OGGETTO : Chiarimenti clausole dei CCNL 1998-2001 della dirigenza del SSN, aree medica e veterinaria e dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, stipulati l'8 giugno 2000.

(CCNL area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999)
(CCNL area dirigenza medica e veterinaria - parte economica 2000/2001)
(CCNL area dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999)
(CCNL area dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale - parte economica 2000/2001)

Pervengono numerose richieste di chiarimenti in ordine ad alcune specifiche clausole dei CCNL della dirigenza dell'area medica e veterinaria e dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulati l'8 giugno 2000, per alcuni dei quali pare opportuno fornire immediati chiarimenti.

1) Indennità di esclusività del rapporto di lavoro – Art. 5 dei CCNL del II biennio economico 2000-2001 di entrambe le aree dirigenziali.

L'indennità di esclusività è corrisposta in stretta correlazione con la tipologia dell'incarico solo nel caso di titolarità dell'incarico di struttura complessa (ex dirigenti di II livello) ovvero assunti come tali dopo il 31.07.1999, per il quale si prescinde dalla esperienza professionale.

In tutti gli altri casi la misura dell'indennità di esclusività è strettamente correlata alla esperienza professionale, indipendentemente dall'incarico conferito tanto è vero che in mancanza del conferimento dello stesso, come da dichiarazioni congiunte n. 2 dei CCNL delle due aree dirigenziali II biennio economico 2000-2001, si deve fare riferimento alle posizioni giuridiche di provenienza.

Infatti, la fascia più bassa dell'indennità compete ai dirigenti con meno di cinque anni di servizio al 31.12.1999, anche se attualmente titolari di un incarico corrispondente alle tipologie dell'art. 27, comma 1 lett. b) e c), che prima del d.lgs 229/1999 erano già conferibili dopo il superamento del periodo di prova (cfr. art. 57, comma 6 e 55, comma 6 dei rispettivi CCNL del 5.12.1996).

Le fasce intermedie competono, invece, in base all'esperienza professionale ivi indicata ai relativi dirigenti, anche se titolari di incarico che attualmente corrisponda anche a quelli rientranti nella tipologia d) dell'art. 27 dei CCNL del I biennio 1998-1999.

Ciò discende da una duplice considerazione:

- gli incarichi di natura professionale appartenenti alla tipologia d) dell'art. 27 citato, con l'entrata in vigore dei contratti, sono destinati solo ai dirigenti con meno di cinque anni;

- al termine del quinquennio, il conferimento di uno degli incarichi di tipo b) o c) dell'art. 27

è possibile, ma non costituisce necessariamente un diritto in quanto discende dalla disponibilità di incarichi da conferire. Perciò, l'art. 5 dei rispettivi CCNL non subordina il passaggio alla fascia superiore dell'indennità al conferimento di un incarico ma al superamento positivo della verifica professionale di cui agli artt. 31 e 32 dei rispettivi contratti collettivi I biennio 1998-1999.

Va, infine, precisato che la misura della indennità di esclusività attribuita non influenza nel modo più assoluto la prosecuzione da parte del dirigente dell'incarico conferito dalla azienda alla luce delle preesistenti disposizioni del CCNL 5.12.1996 (cfr. a tale proposito l'art. 3, comma 5, del CCNL II biennio 2000-2001).

L'importo dell'indennità di esclusività è annuo, lordo. Ad esso va aggiunto il rateo della 13^ mensilità. Si richiamano, in via generale, gli artt. 62 e 63, comma 6 di entrambi i CCNL.

L'esperienza professionale è costituita dai servizi a tempo determinato e indeterminato con rapporto di impiego, compresi quelli equiparabili, ai sensi degli artt. 24, 25 e 26, comma 1 del DPR 761/1979, purché senza soluzione di continuità. Non si ritiene interrotto il rapporto di lavoro nei casi in cui il dirigente abbia mantenuto il diritto alla conservazione del posto.

Ai dirigenti assunti con le procedure del DPR 484/1987 per svolgere l' incarico di direzione di struttura complessa con rapporto di lavoro a tempo determinato competono sia l'indennità di esclusività nella misura più elevata che quella di struttura complessa di cui agli artt. 40 e 41 dei CCNL del I biennio 1998-1999 delle rispettive aree dirigenziali. Le medesime indennità non competono, invece, qualora l'incarico rientri nei casi di sostituzione effettuati ai sensi dell'art. 18 dei CCNL citati in attesa della copertura anche temporanea dei posti vacanti.

Ai fini della corresponsione dell'indennità si rammenta quanto previsto dall'art. 7, comma 2 di entrambi i CCNL delle aree dirigenziali in questione.

