27 maggio 2004 - Prot. 4260
OGGETTO: Delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei
luoghi di lavoro.
Questa Agenzia, in
risposta a numerosi quesiti sulle materie in oggetto, ha già pubblicato sul
proprio sito internet nella Sezione "Relazioni sindacali" varie note di
chiarimenti. Pervengono, tuttavia, ancora molti quesiti di carattere ripetitivo
sia in ordine alla composizione delle delegazioni trattanti nella contrattazione
integrativa che ai soggetti titolari delle prerogative sindacali (distacchi,
permessi, diritto ad indire l'assemblea, etc...).
Con la presente nota questa Agenzia, al fine di facilitarne
la lettura, intende riportare ad un testo unitario con carattere di generalità i
precedenti chiarimenti, comunicando contestualmente che non risponderà più a
quesiti sulla medesima materia.
A)
DELEGAZIONE TRATTANTE NELLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
In ordine alla
composizione delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale
nella contrattazione integrativa occorre fare riferimento alla disciplina
contenuta nei vigenti CCNL di comparto e di aree dirigenziali che ne definiscono
con chiarezza i componenti.
§ 1.
Delegazione trattante di parte
pubblica
La individuazione dei
componenti e del presidente, se previsto, della delegazione trattante di parte
pubblica è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.
Il D.Lgs. 165/2001 opera una netta distinzione tra i poteri
di indirizzo politico-amministrativo e i poteri gestionali. Pertanto, ad avviso
di questa Agenzia, gli organi di governo delle Amministrazioni di norma non
partecipano alla delegazione trattante.
La delegazione trattante di parte pubblica, di norma indicata nei CCNL,
svolge il proprio ruolo istituzionale oltre che ai fini della contrattazione
integrativa anche su tutti gli altri livelli di relazioni sindacali
(concertazione, informazione, consultazione, etc..). E' fatta salva la speciale
disciplina del CCNL del comparto regioni ed autonomie locali del 22 gennaio
2004.
I titolari della contrattazione
possono avvalersi della assistenza del personale del proprio o di altri uffici
dell'Amministrazione.
Ove nei CCNL sia
espressamente prevista la delega da parte del titolare del potere di
rappresentanza ad altro soggetto, dell'esercizio di tale facoltà sarà data
informazione all'apertura della trattativa, ferma comunque rimanendo la
titolarità della negoziazione in capo al dirigente responsabile
dell'Ufficio.
Se la complessità della
materia lo richiede nulla vieta all'Amministrazione di avvalersi di consulenti
ed esperti esterni, che tuttavia non si possono sostituire alla delegazione di
parte pubblica trattante nella conduzione del negoziato.
Sull'argomento vale, inoltre, la norma generale che né la
delegazione di parte sindacale, né quella di parte pubblica possono intervenire
nella composizione della altrui delegazione.
§ 2. Delegazione
trattante di parte sindacale
La
delegazione di parte sindacale è composta dalla RSU e dai dirigenti accreditati
dalle Organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del CCNL che si sta
applicando, soggetti diversi di pari dignità negoziale ed entrambi
necessari.
Vale, tuttavia, la pena
precisare che il secondo livello di contrattazione può essere articolato
diversamente sul territorio (per es. per Amministrazione centrale e per sede
periferica). E' questo il caso delle Amministrazioni dei comparti Ministeri,
Aziende, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ricerca e Enti
Pubblici non economici articolate sul territorio in sedi e strutture
periferiche, in cui il CCNL prevede una diversa composizione della delegazione
sindacale: nella sede nazionale di Amministrazione partecipano solo i componenti
accreditati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL che si sta
applicando, nelle altre sedi di contrattazione sia dell'Amministrazione centrale
che periferica (che coincidono con le sedi di elezione della RSU) anche la RSU.
Eventuali eccezioni devono essere espressamente previste nei
CCNL.
Anche la delegazione di parte
sindacale nei singoli luoghi di lavoro è la stessa sia per la contrattazione
integrativa che per tutti gli altri livelli di relazioni sindacali
(concertazione, consultazione, informazione, partecipazione,
etc....).
a)
La RSU
La
RSU partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di natura
elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere qualunque
riferimento ai singoli componenti della stessa o alle Organizzazioni sindacali
nelle cui liste sono stati eletti.
La
RSU assume le proprie decisioni a maggioranza e la posizione del singolo
componente rileva solo all'interno della stessa, ma non all'esterno ove la RSU
opera, appunto, come soggetto unitario.
E' di esclusiva competenza della RSU definire le regole del proprio
funzionamento, le modalità con le quali la maggioranza si esprime, la
composizione della propria delegazione trattante, i rapporti con le
Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa. Rispetto a
ciò l'Amministrazione non è tenuta ad alcun intervento né ad esprimere pareri
trattandosi di atti endosindacali di stretta pertinenza della RSU nel suo
complesso.
Poiché l'adozione da parte
della RSU di un proprio regolamento di organizzazione è atto volontario, nel
caso in cui non venga adottato, tutti i componenti della RSU hanno diritto di
partecipare alle trattative (cfr. anche Accordo di interpretazione autentica
stipulato il 6 aprile 2004).
