Come è noto, numerosi problemi
interpretativi sono sorti in sede di applicazione delle leggi 4 agosto 1965, n. 1103, 9 ottobre 1967, n.944 e
28 marzo 1968, n.416. Questo Ministero, pertanto,
ravvisa la necessità di diramare le seguenti istruzioni per la esatta
applicazione delle leggi citate.
- Legge 4 agosto 1965, n.1103 (regolamentazione arte
ausiliaria tecnici di radiologia medica).
- Detta legge contempla soltanto la figura
di "tecnico di radiologia medica". Tuttavia si ritiene che in sede
regolamentare legittimamente possano essere previste qualifiche per il
personale tecnico di radiologia medica purchè esse siano riconducibili
all’arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.
Infatti, ai sensi dell’art.1 del Decreto del Presidente della
Repubblica 27-3-1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei
dipendenti degli enti ospedalieri, il personale tecnico di radiologia
è distinto nelle qualifiche di "capo tecnico" e "tecnico
specializzato".
- L’espressione secondo cui ai sensi
dell’art 11 della Legge in parola "è consentito ai tecnici di
radiologia medica" deve essere intesa nel senso che esclusivamente al
personale in questione, munito del diploma di cui alla Legge 1103 ed
in possesso dei requisiti legittimanti per conseguirlo spetta svolgere
le mansioni connesse a tale qualifica.
....omissis...
- Legge 28 marzo 1968, n. 416 (indennità di rischio da
radiazioni).
- A maggior chiarimento della circolare
11-12-68, n. 234 di questo Ministero, si ribadisce che l’indennità di
rischio da radiazioni deve essere corrisposta in misura unica mensile
con decorrenza fissata categoricamente al 1 gennaio a tutti i tecnici
di radiologia provvisti del diploma o in attesa di conseguirlo ai
sensi delle vigenti leggi.
Si aggiunge inoltre che l’indennità
deve essere corrisposta anche in periodi di malattia, ferie, congedo
straordinario, congedi sindacali, puerperio, infortuni sul lavoro,
nonchè nei casi di allontanamento temporaneo, per motivi
precauzionali, dal reparto radiologico. Ciò in considerazione della
pericolosità, ancorchè potenziale, della contaminazione radiologica,
la quale può essere immanente anche non sussistendo la continuità del
lavoro in ambiente contaminato per momentanea sospensione delle
prestazioni lavorative.
....omissis...
Roma 22-1-71 |