Comparto:
Accordi quadro |
Area:
Personale dei livelli
|
Data:
18/12/2002 |
Tipo: CCNQ
|
Descrizione: CCNQ
per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nei comparti nel biennio 2002 - 2003
|
CONTRATTO COLLETTIVO
QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI
DISTACCHI E PERMESSI ALLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2002 - 2003
Il giorno 18 dicembre 2002 alle ore 10,30 ha avuto luogo
l'incontro tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali nelle persone
di:
per l'ARAN: avvocato Guido Fantoni (Presidente)
Firmato
per le Confederazioni
sindacali
CGIL |
Firmato |
CISAL |
Firmato |
CISL |
Firmato |
CONFSAL |
Firmato |
RDB CUB |
Firmato |
UGL |
Firmato |
UIL |
Firmato |
USAE |
Firmato |
All'inizio della riunione le parti prendono atto dei seguenti errori
materiali:
1) all'art. 4, comma 2 le parole «alla tavola
allegato n. 1» sono sostituite con le parole «all'art. 2 comma 1», errore già
segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte dei
Conti;
2) all'art. 5, comma 3 le
parole «distacchi di loro pertinenza» - ripetute per mero errore materiale in
quanto le agibilità sui distacchi sono regolate nell'art. 2, comma 3 - sono
sostituite con la parola «citato».
Le parti
prendono, altresì, atto delle correzioni da apportare sul testo in relazione al
verbale della riunione del 26 novembre 2002 durante la quale sono state
comunicate le modifiche richieste dal Consiglio dei Ministri in sede di
approvazione dell'Ipotesi di accordo. Infine, le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del
presente contratto, la denominazione della organizzazione sindacale FSI
(Snatoss, Adass, Fapas, Sunas) è divenuta FSI con conseguente modifica della
dizione nelle tavole n. 10 e n. 24. Terminati tali adempimenti le parti
sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la
ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003.
CONTRATTO COLLETTIVO
QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI
DISTACCHI E PERMESSI ALLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2002 - 2003
CAPO I
ART.
1 Campo di
applicazione
1. Il presente
contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche
indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nei
comparti di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione
dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il
CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione dei vigenti CCNQ del 9 agosto 2000 e del
19 giugno 2002, in attuazione degli artt. 43 e 50 del D.Lgs.
165/2001.
3. Nel presente contratto la
dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è
semplificata in "comparti".
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale
disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998
per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto
accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto
1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato
contestualmente – ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come
CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Sono
considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa
nazionale ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 come specificato nell'art.
2, comma 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come
"organizzazioni sindacali rappresentative".
6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le
confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono.
Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme
le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse
aderenti.
7. Con il termine
"amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche
comunque denominate.
CAPO
II
Distacchi, permessi ed
aspettative sindacali
ART.
2 Ripartizione del contingente dei
distacchi
1. Il contingente
storico dei distacchi sindacali è pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo
dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui
all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.
2. Il contingente dei distacchi di cui
al comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole
allegate da n. 2 a n. 12, nelle quali sono indicati anche i comparti di nuova
istituzione (Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale - AFAM
-).
3. Il contingente dei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 è
costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza
per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2004 - 2005. Al
fine di consentire le agibilità sindacali nei predetti comparti, per la durata
del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto
Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in
forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i distacchi di loro
pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di
categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di
provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.
4. Sono confermati i criteri circa le modalità di
ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già
previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai
sensi dell'art. 43, comma 13 del D.Lgs. 165/2001, per garantire le minoranze
linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli
Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è
utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB -
USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Per il quadriennio normativo di
contrattazione 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 sono
rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art.1, comma 5, le organizzazioni
sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n.12. Tali tavole avranno valore
sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il secondo
biennio economico 2004–2005.
ART. 3 Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi
previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per
dipendente in servizio e del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
2. In ogni comparto, i permessi di cui
al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.
