Sentenza 343 del 1992 - Corte Costituzionale
Indennità di rischio radiologico al personale extra radiologia
 

SENTENZA N. 343

ANNO 1992

 REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso promosso da Giorgio Ara ed altri contro l'Unità sanitaria locale n. 6 di Gallarate ed altri, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso da Giorgio Ara ed altri contro l'Unità sanitaria locale n. 6 di Gallarate ai fini dell'annullamento della deliberazione del Comitato di gestione n. 1207/6641 del 17 luglio 1990 - mediante la quale è stata attribuita unicamente al personale medico e tecnico di radiologia e di medicina nucleare l'indennità mensile di lire 200.000 (con il congedo aggiuntivo di 15 giorni previsto dall'art.36 del d.P.R. n. 130 del 1969), riservando invece al restante personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti un'indennità mensile di lire 50.000 (senza diritto al congedo aggiuntivo) - il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza in data 26 giugno 1991 (R.O. n.150 del 1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 460, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica".

2. - Nell'ordinanza di rinvio si espone che tutti i ricorrenti - operando abitualmente in zone controllate, ai sensi dell'art. 9, lett. e), della legge n. 185 del 1964 - percepivano, anteriormente alla legge n. 460 del 1988, l'indennità di rischio radiologico e fruivano del congedo aggiuntivo di 15 giorni annui.

L'indennità di rischio in questione era stata istituita a favore dei tecnici di radiologia dalla legge n. 416 del 1968 ed era stata successivamente estesa, grazie agli accordi collettivi relativi al personale degli ospedali e delle unità sanitarie locali, a tutto il personale sottoposto con continuità al rischio di radiazioni ionizzanti, per essere tenuto a prestare la propria opera in modo permanente in zone controllate.

L'art. 58 del D.P.R. n. 270 del 1987 aveva, infine, previsto la concessione dell'indennità di rischio radiologico sia ai medici e tecnici di radiologia sia agli altri dipendenti soggetti allo stesso rischio, attribuendo ad una speciale commissione, istituita dal coordinatore sanitario, l'individuazione del personale appartenente a questa seconda categoria: con l'effetto di "riconoscere che l'indennità di rischio radiologico (e, conseguentemente, il congedo aggiuntivo speciale previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 130 del 1969) spettava a tutto il personale che opera in modo continuativo in zone controllate a prescindere dalla qualifica rivestita".

Ad avviso del giudice remittente, le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge n. 460 del 1988 avrebbero radicalmente modificato il regime dell'indennità di rischio radiologico, introducendo, nell'ambito del personale esposto al rischio, una bipartizione tra il personale medico e tecnico di radiologia - il solo ritenuto in via esclusiva esposto professionalmente al rischio radiologico - ed il restante personale, per il quale è prevista l'ipotesi di esposizione al rischio solo in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione.

Con la conseguenza - sempre ad avviso del T.A.R. remittente - che l'indennità di rischio di lire 200.000 mensili (erogata a titolo di concorso alle spese per fini profilattici e terapeutici), nonchè il diritto al congedo suppletivo di 15 giorni previsto dal d.P.R. n.130 del 1969, verrebbero oggi riconosciuti soltanto ai dipendenti che rivestono la qualifica di tecnico o di medico di radiologia.

Introducendo questa limitazione dell'indennità di rischio radiologico, le disposizioni impugnate violerebbero gli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione.

Esse, infatti, assoggetterebbero ad un trattamento giuridico ed economico diverso lavoratori ospedalieri che si trovano nella stessa situazione di rischio rispetto alle radiazioni ionizzanti, senza offrire pari protezione alla salute degli stessi. La stessa la normativa risulterebbe, inoltre, irragionevole "nella parte in cui pretende di individuare il personale professionalmente esposto al rischio radiologico sulla base della qualifica rivestita anzichè sulla base dell'accertamento da parte di organismi tecnici dei presupposti oggettivi dell'esposizione al rischio rappresentati dalle particolari modalità di esplicazione abituale dell'attività lavorativa in zona controllata". Criterio, quest'ultimo, adottato anche dal d.P.R. n. 185 del 1964, che individua i lavoratori esposti al rischio in base alla situazione oggettiva in cui gli stessi operano.

3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza in esame, solleva questione di legittimità costituzionale nei confronti delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art.1 della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione della indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), in riferimento agli artt.3, 97 e 32 della Costituzione.

