Oggetto:
Chiarimenti per l'applicazione di alcuni istituti
contrattuali
Il giorno 11 giugno 1997, presso la sede dell'A.RA.N.,
si è svolta una riunione tra componenti regionali del Comitato di Coordinamento
e Dirigenti A.RA.N., per la valutazione dei quesiti posti dalle Aziende ed Enti
del comparto Sanità su vari aspetti del CCNL sottoscritto il 1° settembre 1995.
Gli orientamenti emersi nel corso della riunione
sono riassunti nel documento allegato, che sarà trasmesso alle Regioni e
Province Autonome per fornire direttamente alle Aziende ed Enti i relativi
chiarimenti.
Letto e sottoscritto.
Dott.ssa Silvana DRAGONETTI
(Dirigente
Generale A.RA.N.)
Dott. Damiano MISURACA
(Compon.regionale del Comitato
di Coordinamento A.RA.N.)
Dott. Mauro PIRAZZOLI
(Compon.regionale del Comitato
di Coordinamento A.RA.N)
Dott. Francesco GALATI
(Compon.regionale del Comitato
di Coordinamento A.RA.N.)
Roma, 11 giugno 1997
Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
- art. 2
1. L'indennità di preavviso e le ferie non
godute possono essere liquidate al personale collocato a riposo dopo il 1°
gennaio 1994, ma prima della stipulazione del CCNL del 1° settembre 1995?
· Come già precisato nella nota di questa Agenzia n.
2964 del 9.5.1996, gli effetti giuridici del contratto decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione avvenuta il 1.9.1995, salvo diversa
previsione del contratto stesso. Pertanto sia l'art. 19, comma 5, che gli artt.
38 e 39 del CCNL non trovano applicazione nei casi di risoluzione del rapporto
di lavoro avvenuto precedentemente a tale data. In ogni caso qualora si tratti
di collocamento a riposo disposto ai sensi dell'art. 37, comma 1 lettera a), del
medesimo CCNL l'istituto del preavviso non si applica in assoluto.
Sistema delle relazioni sindacali
2. Nel caso in cui l'Organizzazione Sindacale
non firma il contratto decentrato può partecipare al confronto aziendale su
tutti gli argomenti previsti dagli artt. 7 e 8 del CCNL?
· La contrattazione decentrata rappresenta lo
strumento per la disciplina degli istituti che in base alle clausole di rinvio,
puntualmente elencate dall'art. 5 del CCNL sono demandate a tale sede. In linea
di principio, quindi, si ritiene opportuno che il contratto decentrato debba
essere stipulato in modo che disciplini globalmente tutte le materie di
competenza salvo quelle che per loro natura (accordi di mobilità, implicazioni
sulla ristrutturazione) sono contrattate in presenza dell'evento. In relazione a
quanto sopra la mancata sottoscrizione del contratto decentrato da parte di
Organizzazioni Sindacali abilitate alla trattativa comporta una sorta di
autoesclusione del sindacato che non dovrà essere chiamato per gli adempimenti
dell'accordo decentrato non sottoscritto. Viceversa in presenza di materie
demandate alla contrattazione decentrata che non siano state oggetto di un
precedente accordo la convocazione dovrà essere inviata a tutte le delegazioni
di parte sindacale abilitate alla trattativa.
Rapporto di lavoro a tempo parziale - art. 16
-
3. L'art.
16, comma 9, del CCNL, nel prevedere che il trattamento economico, anche
accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze
fisse e periodiche spettanti, intende ricomprendere anche l'indennità di rischio
radiologico?
· La clausola contrattuale è onnicomprensiva e non
opera distinzioni tra tipologie di indennità.
4. In che misura spettano le quattro giornate
di riposo ex legge n. 937/1977 ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale verticale, ai sensi dell'art. 16 del CCNL?
· Le quattro giornate di riposo ex legge n. 937/1977
spettano interamente ai dipendenti a tempo parziale orizzontale ed in misura
ridotta, proporzionalmente alle giornate di lavoro prestate nell'anno, ai
lavoratori a tempo parziale verticale. In ogni caso, devono essere fruite entro
l'anno solare, salvo motivate esigenze di servizio che, ai sensi della medesima
legge, danno luogo a compenso forfettario.
5. In caso di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel corso dell'anno, in che misura si
deve corrispondere la 13^ mensilità?
· In caso di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale nel corso dell'anno, per il computo della 13^
mensilità occorre fare riferimento alle vigenti disposizioni legislative
concernenti il trattamento economico dei pubblici dipendenti.
Assunzioni a tempo determinato - art. 17 -
6. Il personale a tempo determinato deve
rispettare le condizioni di preavviso?