3. In ogni amministrazione, escluse
quelle del comparto Scuola, i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza
delle organizzazioni sindacali rappresentative - al netto dei cumuli previsti
dall'art. 4, comma 1, lett. a) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2 -
sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in
servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche
quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
4. Nel comparto Scuola i permessi di cui al comma 1 di competenza delle
organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4,
comma 1, lett. b) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle
stesse nella misura di n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, calcolati con le modalità del comma 3.
5. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di
cui ai commi 3 e 4 sono ripartiti nella sede decentrata tra le stesse
organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto
1998.
6. Per quanto riguarda le Agenzie
fiscali, in via transitoria sino alla definitiva assegnazione del personale alle
singole Agenzie le modalità di calcolo dei permessi giornalieri avvengono in
modo unitario secondo le modalità in atto.
ART. 4 Cumuli
1.
Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto
dall'art. 3, le associazioni sindacali
con il presente contratto, concordano di cumulare
i permessi sindacali loro spettanti ai sensi dell'art. 8 del CCNQ del 7 agosto
1998 nel modo seguente:
a) sino ad un massimo di 19 minuti per
dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
b) sino ad un massimo di 27 minuti
per dipendente in servizio per il comparto Scuola, come definito dai CCNQ del
9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, tenuto conto, in via eccezionale per tale
comparto e solo a fine dei distacchi, anche del personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato di durata non inferiore all'anno scolastico o in
servizio dall'inizio di quest'ultimo sino al termine delle lezioni, in quanto
ammesso alle elezioni delle RSU, dato che unitamente alle deleghe concorre a
determinare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai sensi
dell'art. 3 dell'accordo sulle elezioni delle RSU, parte seconda, del 7 agosto
1998.
2. Il contingente dei permessi
cumulati del comma 1, lettere a) e b) ammonta a n. 635 distacchi ed è ripartito,
in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente
contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2 comma
1 - pari ad un totale complessivo di n. 3095 distacchi. La ripartizione dei
distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 12. Nella tavola n. 13
sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le
organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive
confederazioni.
ART. 5 Permessi per le riunioni di organismi direttivi
statutari
1. E' confermato il
contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi
direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsti
dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano
componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il contingente delle ore di permesso
di cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, è costituito da n.
420.460 ore, di cui n. 34.584 riservate alle confederazioni e n. 385.876 alle
organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di cui al presente
accordo, ripartite sulla base delle tavole allegate dal n. 15 al n.
26.
3. Il contingente delle ore di
permesso di cui al comma 1 nei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 è
costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza
per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2004 - 2005. Al
fine di consentire le agibilità sindacali nei predetti comparti, per la durata
del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto
Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in
forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, le ore di permesso loro spettanti ai
sensi dell'art. 11 citato. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna
organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate
per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Sono confermate tutte le modalità di utilizzo dei
permessi previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e
modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999. In particolare le Confederazioni di cui
alla tavola n. 1 possono far utilizzare i permessi citati alle proprie
organizzazioni di categoria anche nei comparti ove queste non siano
rappresentative.
ART. 6 Disposizioni particolari per il comparto
scuola
1. Nel comparto Scuola, il
termine del 30 giugno previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) del CCNQ 7 agosto
1998 per consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle
organizzazioni sindacali, è sostituito - in prima applicazione del presente
contratto - dalla seguente procedura provvisoria che contempera il tempestivo
diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio
dell' anno scolastico 2002 – 2003. A tal fine:
1) le organizzazioni sindacali dovranno
comunicare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le
proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti
attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla sigla
della stessa;
2) gli incrementi dei
distacchi loro spettanti rispetto ai vigenti CCNQ (stipulati il 9 agosto 2000
ed il 19 giugno 2002) saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative
dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con la
sottoscrizione del presente contratto.
2.
Nel comparto Scuola, a regime, per il personale nei cui confronti non esistano
vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività
didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco
o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere
accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio
scolastico.
3. All'art. 16, comma 1,
lettera B) del CCNQ del 7 agosto 1998, riguardante le specificazioni relative al
comparto Scuola rispetto all'art. 10 dello stesso contratto, al termine
dell'alinea è aggiunto il seguente periodo: "Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la
contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare
la continuità didattica, il cumulo dei permessi (cinque giorni lavorativi a
bimestre), fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso
dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le
parti".
