LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93 Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (G.U. 6 marzo 1958, n. 57).
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Sono assicurati contro le malattie e le lesioni conseguenti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive i medici comunque esposti al rischio di tale azione. Art. 2 L'assicurazione comprende tutti i casi di malattia e di lesione da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente assoluta o parziale. Per inabilità permanente parziale si intende quella che riduce la capacità lavorativa di oltre il 20 per cento (1). Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Federazione degli Ordini dei medici, provvederà con proprio decreto alla emanazione della tabella relativa alle forme e gradi di inabilità. ---------- (1) Con sentenza 25 novembre 1986, n. 246, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anzichè al 10%. Art. 3 Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) una rendita per inabilità permanente; 2) una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte; 3) le cure mediche e chirurgiche; 4) la fornitura di apparecchi di protesi. Art. 4 Le cure mediche e chirurgiche sono fornite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro su richiesta degli interessati, ai quali, nel caso si avvalgano di luoghi di cura diversi da quelli designati dall'Istituto assicuratore, sarà rimborsato l'importo delle spese che l'Istituto suddetto avrebbe sostenuto per la diretta fornitura delle cure in questione. Art. 5 L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso. I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantità delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1° luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione. ---------- N.B.: Articolo sostituito dall'art. 1, L. 30 gennaio 1968, n. 47 e successivamente così sostituito dall'art. 12, L. 10 maggio 1982, n. 251. Art. 6 All'assicurazione di cui ai precedenti articoli provvede con separata gestione l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Art. 7 Ai fini del calcolo dei valori capitali delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, in caso di valutazione della responsabilità civile sia del datore di lavoro che di terzi, sono valide le tabelle e le relative istruzioni per l'uso approvate con D.M. 16 febbraio 1938, e successive modifiche. Art. 8 Alle rendite per inabilità permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Le revisioni del grado di invalidità non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall'art. 137 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. A partire dal 1° luglio 1983 la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è suscettibile di modifica ogni anno. A questo effetto la retribuzione annua è fissata, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri (1). L'importo dell'assegno in caso di morte è pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'art. 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto art. 85. ---------- N.B.: Articolo sostituito dall'art. 2, L. 30 gennaio 1968, n. 47 e successivamente così sostituito dall'art. 1, L. 17 marzo 1975, n. 68. (1) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L. 10 maggio 1982, n. 251. Art. 9 Il periodo massimo di indennizzabilità è di dieci anni dalla data di cessazione dell'esposizione al rischio. Art. 10 Alla denuncia di malattia o di lesione sono obbligati a provvedere i medici che per primi abbiano visitato gli ammalati. La denuncia deve essere fatta entro cinque giorni dalla data della visita su modulo fornito gratuitamente dall'Istituto assicuratore agli Ordini dei medici e dovrà contenere tutte le notizie ed indicazioni che consentano la più esatta individuazione della malattia o lesione presentata. Se si tratta di malattia o di lesione, ivi compresa la folgorazione, che abbia prodotto la morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dalla visita o dalla constatazione della morte. Art. 11 Qualora il medico in servizio presenti segni di radio-lesioni o di malattia derivante da radiazioni, sarà provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure del caso anche con temporanea sospensione dal servizio. Tali periodi di interruzione dal lavoro saranno considerati periodi lavorativi a tutti gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti. ---------- N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 17 marzo 1975, n. 68. Art. 12 Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione della specifica attività, l'ente alle cui dipendenze il medico presta servizio dovrà adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti una inabilità permanente assoluta. ---------- N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 17 marzo 1975, n. 68. Art. 13 I possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso sono tenuti a porre in atto adeguate forme di protezione. L'Ispettorato del lavoro è incaricato della vigilanza e del controllo ai fini dell'applicazione del comma precedente. Art. 14 Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dalle norme di applicazione, sono valide le disposizioni generali e speciali riguardanti la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nell'industria. Art. 15 In deroga alle disposizioni contenute nel precedente art. 9, sono ammessi alle prestazioni anche i medici che presentino lesioni o malattie, previste dal precedente art. 1, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti per i casi di morte che dovessero verificarsi dopo tale data e le vedove o i figli minorenni dei medici deceduti, per causa di lesioni radiologiche, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. APPARECCHI RADIOLOGICI A) Di diagnostica: 1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private: L. 195.600 2) installati presso studi privati di radiologia: L. 74.250 3) installati presso studi privati di medici non radiologici che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico: L. 31.000 B) Di terapia (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni): 1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private: L. 120.000 2) installati presso studi privati: L. 29.500 SOSTANZE RADIOATTIVE IN USO Per ogni 50 millicurie fino a 1.000 millicurie: L. 600 Quota fissa oltre i 1000 millicurie: L. 2.410 Con la stessa decorrenza 1° gennaio 1972 l'addizionale di cui al 3° comma del citato art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, sarà determinata sulla base dei nuovi premi. |