Applicazione della legge 27.10.1988 n. 460

Presidenza il Consiglio dei Ministri dipartimento per la funzione pubblica Servizio 6°

N. 36157 16.2.31ISDIal

In esito ai numerosi quesiti provenienti in merito all'applicazione della legge 27.10.1988 n. 460, concernente l'indennità di rischio radiologico, tenuto conto delle modalità di determinazione del finanziamento della legge in esame, questo Dipartimento, cui compete l'attività generale di indirizzo in materia di pubblico impiego ai sensi dell'art. 27 della legge n. 93/1983, ritiene che l'indennità di L. 200.000 ed i quindici giorni di congedo aggiuntivo spettino esclusivamente al personale medico e tecnico di radiologia di cui all'art. I della predetta legge con decorrenza dall'l. I. 1988.

Al restante personale, individuato dall'apposita Commissione ai sensi del 4' comma dell'art. 58 dei D.P.R. 270/1987 nonché ai medici anestesisti rianimatori di cui all'art. 98 D.P.R. 270 citato, deve, invece, essere attribuita dalla medesima data l'indennità di L. 50.000 senza diritto al congedo aggiuntivo di 15 giorni a partire dall'anno in corso.

Le Regioni interessate sono pregate di vigilare sull'esatta applicazione della presente circolare al fine di evitare l'adozione da parte delle UU.SS.LL. di provvedimenti che non trovano, per quanto sopra espresso, adeguata copertura finanziaria.

15.7.89

IL MINISTRO