ART. 7 Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto è valido per il quadriennio
normativo contrattuale 2002-2005 e primo biennio economico
2002-2003.
2. Le tavole di ripartizione
dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in
vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno
valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività
delle organizzazioni sindacali per il secondo biennio economico 2004 – 2005.
3. All'art. 6, comma 3 del CCNQ del 27
gennaio 1999 è aggiunto il seguente periodo: "Con esclusione del comparto scuola e nel limite massimo delle
flessibilità applicabili ai sensi dell'art. 12 del CCNQ del 7 agosto 1998, è
consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa effettuarsi il cumulo del
distacco part – time retribuito con l'aspettativa non
retribuita".
4. Eventuali cambiamenti
avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative - purché non comportino modifiche associative dei soggetti
individuati nelle tabelle - saranno presi in considerazione sino alla
stipulazione del presente contratto.
5.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le
clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da quello del
27 gennaio
1999, e dell'art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000, fatta eccezione per le tavole
ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente
contratto.
TAVOLA
1 CONFEDERAZIONI CHE, ESSENDO
PRESENTI IN DUE COMPARTI, SONO
AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI
COMPARTI
|
CGIL |
CISL |
UIL |
CISAL |
CONFSAL |
RDB
CUB |
USAE |
UGL |
TAVOLA 2 - AGENZIE
FISCALI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CISL FPS |
5 |
CISL |
1 |
CGIL FP |
4 |
CGIL |
1 |
CONFSAL - UNSA |
3 |
CONFSAL |
|
UIL PA |
4 |
UIL |
|
FLP |
4 |
USAE |
|
RDB PI |
1 |
RDB CUB |
|
CISAL INTESA |
2 |
CISAL |
|
|
|
|
|
totale |
23 |
|
2 |
TAVOLA 3
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD
ORDINAMENTO AUTONOMO |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CISL AZIENDE |
9 |
CISL |
1 |
CGIL FP |
9 |
CGIL |
1 |
UIL PA |
4 |
UIL |
1 |
RDB PI |
2 |
RDB CUB |
|
|
|
|
|
totale |
24 |
|
3 |
TAVOLA 4 - ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CISL FPS |
78 |
CISL |
8 |
CGIL FP |
50 |
CGIL |
4 |
CSA DI CISAL / FIALP
(fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/ epne-confail-confill parastato) |
34 |
CISAL |
4 |
UIL PA |
34 |
UIL |
3 |
RDB PI |
19 |
RDB CUB |
5 |
|
|
ASGB/USAS |
1 |
|
|
|
|
totale |
215 |
|
25 |
TAVOLA 6
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CGIL SNUR |
9 |
CGIL |
1 |
CISL RICERCA |
10 |
CISL |
1 |
UIL PA |
6 |
UIL |
|
USI - RDB /
RICERCA |
1 |
RDB CUB |
|
ANPRI |
1 |
CIDA |
|
|
|
|
|
totale |
27 |
|
2 |
TAVOLA 7 -
MINISTERI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CISL FPS |
131 |
CISL |
12 |
CGIL FP |
82 |
CGIL |
9 |
UIL PA |
78 |
UIL |
8 |
CONFSAL - UNSA |
34 |
CONFSAL |
3 |
FLP |
24 |
UGL |
3 |
CISAL INTESA |
21 |
CISAL |
2 |
RDB PI |
14 |
RDB CUB |
3 |
|
|
ASGB/USAS |
1 |
|
|
|
|
totale |
384 |
|
41 |
TAVOLA 9 - REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CGIL FP |
209 |
CGlL |
21 |
CISL FPS |
174 |
CISL |
18 |
UIL FPL |
104 |
UIL |
9 |
CSA(fiadel/cisal,fialp/cisal, cisas-fisael, confail-unsiau, confill
eell-cusal,usppi- cuspel-fasil-fadel) |
28 |
CISAL |
3 |
DICCAP
(Snalcc-Fenal-Sulpm) |
29 |
USAE |
3 |
|
|
ASGB/USAS |
1 |
|
|
|
|
totale |
544 |
|
55 |
TAVOLA 10 - SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CISL FPS |
128 |
CISL |
13 |
CGIL FP |
133 |
CGIL |
13 |
UIL FPL |
82 |
UIL |
7 |
FSI |
34 |
USAE |
4 |
FIALS |
25 |
CONFSAL |
2 |
|
|
ASGB/USAS |
1 |
|
|
|
|
totale |
402 |
|
40 |
TAVOLA 11 -
SCUOLA |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CISL SCUOLA |
289 |
CISL |
29 |
CGIL SCUOLA |
258 |
CGIL |
29 |
CONFSAL SNALS |
224 |
CONFSAL |
22 |
UIL SCUOLA |
121 |
UIL |
11 |
FED. NAZ.
