Norme integrative per i giudizi di accusa
davanti alla Corte Costituzionale
(Delibera 27 novembre 1962 della Corte
Costituzionale)
(G.U. n. 320 del 15
dicembre 1962, ed. spec.). Titolo
I -
Disposizioni
generali Capo I - Della integrazione della Corte
costituzionale
1. - Il Presidente della Corte costituzionale,
ricevuto dal Presidente della Camera dei deputati l'elenco delle persone, tra le
quali in caso di necessità dovranno essere sorteggiate coloro che eserciteranno
le funzioni di giudici aggregati nei giudizi di accusa, invita le persone
comprese nell'elenco a documentare il possesso dei requisiti per la loro
eleggibilità. Per la verifica dei requisiti di tali persone,
la Corte è convocata nelle forme previste dall'art. 5 del Regolamento generale
approvato il 22 aprile 1958 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
del 3 maggio 1958 (ed. spec.).
2. - Qualora la Corte abbia ragione di ritenere
che per talune delle persone comprese nell'elenco sussistano motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente ne dà immediata notizia
all'interessato, il quale, entro i venti giorni successivi, può prendere visione
dei documenti esistenti presso la Presidenza e presentare
memorie. Decorso il termine di cui al comma precedente,
la Corte decide, sentito l'interessato, se questo ne abbia fatto richiesta. In
caso di urgenza il termine può essere ridotto alla metà. La Corte, ove accerti la ineleggibilità o
l'incompatibilità di taluna delle persone comprese nell'elenco, ne dispone
l'esclusione. Del provvedimento il Presidente dà immediata comunicazione al
Presidente della Camera dei deputati.
3. - Le persone comprese nell'elenco sono tenute
ad informare il Presidente della Corte di sopravvenuti motivi di ineleggibilità
o di incompatibilità. Ogni due anni la Corte verifica se siano
sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.
4. - Qualora si abbia ragione di ritenere che
per taluna delle persone comprese nell'elenco siano sopravvenuti motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente convoca la Corte a norma
degli artt. 10 e 11 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Si osserva la procedura prevista dall'art. 2. Della decisione di decadenza il Presidente
della Corte dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.
5. - Quando per qualsiasi causa l'elenco si sia
ridotto in misura tale da rendere necessaria l'integrazione, il Presidente della
Corte ne dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.
Capo
II -
Della notificazione dell'atto di accusa e
della composizione del Collegio
6. - Il Presidente della Corte, ricevuto l'atto
di accusa dal Presidente della Camera dei deputati, dispone che esso sia
notificato all'accusato entro due giorni a cura della cancelleria e convoca la
Corte in pubblica udienza per procedere al sorteggio delle persone che dovranno
esercitare le funzioni di giudici aggregati, dandone avviso all'Ufficio dei
commissari di accusa. Per il sorteggio sono immesse nell'urna tante
schede quante sono le persone comprese nell'elenco, recanti ciascuna il nome di
una di tali persone. Le schede devono essere chiuse e non devono presentare
segni di riconoscimento. Il sorteggio ha luogo mediante l'estrazione di sedici
schede. All'estrazione e all'annotazione dei nomi indicati sulle schede, man
mano che vengono estratte, provvedono in qualità di scrutatori i due giudici
meno anziani. Il risultato viene proclamato dal Presidente.
7. - Subito dopo il sorteggio di cui
all'articolo precedente, si procede con le medesime modalità al sorteggio di
quattro supplenti.
8. - Qualora uno o più dei sorteggiati ad
assumere le funzioni di giudice aggregato siano impediti, sottentrano i
supplenti secondo l'ordine del sorteggio. In tal caso la Corte viene immediatamente
convocata per integrare il numero necessario. Per il nuovo sorteggio si
osservano le modalità stabilite dall'art. 6. Nello stesso modo si provvede qualora sia
impedito taluno dei sorteggiati come supplenti.
9. - Il giuramento dei sorteggiati ha luogo
nelle mani del Presidente della Corte alla presenza di due
giudici. Il processo verbale è redatto dal cancelliere.
10. - Con la prestazione del giuramento i
sorteggiati assumono la qualifica e le funzioni di giudice aggregato e le
mantengono sino alla definizione del procedimento al quale
partecipano. Prestato il giuramento da parte di tutti i
giudici aggregati, il collegio si intende costituito e non sono possibili
sostituzioni se non mediante i supplenti.
11. - Se per qualsiasi ragione il numero dei
giudici aggregati facenti parte del Collegio diventi pari o inferiore a quello
dei giudici ordinari, il numero di questi ultimi viene ridotto in modo che i
giudici aggregati siano in maggioranza. A tal fine si procede a sorteggio,
osservando le disposizioni contenute nell'art. 6. Il nome del giudice istruttore
non è posto in sorteggio. Al sorteggio hanno facoltà di assistere anche i
giudici aggregati.
12. - Tutte le volte che il numero dei componenti
del Collegio sia ridotto a meno di ventuno, il Presidente dispone che si faccia
luogo alla composizione di un nuovo Collegio.
13. - Qualora sia stata presentata una istanza di
astensione o di ricusazione ai sensi dell'art. 25, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n.
20, il decreto di convocazione della Corte è notificato all'ufficio dei
commissari di accusa e ai difensori, nonché al giudice o ai giudici ai quali
l'istanza si riferisce.
