Legge 10 maggio 1982, n. 251

Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(G.U. n. 132 del 15 maggio 1982).

 

Art. 1

Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

"In ogni caso la retribuzione annua é computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del 30% ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del 30%. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera é fissata per ogni anno a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.

Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al 5%, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato.

La variazione inferiore al 5%, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera".

Il settimo e l'ottavo comma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

"Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso.

Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980".

Art. 2

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 118 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

"Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al 5%; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'art. 116.

La variazione inferiore al 5% intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite".

Art. 3

L'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, é sostituito dal seguente:

"Le rendite per inabilità permanente e per morte sono riliquidate ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, in base alle variazioni dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertate nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

A tale effetto, i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che é intervenuta una variazione dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno il 5% nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonché le nuove misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovuta per gli infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976.

Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione convenzionale terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione annua convenzionale fissata con decreto interministeriale del 3 luglio 1980".

Art. 4

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale agricola, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, é corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata della inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone di cui all'articolo 205, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 60 per cento delle retribuzioni convenzionali annualmente fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457. A tal fine i lavoratori predetti sono equiparati ai salariati fissi specializzati.

Quando la durata della inabilità si prolunga oltre i 90 giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità é elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al 75 per cento.

Art. 5

Il terzo comma dell'art. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, come sostituito dall'art. 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, é sostituito dal seguente:

"A partire dal 1° luglio 1983 la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite é suscettibile di modifica ogni anno. A questo effetto la retribuzione annua é fissata, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri".

Per il periodo 2 marzo 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione annua terrà conto della variazione intervenuta su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi rispetto alla retribuzione annua fissata con decreto ministeriale del 15 aprile 1981.

Art. 6

Gli articoli 76 e 218 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

"Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita é integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.

L'assegno é erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non é cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo é consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari".

A partire dal 1° luglio 1983 l'importo dell'assegno é rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore industriale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

L'art. 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, é sostituito dal seguente:

"Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al 100% della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

1) il 50% al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso é corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;

2) il 20% a ciascun figli legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il 40% se si tratti di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita é loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il 20% a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il 20% a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Oltre alle rendite di cui sopra é corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno é corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'imposto previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati".

A decorrere dal 1° luglio 1983, l'importo dell'assegno di cui al presente articolo é rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore industriale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

L'art. 233 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, é sostituito dal seguente:

"Oltre alla rendita di cui all'art. 231 é corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell'articolo 85".

Art. 9

A modifica e integrazione del secondo comma dell'articolo 293 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, le prestazioni economiche in atto erogate dall'INAIL per conto dello Stato in favore di infortunati già assicurati presso istituti dell'ex Impero austro-ungarico sono riliquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1982, sulla base della retribuzione annua di lire 4.319.000. A partire dal 1° luglio 1983, le prestazioni di cui sopra saranno riliquidate ogni anno sul minimale della retribuzione annua stabilito per il settore industriale dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 116 del predetto testo unico.

Art. 10

Le rendite liquidate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortuni sul lavoro avvenuti e malattie professionali manifestatesi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania, in atto erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato sono riliquidate sulla base della retribuzione annua di lire 4.319.000.

A partire dal 1° luglio 1983 le rendite di cui al comma precedente sono riliquidate ogni anno sul minimale della retribuzione annua stabilito per il settore industriale dal decreto interministeriale previsto dall'art. 116 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dalla presente legge.

Restano assorbiti gli assegni mensili di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 306.

Art. 11

Lo speciale assegno continuativo mensile di cui all'art. 1, L. 5 maggio 1976, n. 248 é ricalcolato sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a sensi del decreto interministeriale 3 luglio 1980, valevole per il settore industriale.

A partire dal 1° luglio 1983 gli importi dello speciale assegno saranno ricalcolati sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a norma dell'art. 116 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dalla presente legge.

In caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il requisito del grado di inabilità permanente previsto dagli articoli 1, primo comma, e 8, primo comma, lettera b), della legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente lo speciale assegno continuativo mensile, é ridotto dall'80 al 65 per cento.

Art. 12

L'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostitutivo dell'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, é sostituito dal seguente: "L'onere dell'assicurazione é a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.

I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantità delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1° luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione".

Art. 13

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge fino al 31 dicembre 1983 l'INAIL provvede con le proprie disponibilità di bilancio.