GILDA/UNAMS |
105 |
- |
|
|
|
ASGB/USAS |
1 |
|
|
|
|
totale |
997 |
|
92 |
TAVOLA 12 -
UNIVERSITA' |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
numero
distacchi |
confederazioni |
numero
distacchi |
CGIL SNUR |
19 |
CGIL |
1 |
CISL UNIVERSITA' |
12 |
CISL |
2 |
UIL PA |
6 |
UIL |
1 |
FED NAZ CONFSAL SNALS
UNIV/CISAPUNI |
4 |
CONFSAL |
1 |
CSA DI CISAL
UNIVERSITA' (cisal università,
cisas università, confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat
usppi) |
1 |
CISAL |
|
|
|
|
|
totale |
42 |
|
5 |
TAVOLA 13
RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI
CHE RESTANO A DISPOSIZIONE
DELLE CONFEDERAZIONI |
Confederazioni |
distacchi |
CGIL |
30 |
CISL |
38 |
UIL |
10 |
CISAL |
15 |
CONFSAL |
40 |
RDB CUB |
8 |
USAE |
18 |
UGL |
3 |
Totale |
162 |
TAVOLA
14 PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE
CONFEDERAZIONI |
Confederazioni |
ore
permessi |
CGIL |
4.323 |
CISL |
4.323 |
UIL |
4.323 |
CISAL |
4.323 |
CONFSAL |
4.323 |
RDB CUB |
4.323 |
USAE |
4.323 |
UGL |
4.323 |
Totale |
34.584 |
TAVOLA 15 - ORGANIZZAZIONI
SINDACALI TAVOLA RIASSUNTIVA
DEI PERMESSI NEI COMPARTI |
Comparto |
ore
permessi |
Agenzie
fiscali |
2.500 |
Amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo |
8.512 |
Enti Pubblici non
Economici |
14.147 |
Istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale |
800 |
Istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione |
2.802 |
Ministeri |
34.600 |
Presidenza del Consiglio dei
Ministri |
500 |
Regioni - Autonomie
Locali |
97.642 |
Servizio Sanitario
nazionale |
89.503 |
Scuola |
127.355 |
Università |
7.515 |
Totale |
385.876 |
TAVOLA 16 - AGENZIE
FISCALI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CISL FPS |
616 |
CGIL FP |
537 |
CONFSAL - UNSA |
470 |
UIL PA |
407 |
FLP |
217 |
RDB PI |
127 |
CISAL INTESA |
126 |
Totale |
2.500 |
TAVOLA 17
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
AD ORDINAMENTO
AUTONOMO |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CISL AZIENDE |
3.275 |
CGIL FP |
2.850 |
UIL PA |
1.577 |
RDB PI |
810 |
Totale |
8.512 |
TAVOLA 18 - ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CISL FPS |
5.060 |
CGIL FP |
2.919 |
CSA DI CISAL / FIALP
(fialp/cisal - usppi/cuspp - cisas/epne - confail - confill
parastato) |
2.332 |
UIL PA |
2.291 |
RDB PI |
1.545 |
Totale |
14.147 |
TAVOLA 19
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE
E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E
MUSICALE |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
UNIONE ARTISTI
UNAMS |
413 |
CGIL SNUR AFAM |
196 |
CISL UNIVERSITA' |
132 |
UIL AFAM |
22 |
CONFSAL SNALS |
37 |
Totale |
800 |
TAVOLA 20
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CGIL SNUR |
1.045 |
CISL RICERCA |
1.006 |
UIL PA |
506 |
USI - RDB /
RICERCA |
103 |
ANPRI |
142 |
totale |
2.802 |
TAVOLA 21 -
MINISTERI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CISL FPS |
9.993 |
CGIL FP |
7.913 |
UIL PA |
6.786 |
CONFSAL - UNSA |
3.678 |
FLP |
2.477 |
CISAL INTESA |
2.274 |
RDB PI |
1.479 |
totale |
34.600 |
TAVOLA 22 - PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CISL FPS |
