Oggetto:
Chiarimenti relativi ai CCNL 1994/1997
A)
CCNL 1994/1997 stipulato il 1° settembre 1995
1. L'aspettativa senza assegni, prevista
dall'art. 15, comma 11, del CCNL può essere concessa anche al dipendente
vincitore di concorso presso altro comparto ?
Il disposto dell'art. 15, comma 11, del
CCNL, è chiaro e non si presta ad interpretazioni estensive in via
analogica. Infatti, condizione essenziale per la concessione
dell'aspettativa per motivi personali, ex art. 27 del CCNL, a favore del
dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente
del comparto Sanità, è che sia
vincitore di concorso presso altra
azienda o ente del medesimo
comparto.
2. L'art. 16, comma 9, del CCNL, nel
prevedere che il trattamento economico, anche accessorio, del personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche
spettanti, intende ricomprendere anche la produttività collettiva, che,
oltre ad essere corrisposta per acconti mensili e, previa verifica, con
conguagli periodici, diventa certa ed effettiva solo a seguito del
raggiungimento degli obiettivi aziendali?
La portata innovativa dell'art. 47 del CCNL
è data dal superamento della produttività basata sul plus o-rario, a
favore di una produttività per obiettivi, asse-gnati dalle aziende alle
singole unità operative.
A tal fine, si rammenta che l'art. 47 del
CCNL prevede che la valutazione da parte del competente organo di
controllo dei risultati conseguiti deve basarsi sia
su fattori collettivi
attinenti al raggiungimento quali-quantitativo degli obiettivi programmati
sia su elementi relativi alla qualità e alla intensità della
partecipazione individuale
(che sarà anche rapportabile alla prestazione lavorativa resa), senza
escludere a priori nessuna categoria di personale. Si conferma, inoltre,
che le modalità di corresponsione dell'incentivo sono definite dalle
singole amministrazioni, ai sensi dell'art.5, comma 4, del CCNL.
3. Nel caso di passaggio da tempo pieno a
tempo parziale, le ferie residue restano invariate ?
L'art.16, comma 10, del CCNL non contiene
alcuna espressa previsione al riguardo. Non vi è dubbio, però, che il
riproporzionamento delle ferie maturate nel periodo in cui il dipendente
era a tempo pieno si tradurrebbe in un danno del tutto ingiustificato per
quest'ultimo, visto che se egli le avesse godute prima della
trasformazione del rapporto non avrebbe dovuto subire alcun
riproporzionamento. Tale operazione non sembra quindi consentita ed il
dipendente mantiene il diritto alla fruizione delle
ferie maturate durante il rapporto a tempo
pieno.
4. Il dipendente con contratto a termine è
destinatario delle norme sui permessi retribuiti, comunque denominati,
previsti da specifiche disposizioni di legge (permessi per donatori di
sangue ex lege 584/1967, per portatori di Handicap ex lege 104/1992, per
partecipazione a seggi elettorali in qualità di presidente, scrutatore o
rappresentante di lista ex lege 69/1992 su art. 119 DPR 361/1957, per
diritto allo studio)?
Analogamente, il dipendente a tempo
indeterminato, ma in prova, è destinatario delle predette norme sui
permessi retribuiti, comunque denominati, previsti da specifiche
disposizioni di legge ?
I permessi previsti dalle leggi citate non
contengono alcuna distinzione tra personale a tempo determinato ed a tempo
indeterminato.
Pertanto, si ritiene che esse trovino
applicazione anche per i dipendenti con contratto a termine. Per quanto
concerne il diritto allo studio, invece, continuano a trovare applicazione
le pregresse disposizioni di legge e contrattuali non disapplicate.
Le predette norme sui permessi retribuiti
nonché quelle dei precedenti accordi sul diritto di studio si applicano,
altresì, al personale in prova, senza obbligo di recupero del debito
orario nel caso in cui l'Azienda ne disponga successivamente la
risoluzione del rapporto di lavoro per giudizio sfavorevole.