Non trovano
legittimazione forme di coordinamento tra RSU diverse in quanto, gli accordi di
comparto integrativi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, che avrebbero potuto
prevederne la costituzione, ove stipulati, non hanno deciso in tal
senso.
b)
Le Organizzazioni sindacali di categoria rappresentative
firmatarie del CCNL
Le
Organizzazioni sindacali rappresentative che accreditano i propri esponenti
nella delegazione trattante sono quelle firmatarie del CCNL che si sta
applicando. Non possono esserci, quindi, dubbi su quali esse siano in quanto
chiaramente indicate nel frontespizio del CCNL in vigore.
Le Organizzazioni sindacali rappresentative che non
sottoscrivono il CCNL si autoescludono, per il corrispondente biennio
contrattuale, dalla contrattazione integrativa e dalla partecipazione a tutti
gli altri livelli di relazioni sindacali nei luoghi di lavoro, ove sia prevista
la firma del CCNL.
Nella contrattazione
integrativa le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL sono quelle di
categoria. Le Confederazioni non partecipano
alla contrattazione nei luoghi di lavoro.
Non trovano, pertanto,
giustificazione le ripetute richieste da parte di molte Amministrazioni che, pur
non avendo alcun potere discrezionale in merito, chiedono all'Aran quali siano
le Organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione integrativa, ovvero
di confermare o meno se debbano essere convocate Confederazioni o Organizzazioni
che non risultano tra le firmatarie del CCNL che si sta
applicando.
A tale proposito si rammenta
nuovamente che l'Aran provvede, ai sensi di legge, ad accertare le
Organizzazioni sindacali rappresentative ogni due anni, in coincidenza con i
bienni contrattuali e, precisamente, in coincidenza del quadriennio normativo e
primo biennio economico e del secondo biennio economico. Può, quindi,
verificarsi che nel passaggio da un biennio all'altro le Organizzazioni
rappresentative possano cambiare, perdendo la rappresentatività ovvero
acquisendola.
Non c'è nessuna norma che
permetta alle Organizzazioni sindacali che perdono la rappresentatività, dopo la
firma del CCNL di comparto o area, di partecipare alle trattative per il
successivo biennio in virtù del fatto che hanno sottoscritto quello precedente,
anche ove si tratti del contratto afferente al quadriennio
normativo.
I contratti di lavoro,
infatti, sono tra di loro autonomi e seguono regole proprie per quanto riguarda
i soggetti da ammettere alla contrattazione integrativa. Pertanto, le
Amministrazioni in sede di applicazione dei CCNL sottoscritti, anche in ragione
della possibile diversità dei soggetti firmatari, devono tenere distinti i
contratti integrativi.
I contratti
integrativi sono di quattro tipologie:
1
– il primo contratto integrativo riguarda il quadriennio normativo e primo
biennio economico. La parte normativa è valida per l'intero quadriennio e deve
essere stipulata in una sessione unica. Le Organizzazioni sindacali che hanno
titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente
CCNL;
2 – il secondo contratto
integrativo è solamente di parte economica e viene stipulato per l'allocazione
delle risorse derivanti dal contratto nazionale relativo al medesimo biennio
economico. Le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al
negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL;
La delegazione del contratto integrativo di cui al punto 1
continua ad operare sino a che a livello nazionale non sia sottoscritto il CCNL
del secondo biennio e, solo da tale momento, il contratto integrativo di cui al
punto 2 dovrà essere stipulato con i nuovi firmatari. Nel caso in cui rimangano
gli stessi del CCNL precedente la delegazione della contrattazione integrativa
non muta, altrimenti si dovrà prendere atto dei nuovi soggetti firmatari e
formare la nuova delegazione (cfr. art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 richiamato
nell'art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002).
3 – la parte normativa del
contratto integrativo può essere completata con altro contratto, in relazione a
quelle materie per le quali il contratto integrativo si rende necessario solo al
verificarsi dell'evento (accordi di mobilità, implicazioni derivanti dai
processi di riorganizzazione, etc.). Poiché tali contratti possono essere
stipulati a cavallo dei bienni, le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a
partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del CCNL vigente nel momento in
cui vi si procede (che possono essere quelle del quadriennio normativo e primo
biennio economico ovvero quelle del secondo biennio economico – cfr. punti 1 e 2);
4
– il contratto di interpretazione autentica di clausole del contratto
integrativo. Le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al
negoziato sono quelle originariamente firmatarie del contratto integrativo a cui
la clausola da interpretare si riferisce.
Occorre precisare cosa succede negli intervalli tra i principali
contratti indicati nei punti 1 e 2 precedenti.
A tal fine si significa che tutti i CCNL prevedono che la gestione dei
fondi sia affidata alla contrattazione integrativa e che essa, pertanto, nel
rispetto dei criteri generali fissati dal contratto integrativo quadriennale del
punto 1, avvenga annualmente nell'ambito delle risorse che a consuntivo il
contratto integrativo applicabile in quel momento mette a
disposizione.
Resta fermo che la
delegazione sindacale che partecipa alle contrattazioni di cui ai punti
precedenti è integrata dalla RSU come chiarito nel § 2.