161 |
CISAL INTESA |
86 |
UIL PA |
77 |
FLP |
52 |
RDB PI |
46 |
CGIL FP |
42 |
CONFSAL - UNSA |
36 |
totale |
500 |
TAVOLA 23 - REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CGIL FP |
37.557 |
CISL FPS |
31.165 |
UIL FPL |
17.289 |
CSA
(fiadel/cisal,fialp/cisal,cisas-fisael, confail-unsiau,confill
eell-cusal,usppi- cuspel-fasil-fadel) |
5.881 |
DICCAP
(Snalcc-Fenal-Sulpm) |
5.750 |
totale |
97.642 |
TAVOLA 24 - SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CISL FPS |
28.809 |
CGIL FP |
28.195 |
UIL FPL |
16.447 |
FSI |
9.018 |
FIALS |
7.034 |
totale |
89.503 |
TAVOLA 25 -
SCUOLA |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CISL SCUOLA |
37.411 |
CGIL SCUOLA |
32.238 |
CONFSAL SNALS |
29.387 |
UIL SCUOLA |
15.111 |
FED. NAZ.
GILDA/UNAMS |
13.208 |
totale |
127.355 |
TAVOLA 26 -
UNIVERSITA' |
organizzazioni sindacali
rappresentative |
ore
permessi |
CGIL SNUR |
2.569 |
CISL UNIVERSITA' |
2.585 |
UIL PA |
1.170 |
FED NAZ CONFSAL SNALS
UNIV/CISAPUNI |
926 |
CSA DI CISAL
UNIVERSITA' (cisal università,
cisas università, confail-failel-unsiau, confill università- cusal, tecstat usppi) |
265 |
totale |
7.515 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
1
Con riferimento all'art. 3,
le parti si danno atto della opportunità di verificare le modalità di calcolo
della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative
nei comparti, al fine di una eventuale modifica dei criteri.
Firmato
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
Con riferimento al comparto
Scuola ed all'applicazione in tale settore dell'art. 18, comma 1, del CCNQ del 7
agosto 1998, relativo alla tutela del dirigente sindacale che rientra dal
distacco o dall'aspettativa non retribuita (sul quale il giudice di Sanremo
aveva chiesto una interpretazione autentica sulla quale non è stato possibile
raggiungere l'accordo), le parti si danno atto della necessità di un nuovo
confronto sulla base dell'esito del giudizio in corso.
Firmato
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
3
Le parti concordano sulla
facoltà delle associazioni sindacali di trasformare, in corso d'anno ed in tutti
i comparti, le aspettative non retribuite in distacchi sindacali retribuiti
purchè si verifichi la disponibilità nel contingente assegnato a ciascuna
associazione con il presente contratto. In particolare con riferimento al
comparto Scuola la procedura prevista dall'art. 6 comma 1 per la prima
applicazione del presente contratto si applica anche per le aspettative non
retribuite.
Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE
USAE
Nel prendere atto che
nell'odierno accordo non è stata recepita – probabilmente a causa di tardiva
comunicazione – la variazione della denominazione della O.S. Diccap aderente
alla scrivente confederazione si chiarisce che la sigla censita come Diccap
(Snalcc – Fenal – Sulpm) è oggi semplicemente Diccap/Usae o per esteso Diccap –
Dipartimento camere di commercio autonomie locali e polizia municipale –
aderente Usae. Ciò formalizzato in atto notarile.
Firmato Usae
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