Oggetto:
Chiarimenti in ordine ai CCNL della Dirigenza
Medica e Veterinaria stipulati in data 5.12.1996. A tale proposito, per una corretta determinazione del trattamento economico nonché degli arretrati da corrispondere, si specifica che, come chiaramente indicato nella parte normativa (art. 43, comma 2, terzo periodo), tale somma potrà essere erogata per intero solo al compimento del quinto anno, data dalla quale avvengono le maggiorazioni dell'indennità medico specialistica e di quella di dirigenza di cui all'art. 110, comma 1, lettere A) e C) del DPR 384/1990. Ne consegue che per gli stessi soggetti deve essere letta in analogo modo la tabella allegato n. 1 del CCNL di parte economica 1996-1997. Pertanto, ai sensi dell'art. 55, comma 3, ai neo assunti compete la medesima retribuzione di parte fissa determinata come sopra per i dirigenti di ex IX livello con meno di cinque anni. |