§ 3. L'accredito
dei dirigenti sindacali (art. 10 del CCNQ del 7 agosto
1998)
Alla contrattazione
integrativa partecipano i dirigenti sindacali formalmente accreditati dalle
Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL che si sta applicando
(cfr. punto precedente). E' importante che le Organizzazioni sindacali
provvedano all'accredito dei propri dirigenti nei tempi previsti (cfr. art 10
CCNQ del 7 agosto 1998 e CCNL di comparto) e nel caso in cui non lo facciano
l'Amministrazione ha il diritto di richiederlo, essendo questa non solo la
condizione che permette di formare la delegazione, ma anche di garantire la
maggiore stabilità possibile della stessa, di favorire corrette relazioni e lo
sviluppo del confronto, nonché di evitare inutili conflitti.
L'accredito del dirigente sindacale
deve avvenire da parte di tutte le Organizzazione sindacali di categoria
firmatarie del CCNL che si sta applicando, anche se nell'Amministrazione una di
esse non ha iscritti, rilevando a tale fine la circostanza della firma del CCNL
e non la presenza di iscritti in quel luogo di lavoro. In questo caso
l'Amministrazione dovrà richiedere, alla sede territoriale più vicina
dell'Organizzazione sindacale, l'accredito del dirigente per comporre la
delegazione trattante nella contrattazione integrativa.
Pertanto la trattativa si avvia con la convocazione
nominativa dei singoli dirigenti appositamente accreditati.
Non esistono norme contrattuali né di legge che pongano
limiti alla individuazione da parte del sindacato del proprio dirigente che può,
quindi, essere un dipendente dell'Amministrazione interessata o di altra
Amministrazione o comunque un dirigente sindacale dell'organizzazione firmataria
del CCNL. Unico vincolo per l'Amministrazione è che il dirigente sindacale sia
accreditato dalla Organizzazione sindacale che ne ha la titolarità ai sensi
delle vigenti norme contrattuali.
I
CCNL non prevedono nella delegazione trattante di parte sindacale la figura del
"consulente", né la presenza di altre figure oltre ai dirigenti sindacali
accreditati.
Nulla vieta alle
Organizzazioni sindacali, nella loro libertà, di modificare il nominativo del
dirigente accreditato, ma l'atto deve avere sempre carattere di
formalità.
Sotto questo profilo la
circostanza che alcune Organizzazioni sindacali di categoria siano composte da
più e diverse sigle sindacali (costituenti o affiliate) non ha alcun rilievo in
quanto hanno titolo all'accredito esclusivamente le Organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del CCNL nella loro accezione unitaria ed
esatta denominazione
indicata nel frontespizio dello stesso. Non è pertanto necessario che
l'Amministrazione proceda ad alcuna verifica se non quella che l'Organizzazione
sindacale che accredita il dirigente abbia la titolarità per farlo.
"A titolo di esempio prendendo a
riferimento la federazione Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm) del comparto Regioni e
Autonomie locali, il contratto integrativo dovrà essere firmato sotto la dizione
Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm) - che è l'esatta denominazione riportata nel
frontespizio del CCNL - dal dirigente sindacale accreditato dalla stessa Diccap
(Snalcc-Fenal-Sulpm) e non dallo Snalcc o dalla Fenal o dal Sulpm, singole sigle
che la compongono. A tale fine non rileva la circostanza che
nell'Amministrazione vi siano lavoratori iscritti ad una sola delle sigle
(esempio solo alla Fenal), in quanto la titolarità della firma è in capo alla
federazione Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm)."
A conferma di tale principio vi è il fatto che, per essere ammessi alla
contrattazione nazionale e, quindi, alla firma del CCNL che si applicherà
nell'Amministrazione, occorre che la Organizzazione sindacale sia
rappresentativa. La rappresentatività è misurata dall'Aran (le Amministrazioni
non hanno competenza in merito) ed è in capo alla federazione sindacale
unitariamente intesa e non alle singole componenti che, pertanto, non possono
mai operare singolarmente e disgiuntamente negli atti esterni.
Come già detto solo la sottoscrizione
di un nuovo CCNL può modificare i soggetti titolari dell'accredito del dirigente
sindacale. E', di conseguenza, evidente che il mutare della composizione di una
federazione sindacale nell'arco di una vigenza contrattuale (nuove affiliazioni
o disaffiliazioni) è solo un fatto interno alla stessa che non incide sulla
titolarità dell'accreditante né sulla sua denominazione, che resta quella
indicata sul frontespizio del CCNL che si sta applicando, sino che di essa non
si sia preso atto a livello nazionale con la rappresentatività del successivo
biennio.
Se, in conseguenza di tali
mutamenti, un dirigente sindacale già accreditato passa da un sindacato ad
un'altro, l'Amministrazione non ha alcun potere di intervento per impedirne la
partecipazione al tavolo negoziale per conto del nuovo sindacato a condizione
che, quest'ultimo sia rappresentativo e firmatario del CCNL che si sta
applicando e che abbia provveduto ad un formale nuovo accredito.