2) Dichiarazioni congiunte nn. 13 e 17 delle due aree dirigenziali medica e veterinaria e dei ruoli

Tali dichiarazioni sono meramente esplicative di quanto già contenuto negli articoli del testo contrattuale e consentono solo di evidenziare le correlazioni tra le varie parti del CCNL che regolano i diversi trattamenti economici in ordine alle caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, le quali – per la complessità dell'articolato suddiviso in capi - non sono di facile lettura.

Tali articoli sono:

· art. 35, comma 2, di entrambe le aree dirigenziali
nei quali sono indicati il complesso di norme che regolano nei distinti capi del CCNL il trattamento economico dei dirigenti che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo alla data del 14.03.2000, termine ultimo per esercitare il diritto di opzione. Da esso si evince che ai dirigenti che hanno optato entro il 14.03.2000 si applica il capo II, parte II del CCNL I biennio 1998-1999;

· artt. 45, 46 e 47 del capo IV della parte seconda di entrambe le aree dirigenziali, che disciplinano, invece, gli incarichi ed il trattamento economico dei dirigenti che alla data del 14.03.2000 non hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo, unicamente nei confronti dei quali vanno applicate le penalizzazioni previste dall'art. 47.
Con riferimento ai termini dell'opzione giova, peraltro, rammentare quanto indicato a pag. 5, primo e secondo capoverso, della nota del Ministero della Sanità del 28 marzo 2000 N. DPS.IV. 9 – 11/569, con riferimento all'interpretazione del comma 4 del dlgs. 49/2000.



3) artt. 24 ( copertura assicurativa) di entrambe le aree:
La trattenuta prevista dal comma 3 può essere effettuata solo dopo che entreranno in vigore gli adempimenti previsti dai lavori della commissione paritetica, non ancora istituita.

4) Art. 39, comma 11, del CCNL I biennio 1998-1999 area dirigenza medica e veterinaria

In tale comma viene indicata la retribuzione minima contrattuale dei dirigenti neo assunti medici e veterinari.

Tale clausola va necessariamente interpretata in connessione con quanto già previsto dall'art. 43, comma 2, 3° periodo del CCNL 5.12.1996, oggetto di chiarimenti con nota di questa Agenzia n. 337 del 16.01.1997, che rimane confermata fatti salvi i casi in cui tale voce retributiva non sia stata già rideterminata ed attribuita dall'azienda in misura più favorevole per effetto della graduazione delle funzioni e degli incarichi conferiti. In ogni caso il problema per i neo assunti viene superato dagli artt. 3 e 4 del CCNL del II biennio 2000-2001, i quali ridefiniscono globalmente - alla data del 1.02.2001 - la retribuzione di posizione minima dei dirigenti che alla stessa data hanno raggiunto ovvero non ancora raggiunto il quinquennio.

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Si segnalano, infine, ai sensi degli artt. 65, comma 3 e 67, comma 3 dei CCNL I biennio 1998-1999 delle aree dirigenziali, rispettivamente, medico-veterinaria e dei ruoli, i seguenti errori materiali.

Area dirigenza medica e veterinaria

· art. 43, comma 2, del CCNL I biennio 1998-1999 e art. 6, comma 2, del CCNL II biennio 2000-2001
Lo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti già di I livello a tempo definito è il seguente:

al 1.11.1998 £. 23.123.000 anziché £. 23.111.000

al 1.06.1999 £. 23.663.000 anziché £. 23.651.000

al 1.07.2000 £. 24.095.000 anziché £. 24.083.000

al 1.07.2001 £. 24.491.000 anziché £. 24.479.000

Vanno conseguentemente aggiornate le tabelle n. 3 e 4, colonna 2, nella voce dello stipendio al 5.12.1996 che è di £. 22.499.000, con arrotondamento della 13^mensilità e del relativo totale.

Area dirigenza RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO CCNL I biennio 1998-1999

· art. 18, comma 5 : la legge 816 è del 1985 e non del 1984.
· art. 40, comma 6 : le ultime parole "secondo la tabella di corrispondenza allegato 1 al presente contratto" vanno cassate e, pertanto, il comma termina alla data del "5.12.1996".

Nel segnalare che i CCNL dell'8 giugno 2000 in esame sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n. 117 alla G.U. del 22 luglio 2000 n. 170, si pregano codeste Regioni di dare la massima diffusione alla presente nota, raccomandando alle aziende di dare attuazione ai contratti stessi. Si significa, altresì, che nel mese di settembre p.v. sarà data risposta agli ulteriori quesiti di maggiore dettaglio già pervenuti.