· Nel contratto a tempo determinato il termine è
elemento essenziale. Pertanto, il recesso unilaterale anticipato rispetto alla
scadenza del termine fissato nel contratto non deve ritenersi consentito, salva
l'ipotesi di giusta causa o quando l'altra parte vi consenta. Da ciò consegue
che l'azienda o ente potrebbe chiedere il risarcimento del danno al dipendente
che receda unilateralmente.
L'art. 17 del CCNL, nel prevedere al comma 4 che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale, esclude l'applicabilità della disciplina sul preavviso ai contratti a tempo determinato.
Le ferie maturate e non godute vanno monetizzate
negli stessi limiti in cui ciò è possibile per i dipendenti a tempo
indeterminato.
7.
Quale deve essere il trattamento economico da erogare al personale dipendente
assunto a tempo determinato, in caso di assenza dal lavoro per astensione
obbligatoria (legge n. 1204/71) che si verifichi in costanza di rapporto e
termini prima oppure dopo la scadenza del contratto?
· L'art. 17, comma 6, del CCNL prevede espressamente
che al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico
e normativo previsto dal contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato,
fatta eccezione per gli istituti ivi puntualmente elencati o quelli per loro
natura incompatibili con il contratto a termine, tra i quali non figura
l'astensione obbligatoria per maternità, che esclusivamente per il periodo
corrispondente deve essere retribuita anche dopo la scadenza del termine del
contratto.
8. Qualora in attesa di pubblico concorso, si
proceda alla assunzione a tempo determinato di avente diritto in graduatoria, la
quale, tuttavia, sia impossibilitata a prendere servizio effettivo in quanto in
astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n.
1204/1971, può l'Azienda dilazionare la stipulazione del contratto individuale
al primo giorno successivo al termine del suddetto periodo di astensione
obbligatoria?
· È ininfluente ai fini della instaurazione del
rapporto di lavoro che la lavoratrice madre non possa assumere immediatamente
servizio in quanto già nel periodo in cui vige il divieto ai sensi dell'art. 4
della legge n. 1204/1971.
Ne deriva, pertanto, che la stipulazione del
contratto individuale per l'assunzione non può essere procrastinata. Alla
lavoratrice va corrisposto il trattamento economico previsto, ai sensi dell'art.
25, comma 1, del CCNL, per il periodo di astensione obbligatoria, con il diritto
alla conservazione dell'incarico conferitole anche a titolo di supplenza,
limitatamente alla durata massima dell'incarico stesso che generalmente cessa o
con il rientro del titolare del posto o con l'assunzione del vincitore del
concorso o con il limite massimo dell'incarico medesimo; sempre che, come già
precisato al punto precedente, la lavoratrice non sia ancora in astensione
obbligatoria nel qual caso, esclusivamente per il periodo corrispondente, deve
essere retribuita anche dopo la scadenza del termine del contratto.
Orario di lavoro - art. 18
-
9. Nei casi in cui il dipendente debba
prestare servizio in più sedi appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo
normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di
servizio?
· L'articolazione dell'orario è materia di
informazione preventiva ed eventuale esame a richiesta delle Organizzazioni
Sindacali, ai sensi dell'art. 8 del CCNL. La definizione dell'orario di lavoro
più aderente alla realtà operativa locale è effettuata dai dirigenti
responsabili, secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni. In tale frangente si potrà tenere conto, nei criteri indicati
dall'art. 18 del CCNL, anche delle ipotesi di dipendenti che debbano prestare
servizio in più sedi appartenenti allo stesso o ad altro ente, procedendo alla
definizione dei tempi normali di percorrenza tra l'una e l'altra sede, al
relativo computo nell'orario di servizio, ecc...
Permessi retribuiti - art. 21 -
10. I permessi di cui all'art. 33, commi 2 e
3, della legge n. 104/1992 incidono sulla tredicesima mensilità?
· I permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992
incidevano negativamente sulle ferie e sulla 13^ mensilità, limitandone
l'importo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 1204/1971 nonché
degli artt. 7 e 8 della legge n. 903/1977. L'art. 21 del CCNL, nel prevedere
espressamente che i permessi ex art. 33, commi 2 e 3, legge n. 104/1992
non riducono le ferie,
introduce solo per tale istituto
una norma di maggior favore. Viceversa, la 13^ mensilità continua ad essere
regolata dall'art. 33, comma 4, legge n. 104/1992, ove, come detto, è fatto
esplicito rinvio alle predette disposizioni delle leggi 1204/1971 e 903/1977.
