Ministero della Sanità
Direzione Generale AA.AA. e Pers. Div. X
N.30.10 I.A.G./95/5517
Legislazione concernente i tecnici di radiologia medica  

Come è noto, numerosi problemi interpretativi sono sorti in sede di applicazione delle leggi 4 agosto 1965, n. 1103, 9 ottobre 1967, n.944 e 28 marzo 1968, n.416.
Questo Ministero, pertanto, ravvisa la necessità di diramare le seguenti istruzioni per la esatta applicazione delle leggi citate.
  • Legge 4 agosto 1965, n.1103 (regolamentazione arte ausiliaria tecnici di radiologia medica).
     
    1. Detta legge contempla soltanto la figura di "tecnico di radiologia medica". Tuttavia si ritiene che in sede regolamentare legittimamente possano essere previste qualifiche per il personale tecnico di radiologia medica purchè esse siano riconducibili all’arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.
      Infatti, ai sensi dell’art.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27-3-1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, il personale tecnico di radiologia è distinto nelle qualifiche di "capo tecnico" e "tecnico specializzato".
    2. L’espressione secondo cui ai sensi dell’art 11 della Legge in parola "è consentito ai tecnici di radiologia medica" deve essere intesa nel senso che esclusivamente al personale in questione, munito del diploma di cui alla Legge 1103 ed in possesso dei requisiti legittimanti per conseguirlo spetta svolgere le mansioni connesse a tale qualifica.

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  • Legge 28 marzo 1968, n. 416 (indennità di rischio da radiazioni).
     
    1. A maggior chiarimento della circolare 11-12-68, n. 234 di questo Ministero, si ribadisce che l’indennità di rischio da radiazioni deve essere corrisposta in misura unica mensile con decorrenza fissata categoricamente al 1 gennaio a tutti i tecnici di radiologia provvisti del diploma o in attesa di conseguirlo ai sensi delle vigenti leggi.
      Si aggiunge inoltre che l’indennità deve essere corrisposta anche in periodi di malattia, ferie, congedo straordinario, congedi sindacali, puerperio, infortuni sul lavoro, nonchè nei casi di allontanamento temporaneo, per motivi precauzionali, dal reparto radiologico. Ciò in considerazione della pericolosità, ancorchè potenziale, della contaminazione radiologica, la quale può essere immanente anche non sussistendo la continuità del lavoro in ambiente contaminato per momentanea sospensione delle prestazioni lavorative.

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Roma 22-1-71