Per il settore industriale con effetto dal 1° gennaio 1984 sarà emanata una nuova tariffa dei premi che considererà anche la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge.

Per il settore agricolo alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà, a partire dal 1° gennaio 1984, per i lavoratori dipendenti con l'elevazione dal 3,50 per cento fino ad un massimo del 4,70 per cento della misura del contributo di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia a partire dal 1° gennaio 1984 la quota capitaria di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, così come modificato dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1981, n. 537, verrà aumentata in relazione al maggior onere derivante dalla presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per i lavoratori autonomi e concedenti di terreni a colonia e mezzadria, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge, la quota capitaria di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, é aumentata di lire 17.000 annue a decorrere dall'anno 1982.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge fanno carico, rispettivamente, ai capitoli 4510 e 8312 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 248.

Art. 14

Le norme di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, purché ne sia fatta richiesta entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le modalità stabilite dall'istituto assicuratore, alle sanzioni amministrative previste dell'articolo 50 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché ai provvedimenti adottati a norma dell'articolo 28 del suddetto testo unico, relativi ai premi e contributi concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1980. Qualora i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell'istituto assicuratore. L'eventuale pagamento rateale non potrà essere superiore alle 12 rate mensili.

I benefici di cui al primo comma sono concessi a condizione che il datore di lavoro al momento dell'adozione del provvedimento di condono sia in regola con il pagamento dei premi ed accessori notificati dall'istituto assicuratore.

Il condono é applicabile anche alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 467, per i casi verificatisi entro il 31 dicembre 1980.

Nei confronti delle imprese che si trovano in stato di amministrazione controllata il tasso di interesse da applicare alle rateazioni richieste ai sensi del presente articolo sarà pari a quello legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Art. 15

Gli assicurati ed i loro superstiti possono, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro domanda per il condono delle somme non dovute e dagli stessi percepite per qualsiasi tipo di prestazione. In tale ipotesi non si fa luogo al recupero di dette somme.

Art. 16

A decorrere dal 1° gennaio 1982 i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coloro a carico dei quali é posto l'onere dell'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sono tenuti a comunicare all'istituto assicuratore il numero di codice fiscale che dovrà essere indicato nelle denunce previste dagli articoli 12, 15 e 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 2 delle norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055.

Per le attività già denunciate alla data del 1° gennaio 1982 la prima indicazione del codice fiscale deve essere effettuata contestualmente al pagamento del premio o delle rate di premio di cui al primo comma dell'articolo 44 del citato testo unico.

Nel caso di variazione della ragione sociale o di trasferimento totale o parziale di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo all'atto della presentazione della denuncia di cui al primo comma é tenuto ad indicare, oltre al nuovo numero di codice fiscale, anche il precedente.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, i datori di lavoro devono indicare all'atto della denuncia di infortunio o malattia professionale il numero di codice fiscale del lavoratore infortunato o tecnopatico.

In caso di mancata o inesatta indicazione del codice fiscale ai sensi del presente articolo, é applicata dall'istituto assicuratore una sanzione amministrativa di L. 50.000.

Art. 17

All'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, é aggiunto il seguente comma:

"Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto assicuratore, in relazione alle esigenze organizzative dell'istituto stesso, possono essere modificate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo".

Art. 18

Per far fronte agli adempimenti connessi alla presente legge l'INAIL procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale nonché nella misura del cinquanta per cento, dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e mediante concorsi pubblici.

Le prove di esame dei concorsi indetti dall'INAIL per le qualifiche di assistente, archivista dattilografo e commesso del ruolo amministrativo e di assistente, operatore ed agente del ruolo tecnico possono consistere, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi "tests" bilanciati tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali; per lo svolgimento dei concorsi l'Istituto può anche avvalersi di strutture privatistiche particolarmente idonee, con il procedimento di cui all'articolo 61, nn. 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Art. 19

L'organizzazione e la gestione della officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio, quale presidio destinato alla sperimentazione ed applicazione di protesi per gli infortunati sul lavoro, saranno disciplinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della sanità.

I rapporti dell'INAIL con le unità sanitarie locali per la fornitura di protesi ai soggetti assistiti dalle unità medesime saranno regolati da convenzioni stipulate sulla base di uno schema tipo approvato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della sanità, il Consiglio sanitario nazionale e l'INAIL.

Art. 20

Il conto consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro é deliberato entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 21

Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° gennaio 1982.