11. Risulta possibile ricomprendere tra le
assenze retribuite la fattispecie relativa ai permessi per i dipendenti che si
presentino come candidati alle elezioni?
· L'art. 21 del CCNL, oltre alle fattispecie
indicate per le quali è possibile assentarsi senza decurtazione della
retribuzione rinvia, per le ipotesi non previste, a norme di legge od a
regolamenti che abbiano carattere generale.
L'assenza dei candidati per le elezioni è una
fattispecie che non risulta sorretta da alcuna norma positiva, ma nel
pregresso sistema dei congedi straordinari era consentita sulla base di
circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di volta in volta
emanate.
Essendo abolito l'istituto è evidente che i
singoli interessati debbano ricorrere ad altri istituti contrattuali che
legittimino una sospensione del servizio (ferie, aspettativa per motivi
personali).
Assenze per malattia - art. 23 -
12. L'azienda o ente può richiedere la visita
medica per il mutamento di mansioni o per l'accertamento della inidoneità
assoluta a qualsiasi proficuo lavoro prima del decorso dei 18 mesi previsti
dall'art. 23, comma 1, del CCNL? Quando non sia applicabile l'art. 16 del DPR
384/1990, può darsi luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi
dell'art. 23 del CCNL?
· La visita medica per il mutamento di mansioni o
per l'accertamento della inidoneità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro non può
essere chiesta dalla azienda o ente prima del decorso dei 18 mesi perché il CCNL
ha dettato norme in favore del lavoratore. L'anticipazione espressamente
finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro per totale e permanente
inabilità fisica può, invece, essere richiesta dal lavoratore. Giova precisare,
inoltre, che in caso di accertamento medico di assoluta e permanente inabilità
allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro va corrisposta all'atto della
risoluzione del rapporto l'indennità di preavviso perché vi è una testuale
previsione in tal senso dell'art. 23, comma 3, del CCNL. A tal fine, si dovrà
applicare, per il calcolo, l'art. 39 del medesimo CCNL.
Con riguardo all'art. 16 del DPR 384/1990 richiamato
dal comma 3 dell'art. 23 del CCNL, si ritiene che l'azienda o ente, ove abbia
esperito tutti i tentativi per recuperare al servizio attivo il dipendente non
più idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni ma idoneo a proficuo lavoro,
può procedere alla risoluzione del rapporto medesimo, ai sensi dell'art. 23,
comma 3, del CCNL.
Infatti, le parole
"dispensa dal servizio per motivi di salute"
utilizzate nell'art. 16 del predetto DPR 384/1990 vanno sostituite con le parole
"risoluzione del rapporto di lavoro"
di cui all'art. 23, comma 3, del CCNL.
Aggiornamento professionale e partecipazione
alla didattica e ricerca finalizzata - art. 36 -
13. Con
quale decorrenza deve essere corrisposto il compenso orario di £. 50.000
previsto dall'art. 36, comma 14, del CCNL per l'attività didattica svolta fuori
orario di lavoro?
· Per l'attività didattica svolta fuori orario di
lavoro l'art. 26, comma 15, del DPR 270/1987 prevedeva un compenso orario di £.
30.000, successivamente aumentato a £. 50.000 dall'art. 36 del nuovo CCNL, che,
tuttavia, non indica espressamente la decorrenza del beneficio economico.
A tal fine, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del CCNL, qualora le clausole contrattuali non contengano diversa
prescrizione, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di
stipulazione.
Pertanto, non prevedendo espressamente una
decorrenza diversa, l'art. 36, comma 14,
del CCNL esplica i suoi effetti dal 2
settembre 1995, data di entrata in vigore del medesimo contratto.
Effetti nuovi stipendi - art. 42 -
14. Ai fini della riliquidazione del
trattamento provvisorio di pensione nei confronti dei dipendenti cessati dal
servizio nel periodo 2.1.1994/31.12.1995 si deve tenere conto solo della vacanza
contrattuale ovvero ed anche dei benefici economici previsti per il personale in
servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1995 e dal 1° dicembre 1995 dell'art. 41
del CCNL?
· Il disposto dell'art. 42, comma 2, del CCNL è
chiaro e non si presta ad interpretazioni equivoche. Infatti, espressamente
attribuisce i benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza
contrattuale - risultanti dall'applicazione delle clausole contrattuali a
contenuto economico da corrispondere integralmente alle scadenze e negli importi
previsti dai medesimi articoli al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza contrattuale, fatti
ovviamente i dovuti conguagli.