5. Quali sono le modalità di reclutamento
da seguire, per l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 17 del CCNL?
Ai fini della assunzione di personale a
tempo determinato ai sensi dell'art 17 del CCNL, si rileva che, essendo la
materia dell'accesso riserva di legge, il CCNL si è limitato a richiamare
la legge 207/1985 e succ. mod., che regola la materia degli avvisi
pubblici.
Detto rinvio va, tuttavia, inteso con
riferimento anche alle successive modificazioni di legge per il
reclutamento tra le quali rientra, per gli avvisi pubblici, la legge
56/1987 per le categorie da essa previste.
6. Il dipendente con rapporto di lavoro a
termine può essere riassunto senza interruzione allo scadere del contratto
a tempo determinato qualora il nuovo contratto riguardi, oltre che una
diversa attività lavorativa, anche una qualifica superiore?
Sulla ammissibilità o meno della proroga
del contratto in presenza di
esigenze contingenti ed imprevedibili
si fa rinvio al verbale dell'8.05.96, trasmesso da questa Agenzia il
9.05.96 con nota n. 2964 a tutte le Aziende ed Enti del comparto per il
tramite delle Regioni.
A tal fine, si precisa, altresì, che il
termine del contratto a tempo determinato non può essere prorogato neanche
una volta se la riassunzione riguarda
qualifica ed attività lavorativa diverse.
In tale ipotesi, infatti, il dipendente può essere riassunto a termine,
nel rispetto delle regole di reclutamento vigenti, dopo
un periodo superiore a dieci ovvero a venti
giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a
sei mesi. A tal proposito, si rammenta che l'art. 12 della l.196/1997, nel
modificare l'art. 2, comma 2, della l. 230/1962, ha ridotto il periodo di
interruzione del rapporto di lavoro intercorrente tra una assunzione e la
successiva a tempo determinato.
In conclusione, premesso che il rapporto di
lavoro a tempo determinato non può essere reso senza soluzione di
continuità con assunzioni successive a termine, si conferma che
l'interruzione tra la stipulazione di un contratto a tempo determinato ed
il successivo con il medesimo dipendente è condizione indispensabile di
legittimità del rapporto di lavoro a termine.
7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 19,
comma 3, del CCNL, qual è il significato da attribuire all'espressione
"dipendenti neo assunti"?
L'art. 19 del CCNL, nel prevedere che i
dipendenti neo assunti nelle aziende ed enti del comparto dopo la
stipulazione del CCNL hanno diritto, limitatamente al primo triennio di
servizio, a 30 giorni lavorativi di ferie, fa riferimento al personale
assunto al suo primo impiego nella pubblica amministrazione.
Per il personale con rapporto di lavoro a
termine, invece, le ferie sono disciplinate dall'art. 17, comma 6, del
CCNL, in base al quale i giorni maturati spettano in relazione al servizio
prestato.
8. In caso di parto gemellare, i 30 giorni
annuali di permesso retribuito al 100% per astensione facoltativa nel 1°
anno di vita del bambino e - successivamente sino al compimento del 3°anno
di vita - per malattia figlio spettano per ciascun bambino?
In caso di parto gemellare i periodi di
astensione facoltativa e obbligatoria sono unici. Nell'ipotesi di malattia
del bambino, a partire dal 2° anno di vita, resta sempre il limite di 30
giorni complessivi per anno di vita dei bambini senza possibilità di
duplicazioni.
A completamento di quanto sopra esposto, si
precisa che, coerentemente con la normativa vigente, il permesso
giornaliero per allattamento è fissato in due ore anche per il caso di
parto gemellare.
9. Il periodo di astensione facoltativa dal
lavoro previsto dall'art.7 della L. 1204/1971 è frazionabile ? In caso
affermativo, è possibile fruire di distinti periodi di astensione
facoltativa di 5 giorni ciascuno (lunedì - venerdì) intervallati solo dal
sabato e dalla domenica ?
