12 febbraio 2001 - Prot.
1977
OGGETTO: nota di chiarimenti in materia di relazioni sindacali
(integrazione alla nota
del 30 gennaio 2001 n. 1299).
In
risposta ai numerosi quesiti sia, telefonici che scritti, pervenuti a questa
Agenzia per ottenere pareri in merito alla corretta interpretazione di clausole
relative alle materie inerenti le relazioni sindacali (RSU, permessi,
delegazioni trattanti, etc..) si forniscono le seguenti ulteriori
precisazioni:
Quesiti posti
da singoli dipendenti
In
ordine a quesiti posti da singoli dipendenti si evidenzia che, come noto, questa
Agenzia ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico
impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche
mediante note di chiarimenti sulle questioni formali e ripetitive, curandone la
pubblicazione sul proprio sito internet, mentre la gestione dei contratti
collettivi rientra nella specifica attività, competenza e responsabilità delle
singole amministrazioni nelle sue articolazioni (ad es. le Istituzioni
scolastiche), cui unicamente i dipendenti devono rivolgersi per l'applicazione
di clausole contrattuali o di altra normativa. Pertanto l'Aran non potrà dare
riscontro a quesiti posti dai predetti dipendenti in quanto attinenti
all'esercizio di una funzione che esula dalla competenza istituzionale
dell'Agenzia. Si pregano i Dirigenti Scolastici cui la presente è indirizzata di
dare la più ampia diffusione tra gli stessi dipendenti di quanto
precisato.
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza – dlgs.
626/1994
L'Accordo
Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo
regolamento elettorale all'art. 2, comma 5 prevedeva la stipulazione per ogni
comparto di contrattazione di un accordo integrativo di quello generale
finalizzato all'adattamento di quest'ultimo alle realtà operative dei singoli
comparti. Tra le materie demandate alla lett. d) era previsto l'adattamento alle
obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti
nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche
connesse al dlgs. 626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito
dalla L. 300/1970. Poiché per il comparto scuola non è stato stipulato alcun
accordo integrativo, la materia rimane regolata dal CCNQ
stipulato il 10 luglio 1996 avente per oggetto le disposizioni demandate
alla parte negoziale dal dlgs. 626/1994. Detto CCNQ, pubblicato nella G.U. 30
luglio 1996 è disponibile anche nel sito internet dell'Aran.
Delegazione trattante a
livello di Istituzione scolastica
L'art. 9 del CCNL 26
maggio 1999 del comparto scuola prevede che la delegazione trattante di
parte pubblica a livello di Istituzione scolastica sia composta dal Dirigente
scolastico che, per svolgere il proprio compito, può avvalersi dell'assistenza
del personale del proprio ufficio. Nessuna osservazione può, infatti, essere
svolta da una delle parti sulle modalità di composizione della delegazione
trattante dell'altra parte.
Sostituzione dell'incarico di eletto nelle
RSU
L'art. 7 della parte I
dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo
regolamento elettorale prevede che in caso di dimissione di un componente lo
stesso sia sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse,
contestualmente al nominativo del subentrante, va data comunicazione al servizio
di gestione del personale dell'Istituzione scolastica e ai lavoratori mediante
affissione all'albo. Non deve essere inviata alcuna comunicazione
all'Aran. |