A migliore comprensione, nell'intento
di fare la massima chiarezza, si significa, inoltre, che le singole sigle
costituenti o affiliate alla federazione firmataria del CCNL non hanno
mai
titolo in proprio alle prerogative sindacali in quanto non rappresentative
singolarmente né firmatarie del CCNL.
§ 4. Il numero dei componenti
delle delegazioni trattanti
Nessuna norma fissa il numero dei componenti delle delegazioni trattanti
di parte sindacale e nessuna imposizione può essere fatta in tal senso
trattandosi, appunto, di una libera scelta.
Affinché lo svolgimento delle trattative sia semplice e snello, è
comunque auspicabile che, prima del loro inizio, le reciproche relazioni
sindacali siano regolate attraverso protocolli locali. La natura di tali
protocolli è quella di fissare le regole di un operare comune per una migliore
funzionalità delle relazioni stesse e non anche di intervenire, con potere
modificativo, sulla materia delle relazioni sindacali, non disponibile per la
contrattazione integrativa se non nei limiti ad essa demandati dai CCNQ e dal
CCNL.
La definizione dei protocolli
locali è lasciata ai soggetti del luogo di lavoro che devono valutare
autonomamente le regole di correttezza e opportunità a cui improntare le
relazioni sindacali, tenuto conto dell'ampio spazio che i contratti quadro e di
lavoro lasciano in ordine ai comportamenti da tenere in sede di incontri
sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali è, infatti, improntato ai
principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ed orientato
alla prevenzione dei conflitti, principi che debbono essere condivisi tra le
parti.
B) TITOLARITÀ E UTILIZZO DELLE
PREROGATIVE SINDACALI (DISTACCHI, PERMESSI, ETC...) NEI LUOGHI DI
LAVORO
§ 1.
I soggetti titolari delle
prerogative
Nel quadro generale delineato dal vigente CCNQ del 7 agosto
1998 i diritti sindacali nei luoghi di lavoro sono riconosciuti alla RSU e alle
Organizzazioni sindacali rappresentative (tutte, a prescindere dalla circostanza
che abbiano o meno sottoscritto il CCNL che si sta
applicando).
Le Organizzazioni sindacali
non rappresentative, per il biennio contrattuale corrispondente, non sono
titolari di alcuna prerogativa; unica eccezione è la possibilità, per le stesse,
di comunicare il nominativo del responsabile del proprio terminale associativo,
cui non fa seguito l'utilizzo di prerogative sindacali non avendone, appunto, la
titolarità.
§ 2.
I dirigenti sindacali fruitori delle
prerogative e le modalità della richiesta
Fermo rimanendo che i soggetti che possono richiedere
l'utilizzo delle prerogative sindacali sono quelli sopracitati, l'art. 10 del
CCNQ del 7 agosto 1998 indica quali sono i dirigenti sindacali che hanno titolo
nell'Amministrazione ad usufruirne: a tale fine non va confusa la titolarità
delle prerogative, che è esclusiva delle RSU e delle Organizzazioni sindacali
rappresentative, con le persone fisiche per le quali possono, appunto, venire
richieste e che sono:
a) i dirigenti sindacali eletti nella RSU,
essendo quest'ultima titolare del monte-ore di Amministrazione. E' di
esclusiva competenza della RSU stabilire l'utilizzo al suo interno dei
permessi di pertinenza. Le Amministrazioni, pertanto, non devono assegnare il
monte-ore ai singoli componenti della RSU ma alla RSU quale organismo
sindacale unitario (cfr. nota Aran n. 5126 del 4 luglio 2003). E', infatti, la
RSU, nella sua interezza, ad essere titolare non solo del monte-ore di cui
sopra, ma anche del diritto di affissione e dei locali, di indire l'assemblea
sindacale e di partecipare ai tavoli negoziali. I componenti della RSU
rilevano solo al suo interno nella formazione delle decisioni e nel suo
funzionamento, ma non hanno rilievo esterno. In tal senso non può trovare
alcuna legittimazione la richiesta di una Organizzazione sindacale non
rappresentativa di fruire surrettiziamente di prerogative sindacali, di cui
non gode, utilizzando quelle di pertinenza del componente della RSU eletto
nella propria lista. La RSU, come già detto, una volta eletta è autonoma, vive
di vita propria e decide come utilizzare al suo interno il monte-ore dei
permessi;
b) i dirigenti sindacali
delle rappresentanze aziendali (RSA) dei dirigenti dipendenti
dell'Amministrazione accreditati dalle Organizzazioni sindacali
rappresentative delle aree dirigenziali;
c) i dirigenti sindacali accreditati dalle Organizzazioni sindacali
rappresentative quali esponenti nella delegazione trattante (se il dirigente
sindacale accreditato nella delegazione trattante è dipendente di una altra
Amministrazione il monte-ore da utilizzare sarà quello dell'Amministrazione di
appartenenza del dipendente);
d) i
dirigenti sindacali accreditati quali terminali associativi da parte delle
Organizzazioni sindacali rappresentative;
e) i dirigenti sindacali componenti dei Comitati Direttivi previsti, a
tutti i livelli territoriali, dagli statuti delle Confederazioni e
Organizzazioni sindacali rappresentative che non sono in distacco o
aspettativa sindacale.