Il periodo di astensione facoltativa dal
lavoro previsto dall'art. 7 della L. 1204/1971
è frazionabile
(cfr. art. 8 DPR 25.11.1976,n. 1026). Non è possibile, però, fruire di
distinti periodi di astensione facoltativa di 5 giorni ciascuno (lunedì -
venerdì) intervallati solo dal sabato e dalla domenica (giorni non
lavorativi). Perché si possa parlare di frazionamento del periodo di sei
mesi previsto dalla disposizione citata è necessario che ciascun periodo
di astensione dal lavoro sia seguito da almeno un giorno di servizio. Del
resto la stessa Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, con sentenza n. 6601
del 5.12.1988, nel precisare che la lavoratrice ha l'obbligo di informare
il datore di lavoro del periodo in cui intende fruire dell'astensione
facoltativa, ha anche affermato che al termine di detto periodo la
lavoratrice deve riprendere
servizio.
10. L'incremento derivante dall'indennità
di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità,
prevista ai sensi dell'art. 45 del CCNL, una volta acquisito dal
dipendente è conservato in caso di passaggio per mobilità ad altra Azienda
Sanitaria Locale?
Nel rammentare quanto precisato da questa
Agenzia con note n. 566 del 23.01.1996 e n. 4017 dell'11.06.1997 in ordine
al carattere irreversibile della maggiorazione dell'indennità di
qualificazione professionale ex art. 45 del CCNL, si conferma che il
dipendente in mobilità, già destinatario nell'Azienda di provenienza della
predetta maggiorazione, conserva il beneficio economico acquisito anche in
quella di destinazione.
11. La maggiorazione dell'indennità di
qualificazione professionale, di cui all'art. 45, comma 3, del CCNL può
essere corrisposta anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale?
La selezione dei dipendenti interessati
all'incremento dell'indennità di qualificazione professionale è
effettuato, ai sensi dell'art. 45, comma 6, del CCNL sulla base di
obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata, cui
è, pertanto, demandata anche la definizione delle condizioni di accesso
del personale.
B)
CCNL rinnovo parte economica - biennio 1996/1997 stipulato il 27 giugno
1996
12. Considerato che l'art. 2 del CCNL
1996/1997, prevede per l'anno 1997 l'incremento del fondo ex art. 43,
comma 2, punto 3), del CCNL 1.09.95 di una somma pari allo 0,58% del monte
salari annuo 1995, è consentito il raddoppio della percentuale dei
beneficiari nel presupposto che la corresponsione dell'indennità decorre
dal 1.07.97 ?
L'art. 2, comma 4, del CCNL, nel prevedere
espressamente che l'indennità di qualificazione professionale deve essere
corrisposta ai nuovi beneficiari a decorrere dal 1.07.97, configura il
relativo fondo come disponibile a partire dalla citata data. Pertanto,
l'eventuale aumento della percentuale di beneficiari della predetta
indennità non può dare luogo ad automatismi generalizzati, ma deve tenere
conto delle reali disponibilità del fondo, con il quale, a valere per
l'anno 1998, devono essere finanziate le maggiorazioni da corrispondere
agli originari ed ai nuovi beneficiari.
13. L'art. 2 del CCNL 1996/1997, nel
prevede a decorrere dal 31.12.97 ed a valere per l'anno 1998 l'incremento
del fondo ex art. 43, comma 2, punto 3), del CCNL 1.09.95 di una ulteriore
somma pari allo 0,50% del monte salari annuo 1995, sottintende una 3^
selezione del personale con decorrenza 1.01.98 ?
Il CCNL 1996/1997 scade il 31.12.97.
Coerentemente, l'art. 2, comma 5, del CCNL precisa che gli incrementi del
fondo di qualificazione professionale operano solo per l'anno di
riferimento, consolidandosi
per gli anni successivi,
senza ulteriori incrementi.