Secondo il giudice remittente le norme denunciate - per il fatto di limitare al solo personale medico e tecnico di radiologia l'indennità di rischio radiologico pari a lire 200.000 mensili lorde (con il congedo aggiuntivo di quindici giorni previsto dall'art. 36 del d.P.R. n.130 del 1969) e di riservare, invece, a tutto il restante personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti una indennità mensile lorda di lire 50.000 (senza diritto al congedo aggiuntivo) - assoggetterebbero ad un trattamento ingiustificatamente differenziato lavoratori ospedalieri esposti allo stesso rischio radiologico, ma distinti dalla legge, ai fini della misura dell'indennità, sulla base della sola qualifica rivestita e non dell'effettiva esposizione al rischio. Da qui l'asserito contrasto delle disposizioni impugnate con gli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata nei termini che verranno di seguito precisati.

La prima delle norme denunciate (art. 1, secondo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460) eleva da lire 30.000 a lire 200.000 mensili lorde l'importo dell'indennità di rischio da radiazioni, istituita dalla legge 28 marzo 1968, n. 416. Tale norma stabilisce altresì che l'indennità così aumentata spetta "al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo dell'art. 58 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270", e cioè ai medici e tecnici radiologi sottoposti con continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibiti ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente.

La seconda norma impugnata (art. 1, terzo comma, L. n. 460) prevede, poi, che al personale sanitario esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di radiologia, spetta - previo accertamento dell'apposita commissione istituita ai sensi del comma quarto dell'art. 58 del d.P.R. n. 270 del 1987 - un'indennità mensile lorda di lire 50.000.

Come in precedenza accennato, il giudice remittente ritiene che tali norme attribuiscano l'indennità di rischio da radiazioni nella misura più elevata unicamente al personale medico e tecnico di radiologia, con l'esclusione di ogni altra posizione lavorativa. Al restante personale sanitario non inquadrato nel settore radiologico, ma esposto al rischio di radiazioni ionizzanti (personale da individuare attraverso la procedura regolata dall'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 270 del 1987), spetterebbe, invece, in ogni caso, soltanto l'indennità nella misura ridotta di lire 50.000 mensili.

Questa interpretazione delle norme impugnate - sulla quale il giudice remittente fonda il suo dubbio di incostituzionalità - non può essere condivisa.

É vero, infatti, che la disciplina posta dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 sottintende, per il personale medico e tecnico di radiologia, una presunzione normativa di esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti: presunzione che viene a trovare la sua corretta giustificazione nell'inerenza di tale rischio alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita e che comporta, di conseguenza, l'attribuzione automatica dell'indennità nella misura più elevata. Ma - diversamente da quanto assume il giudice a quo - la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia - ove venga correlata alla disciplina posta dal terzo comma dell'art. 1 con riferimento alle altre categorie di personale esposte al rischio "in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione" - non è tale da escludere la presenza, all'interno di tali categorie, di posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate, pertanto, a godere - previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 58 del d.P.R. n. 270 del 1987 - dell'indennità di rischio nella misura più elevata. Si tratta di posizioni del tutto peculiari proprie di lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, possono in via eccezionale usufruire della disciplina dettata a protezione dei medici e dei tecnici di radiologia, in ragione di una accertata esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.

Tale interpretazione del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 460 si impone, d'altro canto, anche in considerazione della particolare natura dell'indennità di rischio radiologico, che - come più volte sottolineato nel corso dei lavori preparatori della legge - non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso alle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione. La finalità di prevenzione propria dell'indennità di rischio da radiazioni può essere, di conseguenza, compiutamente realizzata solo se - nella attribuzione della stessa indennità - venga valorizzato, anche al di là della qualifica rivestita, il dato della effettiva esposizione al rischio, connesso all'esercizio non occasionale nè temporaneo di determinate mansioni.

Così interpretate le norme che formano oggetto di impugnativa si sottraggono alle censure di incostituzionalità prospettate nell'ordinanza di rinvio, dal momento che le stesse - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente - consentono di attribuire, senza ingiustificate disparità di trattamento, l'indennità di rischio nella misura piena anche ad operatori sanitari diversi da quelli indicati dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 1988, ove risulti accertata la loro effettiva esposizione ad un rischio da radiazioni ionizzanti non inferiore a quello cui si trova normalmente esposto il personale medico e tecnico di radiologia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/92.

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 20/07/92.