La richiesta di
utilizzo delle prerogative non può essere fatta dal dirigente sindacale a nome
proprio ma dall'Organizzazione che ne è titolare.
Anche a tale proposito, in generale, si significa nuovamente
l'importanza già richiamata dell'accredito formale da parte dell'Organizzazione
sindacale del proprio dirigente da cui, appunto, discende il diritto della
persona fisica ad usufruire delle prerogative, ma anche il diritto alla tutela
prevista dall'art.18 del CCNQ. La qualità di dirigente sindacale, infatti,
deriva esclusivamente o dalla comunicazione degli eletti nella RSU o
dall'accredito delle Organizzazioni sindacali che ne hanno la titolarità e, per
essere fatta valere, deve essere formalmente conosciuta
dall'Amministrazione.
La richiesta
dell'utilizzo delle prerogative deve essere sempre preventiva nel rispetto dei
tempi e delle modalità previste in generale dal CCNQ, nello specifico dai CCNL e
dagli eventuali accordi locali. E', pertanto, da escludere che l'Organizzazione
intervenga a posteriori per sanare l'assenza del proprio dirigente sindacale in
quanto, nell'utilizzo dei permessi, deve essere sempre garantita la funzionalità
dell'attività lavorativa dell'ufficio in cui il dipendente, accreditato quale
dirigente sindacale, lavora.
L'Amministrazione deve, pertanto, esercitare le proprie forme di
controllo nei confronti di dipendenti che si assentano dal servizio per mandato
sindacale di cui non risulta alcuna comunicazione ufficiale, né richiesta da
parte dell'Organizzazione sindacale.
Nessuna norma vieta che il medesimo dipendente ricopra,
contemporaneamente, più cariche sindacali (ad esempio che sia eletto nella RSU e
membro di un Comitato direttivo o rappresentante del terminale associativo)
rientrando tale valutazione nelle autonome e libere scelte delle Organizzazioni
sindacali. Rileva, invece, per l'Amministrazione, che l'utilizzo delle
prerogative sindacali sia correttamente correlato alla specifica fattispecie per
la quale viene richiesto, essendo i monte-ore permessi diversi, fermo rimanendo
che le prerogative in capo alla RSU non possono mai essere utilizzate dalle
Organizzazioni sindacali.
Non esiste
alcun limite massimo al numero di dipendenti che possono esser nominati
dirigenti sindacali ma solo la esatta definizione e quantificazione dei diritti
sindacali complessivamente fruibili.
A
tale proposito vale la pena di chiarire ulteriormente
la figura del terminale associativo. I dipendenti ad esso addetti sono considerati dirigenti
sindacali a tutti gli effetti dall'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998,
purché nominati dalle Organizzazioni
sindacali rappresentative, ma la natura di
mera struttura organizzativa non assegna loro un potere contrattuale. In tal
senso, affinché il terminale associativo possa partecipare ai tavoli negoziali
della contrattazione integrativa, occorre che lo stesso sia anche formalmente
accreditato quale componente della delegazione trattante da parte della
Organizzazione sindacale titolata (cfr. anche il §1 del punto B per i terminali
delle organizzazioni sindacali non rappresentative).
Nel caso di federazioni di categoria composte da più e
diverse sigle sindacali (costituenti o affiliate) vale quanto già detto nel
precedente punto relativamente all'accredito dei dirigenti sindacali a cui si
rinvia, ribadendo che, per la individuazione del soggetto titolare delle
prerogative sindacali, occorre sempre fare riferimento alla federazione
unitariamente intesa e non alle singole componenti della stessa. Ne deriva,
conseguentemente, che anche per la individuazione dei dirigenti sindacali
abilitati nei luoghi di lavoro ad usufruire delle prerogative, occorre fare
riferimento esclusivamente alle comunicazioni provenienti dalla federazione.
Eventuali accrediti o designazioni effettuate in modo autonomo dalle singole
sigle che la compongono non possono essere presi in
considerazione.
C) LA TIPOLOGIA DELLE
PREROGATIVE SINDACALI E LE CAUSALI
Le prerogative sindacali previste dal CCNQ del 7 agosto 1998
sono:
a. il diritto di
assemblea b. il diritto ai locali c. il diritto di affissione d. il diritto ai distacchi e ai permessi retribuiti e. il diritto alle aspettative a i permessi
non retribuiti f. il diritto di nominare i
terminali associativi.
§ 1.
I distacchi
sindacali
Nella presente nota
non si fa riferimento all'istituto dei distacchi sindacali in quanto già
chiaramente disciplinato dai CCNQ, l'ultimo dei quali, per il personale dei
comparti, è del 18 dicembre 2002, evidenziando solamente, che, trattandosi di
materia definita nazionalmente, le Amministrazioni non hanno alcuna competenza
sulla loro determinazione e distribuzione.
L'esatta denominazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative e
delle Confederazioni cui aderiscono, nonché le quantità di prerogative
spettanti, sono esclusivamente quelle indicate nei vigenti CCNQ, a cui,
pertanto, si rinvia.
Per la concessione
dei distacchi si richiama il rispetto delle procedure previste nel CCNQ del 7
agosto 1998 come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999.