L'ulteriore incremento dello 0,50% del
monte salari 1995, che, pertanto, rivaluta dell'1,08% complessivo il fondo
del 1998, è destinato alla corresponsione della relativa indennità sia
agli originari beneficiari sia ai nuovi (quelli del 1.07.97) ed ai
relativi effetti di trascinamento in ragione di anno nel successivo 1998.
Si esclude, quindi, la possibilità di una 3^ selezione con decorrenza dal
1.01.98, che altrimenti sarebbe priva della relativa copertura
finanziaria.
14. La maggiorazione dell'indennità di
qualificazione professionale di cui all'art. 45, comma 4, del CCNL 1.09.95
riguarda una percentuale massima ed invalicabile di dipendenti pari al
45%della dotazione organica del personale, a prescindere dal numero di
selezioni effettuate fino al 1997 ?
Nel secondo biennio di parte economica, il
numero massimo dei beneficiari della maggiorazione dell'indennità di
qualificazione professionale, previsto nel CCNL 1.09.95, risulta
incrementato in conseguenza degli stanziamenti previsti dall'art. 2, comma
4, del CCNL 1996/1997, sino ad un ulteriore 45% della dotazione organica
complessiva di ciascuno dei ruoli.
C)
Chiarimenti su quesiti vari
Ricostruzione anzianità pregressa
15. Il dipendente dimessosi da una Azienda
Sanitaria Locale ed assunto presso altra A.S.L., a seguito di vincita di
pubblico concorso, ha titolo alla ricostruzione dell'anzianità pregressa,
ancorché all'atto di cessazione abbia ottenuto dall'INPDAP l'indennità di
fine servizio?
L'art. 56 del CCNL non ha disapplicato
l'art. 53 del DPR 384/1990, "norma di garanzia nel caso di passaggio di
livello", che, nel disciplinare la ricostruzione dell'anzianità dei
servizi pregressi prestati senza soluzione di continuità, attribuisce al
dipendente il trattamento economico previsto per la nuova posizione
funzionale, mantenendo la retribuzione individuale di anzianità in
godimento alla data del passaggio.
Si osserva, peraltro, che nella
disposizione in commento non è riportato il divieto contenuto in
precedenti norme che escludevano tale ricostruzione.
A tal fine, si fa, altresì, rinvio alla
circolare esplicativa del 28.03.1991 n. 73343/6.2.31 del Dipartimento per
la Funzione Pubblica, pubblicata sulla G.U. del 06.05.1991 - serie
generale, n. 104.
Permessi sindacali
16. Al dipendente, operante in servizio
articolato su due o tre turni, spetta l'indennità per particolari
condizioni di lavoro, ex art. 44, commi 3 4 e 6, del CCNL, anche nei
giorni di assenza dal servizio per permesso sindacale, per effetto
dell'equiparazione dei permessi sindacali al servizio prestato
nell'Amministrazione, disposta dall'art. 3, comma 4, del DPCM 770/1994?
L'equiparazione a tutti gli effetti dei
permessi sindacali al servizio prestato nell'Amministrazione, confermata,
altresì, dall'art. 4, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale
Transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi e permessi sindacali
stipulato il 26.05.1997, non dà titolo al dipendente a percepire durante
l'assenza per permesso sindacale l'indennità per particolari condizioni di
lavoro, strettamente correlata all'effettivo svolgimento del turno ed al
disagio che ne deriva.
17. La maggiorazione del compenso per
lavoro straordinario svolto nei giorni festivi o in orario notturno, ex
art. 10, comma 9, del DPR 384/1990, è incompatibile con la corresponsione
delle indennità per i turni svolti in giorni festivi o di notte, di cui
all'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL?
Il CCNL non ha innovato le modalità di
corresponsione del compenso per lavoro straordinario né per le indennità
di turno.
Pertanto, come già precisato nel verbale
dell'11.06.1997, cui si rinvia, l'ARAN non ritiene di dover fornire pareri
sull'interpretazione di normativa pregressa anche contrattuale o di
istituti non disapplicati dal CCNL.
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