Risposta: Pervengono numerosi
quesiti relativi alla attribuzione dei permessi sindacali ad
organizzazioni aggregate o affiliate alle federazioni di più sindacati, in
particolari casi anche giustificati dal contenzioso legato alle vicende
associative interne degli stessi soggetti sindacali.
Ai fini di una
corretta applicazione della normativa contrattuale vigente pare
innanzitutto necessario sottolineare che - sino a che non siano state
ultimate le rilevazioni dei dati (tuttora in corso per quanto concerne le
deleghe) necessari per l'accertamento della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative per il biennio 2000
– 2001 (cfr. art. 47 bis dlgs 29/1993 come modificato ed integrato
dall'art. 44 dlgs 80/1998) nulla è innovato in tema di modalità di
utilizzo dei diritti , permessi ed altre prerogative sindacali rispetto a
quanto già in atto.
Le risultanze dell'accertamento di cui sopra,
certificate dal Comitato Paritetico di cui all'art. 47 bis citato (in
corso di costituzione) daranno, infatti luogo ad un successivo contratto
collettivo nazionale quadro per l'utilizzo delle predette prerogative che
riporterà i nuovi risultati che sostituiranno quelli indicati nelle
attuali tabelle allegate ai contratti del 7 agosto 1998 per i comparti e
del 25 novembre 1998 per le aree dirigenziali nonché ai contratti
correttivi ed integrativi del 27 gennaio 1999 pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale n.33 del 10 febbraio 1999.
Con particolare riguardo alla
fruizione dei permessi ed altre prerogative da parte delle federazioni
sindacali costituite da più sigle, si rammenta che ai sensi degli artt. 1,
comma 6 e 19 commi 1 e 3 (Disposizioni particolari) del CCNQ 7 agosto
1998, le prerogative sindacali ivi previste sono assegnate al soggetto
sindacale costituitosi a seguito di fusione, affiliazione o aggregazione -
unitariamente inteso – riconosciuto rappresentativo in base alle tabelle
allegate ai contratti collettivi citati. Ne consegue che la richiesta di
fruizione dei permessi sindacali nella quota parte spettante in sede
aziendale alle predette federazioni nonché alle loro affiliate deve essere
effettuata per il tramite della sigla sindacale correttamente individuata
in base agli accordi citati e non dalle singole componenti o affiliate,
essendo il problema della successiva ripartizione delle prerogative un
fatto interno a ciascuna federazione unitariamente intesa. Analogamente si
procede per quanto attiene ai distacchi.
Applicando tale principio
correttamente, viene meno da parte di ciascuna amministrazione l'obbligo
di sindacare sulle modalità di costituzione delle federazioni o delle
affiliazioni al loro interno in quanto il monte ore dei permessi viene
affidato alle organizzazioni sindacali rappresentative indipendentemente
dalla circostanza che nel luogo di lavoro vi siano una o più componenti
ovvero affiliate della stessa federazione sindacale.
Appare a tal
punto altrettanto chiaro che i contenziosi esistenti a causa delle vicende
associative interne delle federazioni già considerate rappresentative ai
sensi dei CCNQ sopra citati anche quando sembrano incidere sulla
rappresentatività delle stesse non debbono essere prese in considerazione
dalle amministrazioni in quanto vicende interne del sindacato. Va da sé
che in tali casi rimangono confermati i principi generali che le
convocazioni per la contrattazione integrativa, le richieste per i
permessi e per la concessione o revoca dei distacchi devono,
rispettivamente, essere effettuate nei confronti del soggetto sindacale
unitariamente inteso ovvero pervenire da esso, in quanto unico abilitato
alla titolarità dei diritti sindacali sino a che l'accertamento in corso
sulla rappresentatività non comporterà la eventuale presa d'atto delle
intervenute modificazioni per quanto attiene la denominazione e/o la
consistenza associativa ed elettorale degli eventuali nuovi soggetti nati
a seguito della soluzione dei contenziosi relativi alle vicende
associative interne di cui trattasi.
Per
aggiornamenti vedi l'art.6 del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e
permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel
biennio 2000 - 2001 stipulato il 9 agosto
2000. |