§ 2. I permessi
dell'art. 11 dei CCNQ 7 agosto 1998 e seguenti
Quanto sopra riportato sui distacchi sindacali vale anche
per i permessi dell'art. 11 (CCNQ del 7 agosto 1998 e seguenti) nel senso che la
loro titolarità e quantificazione (limite massimo) è fissata a livello nazionale
e non vi è alcun tetto per il loro utilizzo
nell'Amministrazione.
Il rispetto del
monte-ore complessivo è a carico del sindacato che ne è titolare per cui l'unico
obbligo per l'Amministrazione è l'adempimento dell'art. 11, comma 7, del CCNQ
del 7 agosto 1998.
La loro fruizione è
esclusivamente riservata ai dipendenti/dirigenti sindacali in servizio e,
quindi, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, che siano componenti
degli organismi direttivi statutari (nazionali, regionali, provinciali e
territoriali) delle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria che
ne hanno titolo (cfr. tavole allegate ai vigenti CCNQ) ed è legata alla
circostanza della convocazione della riunione dei predetti organismi. Tali
permessi non possono, quindi, essere cumulati surrettiziamente fra di loro, se
non nei limiti della partecipazione alle riunioni degli organismi statutari per
le quali possono essere richiesti e non possono essere utilizzati per finalità
diverse da quella per cui sono stati previsti.
Le Confederazioni possono utilizzare i permessi dell'art. 11 per le
proprie Organizzazioni di categoria anche nei comparti ove queste non sono
rappresentative.
Va osservato che, nel
caso di specie, la qualità di dirigente sindacale deriva dall'appartenenza
all'organismo statutario a prescindere da ogni altra carica sindacale. Non
rientra, pertanto, tra le causali dell'art. 11 la partecipazione al tavolo di
contrattazione integrativa per la quale devono essere utilizzati i relativi
permessi, cioè il monte-ore dell'Amministrazione ove si presta servizio.
E' responsabilità dell'Organizzazione e
della Confederazione sindacale di appartenenza del dirigente sindacale il
corretto utilizzo dei permessi e la indicazione della precisa causale per cui se
ne chiede la fruizione. Alle stessa compete, inoltre, il dovere del preavviso
secondo la normativa di comparto vigente e le modalità, all'uopo concordate, in
sede locale.
Nulla vieta
all'Amministrazione di concordare in sede locale che alla richiesta di utilizzo
dei permessi dell'art.11 sia allegata copia della convocazione del Comitato
direttivo a cui il dirigente sindacale deve partecipare.
I permessi dell'art. 11 sono compatibili con quelli previsti
dal monte-ore di Amministrazione, ma non cumulabili ai fini di distacchi
parziali.
I permessi dell'art. 11 sono,
altresì, compatibili, in quanto fruiti per finalità diverse, con forme di
distacco part-time (mentre non lo sono i permessi dell'art. 8 e 9 di cui al
successivo paragrafo). In caso di part-time orizzontale o verticale l'art. 11
trova, ovviamente, applicazione solo nei giorni in cui il dipendente è tenuto
alla prestazione lavorativa.
§ 3.
Il monte-ore di
Amministrazione
Per quanto
riguarda il
monte-ore di Amministrazione si rinvia alla
nota Aran n. 5126 del 4
luglio 2003, relativamente ai soggetti titolari, al calcolo e alla
distribuzione.
La causale principale
per la quale il monte-ore di Amministrazione è stato previsto è la
partecipazione al tavolo della contrattazione integrativa, nel caso in cui le
trattative si svolgano durante l'orario di lavoro, ma può essere utilizzato
anche per altre riunioni, convegni e congressi sindacali.
Le Organizzazioni sindacali possono fare utilizzare il
monte-ore di pertinenza anche ai propri dirigenti dei terminali associativi per
la loro attività.
I permessi del
monte-ore di Amministrazione possono essere cumulati (cfr. anche
art. 10 comma 5
del CCNQ del 7 agosto 1998 come modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 nel caso
in cui il cumulo delle ore si configuri come un distacco) ma, in questo caso,
non è possibile utilizzarli congiuntamente al distacco sindacale part-time, per
evitare che questo si trasformi surrettiziamente in un distacco a tempo
pieno.
Le Amministrazioni dovranno avere
particolare cura nel verificare che né la RSU né le Organizzazioni sindacali
rappresentative utilizzino, nell'anno considerato, ore eccedenti a quelle di
pertinenza, al fine di evitare il successivo recupero ed un inutile
contenzioso.
Le ore non utilizzate
nell'anno corrispondente rappresentano un risparmio per l'Amministrazione e non
possono essere sommate a quelle dell'anno successivo.
I minuti utilizzabili per quantificare il monte-ore di
Amministrazione sono predefiniti dai CCNQ (cfr. nota Aran citata) e, pertanto,
l'Amministrazione non può aumentarli, trattandosi di materia non disponibile per
la contrattazione integrativa.
I
soggetti titolari del monte-ore, vale a dire la RSU e ciascuna delle singole
Organizzazioni sindacali rappresentative, possono attingere esclusivamente dal
monte-ore di pertinenza, non prevedendo il CCNQ alcuna compensazione (vale a
dire che le Organizzazioni sindacali non possono attingere dal monte ore della
RSU e analogamente la RSU dal monte ore di Amministrazione delle Organizzazioni
sindacali).