14. - L'anzianità dei componenti del Collegio, ai
fini dell'art. 28 della legge
25 gennaio 1962, n. 20, si determina in base all'età. Capo
III -
Dei commissari di
accusa
15. - All'inizio di ciascun procedimento è
costituito presso la Corte l'ufficio dei commissari
d'accusa. A tale ufficio sono fatte le comunicazioni e
le notificazioni.
16. - Quando si verifica l'ipotesi prevista
dall'art. 19, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n.
20, la Corte dispone la sospensione del giudizio con ordinanza, della quale
il Presidente dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.
Capo
IV -
Dei provvedimenti cautelari o
coercitivi
17. - I provvedimenti previsti dall'art. 23 della
legge 25 gennaio 1962, n.
20, possono essere adottati dalla Corte di propria iniziativa, ovvero su
proposta del giudice istruttore, o su richiesta dei commissari
d'accusa. In caso di eccezionale urgenza, il Presidente
può adottare i provvedimenti stessi convocando immediatamente il Collegio per le
risoluzioni definitive. Qualora debba adottare tali provvedimenti
prima della costituzione del Collegio, il Presidente li sottopone al Collegio
nella prima seduta.
Capo V - Dei casi di eccezionale gravità del reato
18. - La circostanza aggravante della eccezionale
gravità del reato, prevista dall'art. 15, secondo comma, della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (1), deve essere contestata all'accusato.
(1) Articolo non più
operativo per effetto dell'abrogazione dell'art. 15, comma 2, della l. cost. 11 marzo 1953, n.
1. Titolo
II -
Della
istruzione
19. - Dopo la costituzione del Collegio, salva
l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 25 gennaio 1962, n.
20, il Presidente nomina un giudice per l'interrogatorio e per la istruzione
e la relazione. In caso di sopravvenuto impedimento del
giudice istruttore, il Presidente provvede alla sostituzione.
20. - Il giudice istruttore procede agli atti
istruttori che ritiene necessari o che la Corte abbia disposti.
21. - Gli atti istruttori sono compiuti con le
forme stabilite dal codice di procedura penale, previa comunicazione ai
commissari d'accusa per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 13, secondo
comma, della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Eguale comunicazione deve essere fatta
ai difensori, quando, a norma del codice di procedura penale, essi hanno facoltà
di assistere agli atti istruttori. Le richieste e le istanze dei commissari di
accusa e dei difensori per il compimento di atti istruttori non accolte dal
giudice istruttore possono essere presentate alla Corte, la quale decide in
camera di consiglio. Ogni volta che il giudice istruttore ritenga
necessario un provvedimento della Corte, presenta a questa le sue proposte,
sentiti i commissari d'accusa.
22. - Quando il giudice istruttore ha espletato
la istruzione, il Presidente convoca la Corte in camera di consiglio. La Corte,
se non ritiene di disporre ulteriori atti istruttori, dichiara con ordinanza
chiusa la istruzione. Gli atti e i documenti del processo sono
depositati in cancelleria. Del deposito si dà avviso agli accusati, ai difensori
e ai commissari di accusa, per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 372
del codice di procedura penale.
(1) Il riferimento è al
c.p.p. previgente. Titolo
III -
Del
giudizio
23. - Chiusa l'istruzione, il Presidente, nel
termine stabilito dall'art. 24 della legge 25 gennaio 1962, n.
20, convoca la Corte per il dibattimento.
24. - Espletate le formalità di apertura del
dibattimento, la Corte decide le eventuali questioni preliminari. Il Presidente
invita poi il giudice relatore a fare la relazione e successivamente procede
all'interrogatorio e all'assunzione delle prove.
25. - Terminata l'assunzione delle prove, il
commissario o i commissari di accusa pronunciano la requisitoria.
Successivamente i difensori espongono le difese. L'accusato ha per ultimo la
parola. Il Presidente infine dichiara chiuso il dibattimento e la Corte si
ritira in camera di consiglio.
26. - Subito dopo la decisione, il Presidente
estende il dispositivo e dà incarico a uno dei giudici di redigere la sentenza.
Il dispositivo è immediatamente letto in udienza dal Presidente.
27. - Il testo della sentenza deve essere
presentato al Collegio entro quindici giorni, per essere approvato in camera di
consiglio e sottoscritto. Quando si tratti di procedimento di particolare
complessità, il Presidente può disporre una proroga del
termine. Dopo la sottoscrizione, la sentenza è
depositata in cancelleria.
28. - Entro due giorni dal deposito in
cancelleria una copia della sentenza è trasmessa dal Presidente al Ministro di
grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Altra copia della sentenza è trasmessa
d'ufficio al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma per la
esecuzione.
Titolo
IV -
Dei giudizi di
revisione, riabilitazione, applicazione di amnistia e
indulto
29. - Il Presidente dispone la comunicazione al
Presidente della Camera dei deputati dell'ordinanza che accoglie la istanza di
revisione del giudizio.
30. - Per i giudizi di revisione e di
riabilitazione e per quelli di applicazione di amnistie e indulti, oltre alle
disposizioni degli artt. 33 e 34 della legge 25 gennaio 1962, n.
20, si osservano le disposizioni dei titoli precedenti, in quanto
applicabili. |