Consiglio di Stato 10 Febbraio 1993

Oggetto: indennità di rischio radiologico.

Vista la relazione in data 22 dicembre 1992 n. 88061/6.2.31/571/tn, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione pubblica – ha chiesto parere sulla misura dell’indennità di rischio radiologico da attribuire al personale destinatario della legge 27 ottobre 1988 n. 468, in caso di assenza o di prestazione di lavoro ad orario ridotto;

esaminati gli atti e udito il relatore

Ritenuto in fatto quanto esposto dal Dipartimento richiedente;

CONSIDERATO :

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica riferisce che sono insorti dubbi interpretativi in relazione alla misura dell’indennità di rischio radiologico da attribuire al personale destinatario della legge n. 460 del 1988, recante disposizioni sull’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti in favore di tecnici e medici di radiologia medica. In particolare , mentre i Ministeri della Sanità e del Tesoro ritengono che i benefici economici in questione, in quanto assoggettati allo stesso regime del trattamento economico accessorio, debbono essere ridotti proporzionalmente alla presenza effettiva in servizio, alla stregua dell’art. 5 del D. P. C. M. 17 marzo 1969, n. 117, l’Amministrazione richiedente è dell’avviso che essi, secondo la disciplina datane dall’art. 1 della legge n. 460 del 1988 e dagli art. 54 e 120 del D. P. R. 28 novembre 1990, n. 384, siano insuscettibili di frazionamento.

L’opinione del Dipartimento va condivisa.

Se è vero, infatti, che, diversamente da quanto mostra di ritenere l’Amministrazione richiedente (secondo la quale l’indennità sarebbe correlata alla funzione stessa affidata agli interessati ed atterrebbe a rischi a questa connaturali e indipendenti dalle concrete modalità con le quali viene svolta), non può essere escluso a priori che la disciplina positiva configuri i benefici in questione come frazionabili in relazione al numero delle giornate di presenza (significativo, al riguardo, è quanto affermato da questo Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, dalla V Sezione, 5 maggio 1978, n. 509), è pur vero che, in base ai commi 2 e 3 della legge 460 del 1988 e dell’art. 54 del D. P. R. 384/90. Essi sono attualmente configurati come non frazionabili, tant’è che si parla di indennità mensile lorda di £ 200.000 e di £ 50.000, a seconda che si tratti di personale esposto in modo permanente o soltanto discontinuo al rischio di radiazioni ionizzanti.

Il dato testuale, pertanto, conduce a ritenere che il dubbio interpretativo sia da risolvere nel senso prospettato dall’Amministrazione richiedente.

L’opinione appare confortata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 343/1992, nella parte in cui riconosce all’indennità in questione funzione preventiva anziché risarcitoria, rappresentando essa un concorso alle spese che l’operatore comunque deve sostenere, a prescindere dalla maggiore o minore intensità dell’esposizione a rischio.

Da quanto sopra esposto risulta evidente che in senso analogo va risolto il problema della misura del congedo aggiuntivo di quindici giorni previsto per i soli dipendenti esposti permanentemente al rischio: detto congedo spetta in misura piena anche in caso di assenze giustificate dal servizio.

P . Q . M .

Nelle suesposte considerazioni é il parere della Sezione:

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

V i s t o : IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE