Il sistema retributivo si applica alle anzianità contributive
maturate fino al 31 dicembre 2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di
contributi al 31 dicembre 1995.
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle
retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni
lavorativi.
Si basa su tre elementi:
- l'anzianità contributiva, data dal totale dei
contributi fino a un massimo di 40 anni, che il lavoratore può far
valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul
suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari,
figurativi, riscattati o ricongiunti;
- la retribuzione/reddito pensionabile, data
dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni
di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli
indici ISTAT fissati ogni anno;
- l'aliquota di rendimento, pari al 2% annuo
della retribuzione/reddito percepiti entro determinati limiti
stabiliti con legge per poi decrescere per fasce di importo
superiore. Ciò vuol dire che, se la retribuzione pensionabile non
supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la
pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari
all'80%.
L'importo della pensione con il sistema
retributivo si compone di due quote.
La quota A è determinata sulla base dell'anzianità contributiva
maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli
ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione
immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori
dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione)
immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori
autonomi.
La quota B è determinata sulla base dell'anzianità contributiva
maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e
sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi dieci anni per i
lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.
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