Al proposito si ritiene
opportuno evidenziare che anche il monte-ore di Amministrazione di pertinenza
rispettivamente delle Organizzazione sindacali rappresentative del comparto e
quello dell'area dirigenziale non sono tra di loro compensabili, trattandosi di
monti-ore utilizzabili per finalità diverse essendo diversi e distinti i CCNL e
i CCNQ. Anche in questo caso le Organizzazioni possono attingere esclusivamente
dal monte-ore di pertinenza. Vale a dire che nel caso in cui a fruire del
permesso sia un dipendente accreditato quale dirigente sindacale per la
trattativa di comparto si deve usare il monte-ore del comparto ovvero nel caso
di dipendente accreditato per la trattativa della dirigenza il monte-ore da
utilizzare è quello della dirigenza. Rientra, infatti, nella libertà sindacale,
che un dipendente non dirigente possa essere accreditato nella delegazione della
dirigenza o viceversa, ma il monte ore da utilizzare è quello per il quale è
avvenuto l'accredito.
§ 4.
Aspettative e permessi non
retribuiti
Relativamente alle
aspettative e ai permessi non retribuiti la titolarità a richiederli resta in
capo alle sole Organizzazioni sindacali rappresentative. Il
CCNQ del 18 dicembre
2002 ha fissato il limite di cumulabilità tra distacco retribuito part-time e
aspettativa non retribuita.
§ 5.
I diritti di affissione, all'uso dei
locali e di assemblea
Relativamente ai
diritti di affissione e di uso dei
locali, rientrando tali diritti tra
quelli a sostegno dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, la loro
titolarità è in capo alla RSU, unitariamente intesa, e alle Organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative (le Confederazioni non hanno titolarità
in proprio). Tali diritti sono disciplinati dal CCNQ del 7 agosto 1998.
Nel caso in cui la RSU e i sindacati
rappresentativi richiedano la disponibilità di strumentazioni aggiuntive a
quelle previste, nulla vieta di concordarne l'utilizzo secondo i livelli di
contrattazione integrativa dell'Amministrazione, ma ciò non può comportare un
aggravio di spesa e costi aggiuntivi per l'Amministrazione
stessa.
Anche il
diritto di assemblea rientra tra quelli di cui al precedente capoverso.
Il diritto è in capo ai dipendenti che possono esercitarlo
partecipando, durante l'orario di lavoro, all'assemblea sindacale per un minimo
di 10 ore annue pro capite, limite che può essere aumentato dal CCNL, a cui si
rinvia. Si tratta quindi di un monte-ore annuo individuale spettante
esclusivamente ai lavoratori, che l'Amministrazione deve ridurre in base alla
effettiva partecipazione dei lavoratori alle assemblee sindacali, sulla base
della rilevazione delle presenze che è di competenza
dell'Amministrazione.
L'assemblea può
essere indetta dalla RSU unitariamente intesa, dalle Organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative e dalle RSA della dirigenza. L'indizione può avvenire
singolarmente da ogni soggetto che ne ha la titolarità (ad esempio dalla RSU o
da una sola organizzazione) ovvero congiuntamente da più soggetti (ad esempio da
tutte le organizzazioni sindacali assieme ovvero dalle stesse o parte di esse
assieme alla RSU).
Il CCNQ del 7 agosto
1998 e i contratti nazionali di lavoro disciplinano, il primo in via generale e
i secondi nella specificità di comparto, le modalità di richiesta e di
svolgimento dell'assemblea (cfr. in particolare il CCNL della
Scuola).
Poiché, come già sopra
precisato per altri istituti, i contratti di lavoro del personale dei comparti e
delle aree dirigenziali sono distinti ed operano in favore di dipendenti
diversi, le assemblee del personale dei comparti e dei dirigenti avvengono
separatamente. Il diritto di indire l'assemblea per il personale non dirigente è
in capo alla RSU e alle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto (e
non possono parteciparvi i dirigenti) mentre per i dirigenti il diritto è in
capo alle Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza e alle RSA
della dirigenza (e non possono parteciparvi i dipendenti del
comparto).
L'unica eccezione è il caso
in cui una Organizzazione rappresentativa sia nel comparto che nell'area
dirigenziale indica una assemblea sindacale unica per materie di interesse
comune. Sarà cura dell'Amministrazione rilevare le presenze in quanto le ore
utilizzate dovranno essere detratte dal rispettivo monte-ore
annuo.
I soggetti che
nell'Amministrazione operano coi poteri del privato datore di lavoro - ad
esempio il Dirigente scolastico (Preside) negli Istituti scolastici - non
possono partecipare all'assemblea indetta per il personale del comparto se non
specificatamente invitati.
Gli argomenti
trattati nell'assemblea sono quelli di interesse sindacale, rientrando in tale
espressione un contenuto molto ampio e cioè tutti gli argomenti che il sindacato
assume in rapporto ai propri obiettivi.