Indennità per particolari condizioni di lavoro
- art. 44 -
15. Tra le indennità disciplinate dai
precedenti accordi, l'art. 44, comma 2, del CCNL ha confermato anche quella di
bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del D.P.R. 270/1987. Considerato
che la predetta indennità non figura esplicitamente tra le voci di spesa che
vanno a costituire il fondo per particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno, ai sensi dell'art. 43 del medesimo CCNL, qual è la natura giuridica della
indennità di bilinguismo?
· L'art. 44, comma 2, del CCNL nulla ha innovato
riguardo all'indennità di bilinguismo, che, pertanto, continua ad essere
attribuita nelle misure ed alle condizioni già previste dagli artt. 52 del DPR
270/1987 e 46, comma 1, del DPR 384/1990, che fanno rinvio per la disciplina di
dettaglio alla normativa locale. Essa viene corrisposta a parte e cioè al di
fuori del fondo di cui all'art. 43 del CCNL.
16. L'indennità prevista dall'art. 44, comma
5, del CCNL, spettante agli operatori professionali coordinatori -caposala ed
ostetriche- responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed
alberghiera operanti su un solo turno nelle terapie intensive o nella sala
operatoria, è cumulabile con quella di cui al comma 7?
· L'art. 44 del CCNL razionalizza il si-stema delle
indennità di turno disci-plinate dal DPR 270/1987 e dal DPR 384/1990,
sta-bilendo le misure unitarie delle nuove indennità e regole chiare e precise
per la loro fruibilità. Nel caso di specie, le indennità indicate ai commi 5 e 7
rappresentano il recupero di quelle previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3
dell'art. 57 del DPR 270/1987 per il personale che presta la propria attività
nei servizi ivi previsti ma operante su un solo turno. Per il personale che
opera su due o tre turni, l'importo delle vecchie indennità del DPR 270/1987 ha
concorso a determinare quelle nuove previste dai commi 3 e 4 dell'art. 44 del
CCNL.
Pertanto, le previsioni della norma non sono suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive, perché in tal caso si duplicherebbe la corresponsione dei benefici dei precedenti contratti e non sarebbero rinvenibili nei fondi aziendali le risorse relative.
17. L'indennità prevista dall'art. 44, comma
5, del CCNL, spetta anche agli operatori professionali coordinatori -caposala ed
ostetriche- che operano al di fuori degli ospedali, come ad esempio nei
distretti?
· Per le ragioni storiche espresse nella risposta
alla domanda del punto 16, l'indennità di cui all'art. 44, comma 5, del CCNL
spetta solo agli operatori professionali coordinatori - caposala ed ostetriche -
responsabili dell'organizzazione
dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura
che operano nei presidi ospedalieri.
18. L'indennità giornaliera di cui all'art.
44, comma 3, del CCNL deve essere corrisposta in misura doppia in caso di turno
notturno, che svolgendosi dalle ore 22 del giorno precedente alle ore 7 di
quello successivo cade tra due giorni di calendario?
· Al personale indicato dall'art. 44, comma 3, del
CCNL, che effettua turni di lavoro i quali cadono tra due giorni di calendario
non compete una indennità giornaliera in misura doppia, essendo ovviamente quel
turno conteggiato come un solo giorno di servizio.
Indennità di qualificazione professionale e
valorizzazione delle responsabilità- art. 45 -
19.
L'incremento derivante dall'indennità di qualificazione professionale e
valorizzazione delle responsabilità, prevista ai sensi dell'art. 45 del CCNL,
una volta acquisito è conservato in caso di passaggio ad altra qualifica
funzionale?
· Come già precisato con la nota di questa Agenzia
n. 566 del 23.1.1996, si conferma il carattere irreversibile della maggiorazione
dell'indennità dell'art. 45 del CCNL, che si mantiene
ad personam
nella misura attribuita nella qualifica di appartenenza anche in caso di
spostamento ad altra funzione dello stesso profilo. In caso di passaggio ad
altro profilo o a qualifica superiore ovvero di passaggio al livello VIII bis
deve invece essere attribuito il trattamento economico iniziale della nuova
posizione. Il diritto alla maggiorazione nella nuova posizione competerà al
maturare dei requisiti di cui all'art. 45, comma 6, nel rispetto delle
percentuali previste dalla norma.
20. L'esperienza professionale, almeno
quinquennale, richiesta per l'accesso alla selezione dall'art. 45, comma 6, del
CCNL deve essere maturata con carattere di continuità e nella stessa posizione
funzionale oppure è sufficiente acquisire la predetta esperienza all'interno del
profilo, anche in posizione funzionale diversa?
