RAPPRESENTATIVITA'
2002 - 2003
Informativa sulle organizzazioni sindacali rappresentative
ammesse alla
contrattazione nazionale nel quadriennio contrattuale normativo 2002 - 2005
e primo biennio
economico 2002 - 2003
A tutte le
Amministrazioni
10 maggio 2002 Prot.
4827
Il Comitato Direttivo dell'Aran in
data 18 aprile 2002 ha provveduto ad accertare la rappresentatività delle
organizzazioni sindacali del personale dirigente e non dirigente dei comparti di
contrattazione pubblica che saranno ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale per il quadriennio contrattuale normativo 2002 - 2005 e primo biennio
economico 2002 - 2003.
Nei comparti
sono risultate rappresentative a livello nazionale le organizzazioni sindacali
che hanno raggiunto una percentuale non inferiore al 5% calcolata come media tra
il dato associativo (deleghe) e il dato elettorale (elezioni RSU).
Nelle aree dirigenziali, non essendosi
svolte le elezioni delle RSU, la rappresentatività è stata calcolata sul solo
dato associativo. Corre tuttavia l'obbligo di segnalare che il Dipartimento
della Funzione Pubblica ha inoltrato richiesta di parere al Consiglio di Stato
per definire se l'ammissione alle trattative nazionali delle organizzazioni
sindacali della dirigenza debba avvenire in base alla misurazione del solo dato
associativo calcolato sul 4% o sul 5%. Lo stesso Dipartimento, nelle more del
parere citato, ha invitato l'Aran a prendere provvisoriamente in considerazione,
ai soli fini della partecipazione alle eventuali trattative nazionali, anche le
organizzazioni che raggiungono una percentuale tra il 4% e il 4,99%.
Elenchi delle organizzazioni sindacali
rappresentative a livello nazionale, di cui all'accertamento del 18 aprile 2002.
Per quanto attiene alle
aree dirigenziali sono indicate quelle ammesse con riserva sia nelle aree III e
IV della sanità che nell'area I, nell'ambito dei rispettivi
settori.
L'accertamento della
rappresentatività potrà essere soggetto a modifiche alla luce delle risultanze
della rideterminazione dei comparti e delle aree dirigenziali di contrattazione
di cui al Contratto Collettivo Nazionale Quadro che dovrà essere stipulato in
materia, dopo l'atto di indirizzo all'Aran dell'Organismo di Coordinamento dei
Comitati di Settore, tuttora in corso.
Dovrà anche essere stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale
Quadro per la ripartizione dei distacchi, permessi e delle altre prerogative
sindacali valido per il periodo contrattuale in oggetto in ciascun comparto e
area di contrattazione.
Informativa
analoga alla presente è stata fornita alle organizzazioni
sindacali.
Si rammenta, però, che la
nuova rappresentatività ha efficacia immediata solo nei tavoli di contrattazione
nazionale. Diversa è, invece, la situazione nei singoli luoghi di lavoro.
Pertanto, allo stato attuale, ai fini dei comportamenti di codeste
Amministrazioni, in particolare, si sottolinea:
-
nel periodo intercorrente sino alla stipula dei
nuovi contratti nazionali di lavoro per il quadriennio normativo 2002/2005 e
primo biennio economico 2002/2003, che ufficializzeranno il nuovo
accertamento, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali
rimane in capo ai sindacati già rappresentativi nel biennio economico 2000 -
2001;
-
non muta la attuale delegazione trattante
composta (oltre che dalle RSU per il personale non dirigente) dai sindacati
firmatari del CCNL che si sta tuttora applicando. Pertanto gli esiti della
rappresentatività di cui alla presente informativa non influenzano ancora la
contrattazione integrativa per gli aspetti citati. Tale assunto è basato
sull'art. 6, comma 3, dei Contratti Collettivi Nazionali Quadro del 9 agosto
2000 (comparti) e del 25 febbraio 2001 (dirigenza) che disciplina il caso di
cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi, a seguito dei periodici
accertamenti della rappresentatività, il quale, esplicitamente, prevede che
il subentro dei nuovi soggetti avvenga,
in ciascun comparto e area dirigenziale, dalla data di stipulazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico,
nel caso di specie del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002 - 2005 e
primo biennio economico 2002 - 2003.
In sostanza l'art. 6 regola la fase transitoria tra l'accertamento dei nuovi
soggetti rappresentativi di cui alla presente lettera e la loro effettiva
operatività nei luoghi di lavoro legata alla stipulazione del nuovo contratto
di lavoro;
-
l'eventuale cambiamento delle persone "fisiche"
della delegazione trattante nei luoghi di lavoro (anche frutto di nuove
affiliazioni in capo ai soggetti attualmente abilitati alla contrattazione
integrativa ai sensi dell'art. 6) deve avvenire in base all'art. 10, comma 2,
del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998;
******
Il rispetto dei comportamenti sopra richiamati, peraltro
derivanti dalla legge e da contratti collettivi quadro, non ha alcuna natura di
limitazione delle libertà sindacali, ma serve a dare trasparenza e certezza alla
formazione delle delegazioni trattanti nel luogo di lavoro e ad evitare inutili
contenziosi.
Pertanto
analoga raccomandazione è stata effettuata anche alle Confederazioni
sindacali.
Si significa, infine, che l'art. 43 del d.lgs. 165/2001 attribuisce il
compito dell'accertamento della rappresentatività esclusivamente all'ARAN e da
tale accertamento discendono le organizzazioni sindacali da ammettere alle
trattative nazionali per la stipulazione dei contratti di lavoro. Tra queste
sono ammesse alla contrattazione integrativa nei luoghi di lavoro solo quelle
che sottoscrivono il CCNL di comparto o area dirigenziale. Pertanto, si
ribadisce ancora una volta che, nel caso di organizzazioni sindacali non
indicate tra quelle rappresentative o, seppur rappresentative, non firmatarie
del CCNL che si sta applicando (ved. relativo frontespizio), non sussistono i
presupposti per eventuali loro ammissioni alle trattative nella sede
locale.
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