Comparto:
Accordi quadro
Area:
Relazioni Sindacali
Istituto:
Permessi sindacali
Data:
14/06/2000
Quesito:
Attribuzione dei permessi sindacali ad Organizzazioni aderenti o affiliate alle federazioni sindacali costituite da più sigle
Risposta:
Pervengono numerosi quesiti relativi alla attribuzione dei permessi sindacali ad organizzazioni aggregate o affiliate alle federazioni di più sindacati, in particolari casi anche giustificati dal contenzioso legato alle vicende associative interne degli stessi soggetti sindacali.

Ai fini di una corretta applicazione della normativa contrattuale vigente pare innanzitutto necessario sottolineare che - sino a che non siano state ultimate le rilevazioni dei dati (tuttora in corso per quanto concerne le deleghe) necessari per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative per il biennio 2000 – 2001 (cfr. art. 47 bis dlgs 29/1993 come modificato ed integrato dall'art. 44 dlgs 80/1998) nulla è innovato in tema di modalità di utilizzo dei diritti , permessi ed altre prerogative sindacali rispetto a quanto già in atto.

Le risultanze dell'accertamento di cui sopra, certificate dal Comitato Paritetico di cui all'art. 47 bis citato (in corso di costituzione) daranno, infatti luogo ad un successivo contratto collettivo nazionale quadro per l'utilizzo delle predette prerogative che riporterà i nuovi risultati che sostituiranno quelli indicati nelle attuali tabelle allegate ai contratti del 7 agosto 1998 per i comparti e del 25 novembre 1998 per le aree dirigenziali nonché ai contratti correttivi ed integrativi del 27 gennaio 1999 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.33 del 10 febbraio 1999.

Con particolare riguardo alla fruizione dei permessi ed altre prerogative da parte delle federazioni sindacali costituite da più sigle, si rammenta che ai sensi degli artt. 1, comma 6 e 19 commi 1 e 3 (Disposizioni particolari) del CCNQ 7 agosto 1998, le prerogative sindacali ivi previste sono assegnate al soggetto sindacale costituitosi a seguito di fusione, affiliazione o aggregazione - unitariamente inteso – riconosciuto rappresentativo in base alle tabelle allegate ai contratti collettivi citati. Ne consegue che la richiesta di fruizione dei permessi sindacali nella quota parte spettante in sede aziendale alle predette federazioni nonché alle loro affiliate deve essere effettuata per il tramite della sigla sindacale correttamente individuata in base agli accordi citati e non dalle singole componenti o affiliate, essendo il problema della successiva ripartizione delle prerogative un fatto interno a ciascuna federazione unitariamente intesa. Analogamente si procede per quanto attiene ai distacchi.

Applicando tale principio correttamente, viene meno da parte di ciascuna amministrazione l'obbligo di sindacare sulle modalità di costituzione delle federazioni o delle affiliazioni al loro interno in quanto il monte ore dei permessi viene affidato alle organizzazioni sindacali rappresentative indipendentemente dalla circostanza che nel luogo di lavoro vi siano una o più componenti ovvero affiliate della stessa federazione sindacale.

Appare a tal punto altrettanto chiaro che i contenziosi esistenti a causa delle vicende associative interne delle federazioni già considerate rappresentative ai sensi dei CCNQ sopra citati anche quando sembrano incidere sulla rappresentatività delle stesse non debbono essere prese in considerazione dalle amministrazioni in quanto vicende interne del sindacato. Va da sé che in tali casi rimangono confermati i principi generali che le convocazioni per la contrattazione integrativa, le richieste per i permessi e per la concessione o revoca dei distacchi devono, rispettivamente, essere effettuate nei confronti del soggetto sindacale unitariamente inteso ovvero pervenire da esso, in quanto unico abilitato alla titolarità dei diritti sindacali sino a che l'accertamento in corso sulla rappresentatività non comporterà la eventuale presa d'atto delle intervenute modificazioni per quanto attiene la denominazione e/o la consistenza associativa ed elettorale degli eventuali nuovi soggetti nati a seguito della soluzione dei contenziosi relativi alle vicende associative interne di cui trattasi.

Per aggiornamenti vedi l'art.6 del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 - 2001 stipulato il 9 agosto 2000.