· L'accesso alla selezione del personale interessato
all'incremento dell'indennità prevista dall'art. 45 del CCNL è effettuato sulla
base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata,
cui è, pertanto, demandata anche la definizione del requisito della
"esperienza professionale almeno quinquennale".
Disposizioni particolari - art. 53 -
21. L'art.
53, ultimo comma, nel prevedere che le parti negoziali concordano
sull'opportunità di definire entro il 31 dicembre 1995 la normativa riguardante
la revisione del tema della maggiorazione dell'indennità infermieristica di cui
all'art. 49 del D.P.R. 384/1990 deve interpretarsi nel senso che in assenza di
tale accordo la predetta indennità è congelata?
· L'art. 53, ultimo comma, penultimo capoverso, è
chiaro e non si presta ad interpretazioni restrittive, che non rispecchiano in
alcun modo la volontà delle parti negoziali. In mancanza di accordo
l'applicazione dell'art. 49 del DPR 384/1990 in vigore è automaticamente
prorogata alla scadenza del quadriennio.
A tal fine, si segnala che in data 22.05.1997 è
stato stipulato un CCNL per le armonizzazioni con quelli delle aree dirigenziali
del 5.12.1996, ove tale integrazione trova conferma.
Retribuzione tabellare - art. 1 -
22. I benefici economici dell'art. 1, comma 5,
del CCNL possono essere attribuiti al personale che ha lasciato il servizio il
31.12.1995, ultimo giorno lavorativo utile, con l'attribuzione del trattamento
pensionistico a decorrere dal 1.1.1996?
· Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del CCNL i benefici
economici del contratto si applicano al personale
ancora in servizio
presso le aziende ed enti alla data del
1.1.1996. Pertanto, tale disposizione
esclude i dipendenti non più in servizio a tale data.
Rideterminazione del finanziamento del fondo
per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro
- art. 2 -
23. L'aumento di £. 5.000 sulle indennità ex
art. 45 CCNL 1.9.1995, previsto dall'art. 2, comma 3, del CCNL 27.6.1996 spetta
anche al personale già cessato o che cesserà dal servizio entro il 31.12.1996?
· L'aumento di £. 5.000 sulle indennità ex art. 45
CCNL 1.9.95, previsto dall'art. 2, comma 3, del CCNL 27.6.1996
spetta anche al personale cessato
dopo l'1.1.1996 per effetto di quanto disposto dal precedente art. 1, comma 1.
Rischio radiologico - art. 4 -
24. Con
quali regole può essere attribuita l'indennità di rischio radiologico prevista
dalla norma contrattuale in presenza della nuova disciplina sulla
classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori, ai sensi dell'art. 82
del d.lgs 230/1995?
· La materia trattata in sede contrattuale ha inteso
mantenere utilizzabile una risorsa economica destinata a compensare uno
specifico rischio la cui portata e la cui determinazione in termini di modalità
di insorgenza e di rapporto con le condizioni lavorative e professionali dei
soggetti è riservato alla normativa vigente in materia, tra cui il d.lgs
230/1995.
·
Decreto legislativo n. 626/1994
Il contratto collettivo quadro stipulato il
10.7.1996 e pubblicato sulla G.U. n. 177 (serie generale) del 30.7.1996, nel
regolare gli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 riguardanti il " rappresentante per la
sicurezza" , prevede per ogni comparto -
e quindi anche per quello della Sanità - la stipulazione di un CCNL, che adegui
il contratto quadro alla realtà operativa sanitaria dettando comunque norme già
sin d'ora utilizzabili dai singoli comparti ove richiesto.
·
legge N. 335/1995
L'interpretazione della legge n. 335/1995 esula
dalla competenza istituzionale dell'A.RA.N.
·
dl N. 254/1996 convertito in legge N. 365/1996
Per l'applicazione della legge n. 365/1996 vertente
in materia di permessi ed aspettative sindacali si è provveduto con un contratto
collettivo quadro tra l'A.RA.N. e le Confederazioni Sindacali, e per l'area
medico-veterinaria con le relative Organizzazioni Sindacali, stipulati
rispettivamente il 26 e 27 maggio 1997.
·
ISTITUTI NON DISCIPLINATI DAL CCNL
L'A.RA.N. non ritiene di dover fornire pareri
sull'interpretazione di normativa pregressa
anche contrattuale
o istituti non disapplicati dal CCNL
(ad es. equo indennizzo, attività sociali culturali e ricreative, trattamento
economico di missione e rimborso trasporto strumenti), già ampiamente esaminati
in passato perché oggetto di circolari o di note interpretative del Dipartimento
della Funzione Pubblica, del Ministero del Tesoro e del Ministero della Sanità.