Gli unici soggetti esterni al posto di lavoro che possono partecipare
all'assemblea sono i dirigenti sindacali, previa formale comunicazione
all'Amministrazione con preavviso scritto almeno tre giorni
prima.
D) ATTIVITÀ SINDACALE E
PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Ai sensi del
CCNQ del 7 agosto 1998 l'attività prestata dal dirigente sindacale in permesso o
in distacco retribuito è equiparata a quella del servizio, nel significato che
l'attività sindacale non pregiudica la maturazione dell'anzianità di servizio ai
fini della carriera e della pensione.
In presenza del distacco sindacale retribuito, anche derivante dal cumulo
dei permessi orari (nel caso in cui si configuri come un distacco), il dirigente
sindacale, per tutto il periodo che ne usufruisce, non matura le ferie, non
essendo, appunto, in servizio. Non è, invece, prevista alcuna riduzione delle
ferie per il personale che utilizza i permessi orari giornalieri.
Il dipendente che rientra in servizio
al termine del distacco sindacale non può avanzare, nei confronti
dell'Amministrazione, pretese relative ai rapporti intercorsi con il sindacato
durante il periodo del proprio mandato, né chiedere di usufruire delle ferie non
godute durante il distacco sindacale in quanto non maturate
nell'Amministrazione.
La possibilità di
utilizzare i distacchi in modo flessibile (prestazione lavorativa ridotta)
rappresenta una modalità di fruizione del distacco. Comunque, ove si usufruisca
di un distacco part-time, questo non incide sulla determinazione delle
percentuali massime previste per la costituzione di tali rapporti di
lavoro.
In generale la normativa
applicabile al dipendente in distacco part-time è quella prevista nei CCNL per
il rapporto di lavoro part-time orizzontale o verticale, anche per quanto
riguarda il limite minimo di prestazione che deve essere garantita. Unica
eccezione è il trattamento economico che è quello disciplinato in via generale
per i distacchi sindacali (cfr. art. 17 del CCNQ del 7 agosto 1998 e CCNL di
comparto o area).
L'art. 10, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, prevede che
le riunioni con le quali le pubbliche Amministrazioni assicurano i vari livelli
di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengano –
normalmente – al di fuori dell'orario di lavoro. E', pertanto,
necessario che le Amministrazioni ne assicurino la più scrupolosa attuazione
onde evitare, come indicato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31
ottobre 2002, aggravi di spesa nonché la ulteriore conseguenza di far dipendere
dalla loro azione tempi e modalità della contrattazione collettiva integrativa.
Il medesimo comma prevede, peraltro, che, qualora non sia possibile svolgere la
trattativa fuori dall'orario di lavoro, come, ad esempio, in caso di
convocazione delle parti sindacali motivate dalla assoluta urgenza di assumere
decisioni concordate, attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi
contratti collettivi, vengano adottate tutte le forme possibili di articolazione
dell'orario di lavoro che possano facilitare lo svolgimento del mandato
sindacale (es. cambio del turno, etc.). Sulla materia si rinvia anche alla nota
Aran n. 1702 del 15 febbraio 2002.
Per
l'esercizio dell'attività sindacale ai dipendenti non spettano i trattamenti
accessori direttamente legati alla prestazione del servizio istituzionale
(missioni, straordinario, rimborso spese, etcc.).
*****
Il contenuto delle presente nota di chiarimenti ha precisi
riferimenti nei Contratti collettivi nazionali quadro e nei Contratti collettivi
nazionali di lavoro di comparto e aree dirigenziali che, per facilitare e
rendere più scorrevole la lettura della presente nota, non sono stati citati nel
contenuto della stessa.
Di seguito sono,
comunque, elencati i Contratti collettivi nazionali quadro che costituiscono la
fonte della presente nota di chiarimenti con a fianco indicati gli articoli
vigenti:
7 agosto 1998 -
CCNQ sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre
prerogative sindacali: tutti gli
articoli
7 agosto 1998 -
Accordo
collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti
delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale: tutti gli
articoli
27 gennaio 1999 -
CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ del
7 agosto 1998: artt. 2, 5 e
6
9 agosto 2000 -
CCNQ per la
ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nei comparti nel biennio 2000-2001:
art. 6
13
febbraio 2001 - Accordo di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3 -
parte seconda - dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale
stipulato il 7 agosto 1998
27 febbraio
2001 - CCNQ per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni
sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001:
tutti gli
articoli
21 marzo 2001 - CCNQ
per la ripartizione dei distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel
biennio 2000-2001: tutti gli
articoli
18 dicembre 2002 -
CCNQ per la ripartizione dei distacchi e
dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel
biennio 2002-2003: tutti gli
articoli
6 aprile 2004 -
Contratto di interpretazione autentica dell'art. 8 della parte I dell'accordo
collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per
il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione
del relativo regolamento elettorale
Si rinvia, pertanto, alla lettura dei suddetti contratti congiuntamente a
quella dei CCNL e dei precedenti chiarimenti, espressi anche su altre materie,
tutti pubblicati sul sito internet di questa Agenzia
www.aranagenzia.it
nella Sezione "Relazioni Sindacali".
Nella speranza di avere fornito un contributo, si significa l'importanza
della corretta applicazione delle norme
contrattuali. |