AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO -
FORLANINI
CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO
1998-2001
COMPARTO SANITA’
SOMMARIO:
PREMESSA
PARTE
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Articolo 2 - Durata, decorrenza,
tempi e procedure di applicazione del C.C.I.A.
TITOLO II -
RELAZIONI SINDACALI
Articolo 3 -
Premessa Articolo 4 -
Finalità Articolo 5 -
Informazione
Articolo 5
/ 5.1 - Informazione
preventiva Articolo 5 / 5.2 - Informazione
successiva
Articolo 6 -
Concertazione
Articolo 6
/ 6.1 - Materie oggetto di
contrattazione
Articolo 7 - Modalità del confronto
sindacale Articolo 8 - Stipula contratto
integrativo Articolo 9 - Procedure di
raffreddamento dei conflitti Articolo 10 - Commissioni
bilaterali Articolo 11 - Titolarità e
flessibilità dei permessi sindacali Articolo 12 - Permessi sindacali
retribuiti Articolo 13 - Esercizio delle
libertà sindacali Articolo 14 -
Assemblee Articolo 15 - Norme
finali
PARTE II
CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE
Articolo 16 - Sistema
classificatorio Articolo 17 - Integrazione su
sistema classificatorio Articolo 18 - Regolamento per i
passaggi interni nel sistema di classificazione
Articolo
18 / 18.1 - Oggetto e
destinatari Articolo 18 / 18.2 - Norma di
principio Articolo 18 / 18.3 - Bando di
selezione Articolo 18 / 18.4 - Requisiti
di ammissione e presentazione delle domande Articolo 18 / 18.5 - Esclusione
dalle selezioni Articolo 18 / 18.6 -
Composizione delle commissioni Articolo 18 / 18.7 - Criteri di
selezione Articolo 18 / 18.8 - Modalità di
espletamento Articolo 18 / 18.9 - Criteri
generali per la valutazione delle prove selettive e dei
titoli Articolo 18 / 18.9.1 - Criteri
generali per la valutazione dei titoli per i passaggi che interessano le
categorie a e b Articolo 18 / 18.9.2 - Criteri
generali per la valutazione dei titoli per i passaggi che interessano le
categorie c e d Articolo 18 / 18.10 -
Valutazione delle prove selettive Articolo 18 / 18.11 - Passaggi
orizzontali Articolo 18 / 18.11.1 - Passaggi
diagonali Articolo 18 / 18.12 -
Graduatoria Articolo 18 / 18.13 - Immissione
in servizio Articolo 18 / 18.14 -
Ricorsi Articolo 18 / 18.15 - Pari
opportunità Articolo 18 / 18.16 - Norma di
raccordo con i concorsi pubblici Articolo 18 / 18.17 - Norma
finale
Articolo 19 - Sviluppo
professionale
Articolo 19.1 - Norma di
principio Articolo 19.2 - Progressione
economica per fasce
Articolo 20 - Posizioni
organizzative
Articolo
20 / 20.1 - Finanziamento e descrizione
delle posizioni organizzative Articolo 20 / 20.2 - Criteri per
la graduazione delle posizioni organizzative VALUTAZIONE DEI VARI FATTORI E
SOTTOFATTORI Articolo 20 / 20.3 - Modalità di
assegnazione dei punteggi relativi alle posizioni
organizzative Articolo 20 / 20.4 - Valutazione
dei titolari di posizione organizzativa
PARTE III
FLESSIBILITÀ E
STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 21 - Articolazione
dell’orario di lavoro e flessibilità Articolo 22 - Lavoro
straordinario Articolo 23 - Indennità per
particolari condizioni di disagio, pericolo e danno Articolo 24 - Indennità per
servizio notturno e festivo Articolo 24 bis -
Festività Articolo 25 - Riduzione orario
di lavoro Articolo 26 -
Mensa Articolo 26 bis - Pausa mensa
e/o per recupero psico/fisico Articolo 26 tris - Entrata in
vigore della parte III del C.C.I.A. Articolo 27 - Regolamento per la
mobilità interna
Articolo 27 / 27.1 - Principi
generali Articolo 27 / 27.2 - Tipologia
di mobilità Articolo 27 / 27.3 - Mobilità
per casi sociali Articolo 27 / 27.3 bis - Mobilità per motivi di
salute Articolo 27 / 27.4 - Mobilità
d'urgenza Articolo 27 / 27.5 - Mobilità
ordinaria Articolo 27 / 27.6 - Mobilità
ordinaria per le categorie a e b Articolo 27 / 27.7 - Mobilità
ordinaria per la categoria c Articolo 27 / 27.8 - Mobilità
ordinaria per la categoria d Articolo 27 / 27.9 - Avviso di
mobilità Articolo 27 / 27.10 - Requisiti
di ammissione e presentazione delle domande Articolo 27 / 27.11 - Esclusione
dalle selezioni Articolo 27 / 27.12 -
Composizione delle commissioni Articolo 27 / 27.13 - Modalità
di espletamento Articolo 27 / 27.14 -
Graduatoria Articolo 27 / 27.15 -
Utilizzazione della graduatoria per le esigenze del SES - 118 Articolo 27 / 27.16 -
Ricorsi Articolo 27 / 27.17 - Pari
opportunità Articolo 27 / 27.18 - Norma
finale
ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 ALLEGATO 3 ALLEGATO 4 ALLEGATO 5 ALLEGATO 6 ALLEGATO 7
PARTE
IV
FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO
Articolo 28 - Diritto allo
studio Articolo 29 - Formazione e
aggiornamento professionale
PARTE V
TRATTAMENTO ECONOMICO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
Articolo 30 - Fondo articolo 38,
commi 1° e 2° del CCNL relativo ai compensi per lavoro straordinario e per
la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno (1° fondo) Articolo 31 - Fondo articolo 38,
commi 3, 4, 5, 7 CCNL relativo alla produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi e per il premio della qualità della prestazione individuale (2°
fondo) Articolo 32 - Disciplina del
trattamento accessorio legato alla produttivita’ collettiva e per il
miglioramento dei servizi nonche' ai premi per la qualita' della prestazione
individuale
Articolo
32 / 32.1 - Produttività collettiva ed
individuale tabella 13 - tabella 14 - tabella 15 Articolo 32 / 32. 2 -
Responsabilità dei dirigenti Articolo 32 / 32.3 - Norme
finali e di salvaguardia
ALLEGATO 1
Articolo 33 - Fondo articolo 39 del
CCNL relativo alle fasce retributive, alle posizioni organizzative, alla parte
comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità
professionale specifica (3° fondo)
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Articolo 34 - Norme transitorie e
finali dell’inquadramento economico Articolo 35 - Fuori
qualifica Articolo 36 - Commissioni
paritetiche – Osservatori Articolo 37 - Comitato per le
pari opportunità
Articolo
37 / 37.1 - Compiti Articolo 37 / 37.2 -
Finalità Articolo 37 / 37.3 -
Composizione
Articolo 38 -
Esternalizzazioni Articolo 39 - Patrocinio del
dipendente Articolo 40 - Indumenti di
lavoro Articolo 41 - Circolo
ricreativo
PARTE VII
SERVIZI
MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO
Articolo 42 - Servizi Pubblici
essenziali Articolo 43 - Contrattazione
decentrata e contingenti di personale Articolo 44 - Modalità di
effettuazione degli scioperi Articolo 45 - Procedure di
raffreddamento e di conciliazione Articolo 46 -
Sanzioni Articolo 47 -
Applicabilità
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N°
1 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N°
2 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N°
3 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N°
4
SESSIONE DI
CONCERTAZIONE
PROTOCOLLO D’INTESA SULLA
RIORGANIZZAZIONE DEL SES-118 DI ROMA E PROVINCIA
ALLEGATO 1 ALLEGATO 2
PREMESSA
-
La
sessione negoziale è unica e quadriennale per tutta l’Azienda, tranne per le
materie che, per la loro natura, richiedono tempi di negoziazione diversi,
essendo legati a fattori organizzativi contingenti.
-
La
stessa è vincolata ad accordo tra le parti su tutte le materie che richiedono
erogazione non automatica di risorse ai dipendenti del comparto nei limiti e
con le modalità previste dal CCNL..
-
Il
C.C.I.A. è soggetto a verifica annuale per la determinazione e l’uso delle
risorse.
PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1 - Campo di applicazione
Il presente
C.C.I.A. si applica a tutto il personale del comparto dipendente dell’Azienda e
operante nei Presidi S. Camillo, Forlanini, Spallanzani e nel SES-118.
Articolo 2 - Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del C.C.I.A.
-
Il
presente contratto concerne il periodo previsto dal CCNL.
- Per la durata dello stesso si fa
riferimento al comma 2 dell’art. 2 del CCNL
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Articolo 3 - Premessa
Le parti intendono definire
linee guida sulle relazioni sindacali che garantiscano:
- Piena applicazione della nuova classificazione
prevista dal C.C.N.L.
-
Il
rafforzamento della contrattazione aziendale
-
La
valorizzazione della R.S.U., il miglioramento delle condizioni di lavoro e la
qualità dei servizi nonché le prospettive di salvaguardia degli attuali
livelli occupazionali con la finalità di creare nuova occupazione.
Articolo 4 - Finalità
-
Il
nuovo modello aziendalistico degli ospedali San Camillo – Forlanini, la
complessità del SES-118, le diverse modalità di finanziamento e del
reperimento delle risorse, gli indirizzi di attività, l’opportunità di
sviluppare più cogenti ed innovativi momenti di competitività con le strutture
sanitarie presenti nel territorio di propria competenza e nelle sue adiacenze,
la definizione del piano sanitario nazionale, necessitano l’avvio di una
profonda modifica, anche strutturale, oltre che organizzativa dell’azienda
stessa.
-
In
tale ambito per il soddisfacimento dei fondamentali bisogni di salute e la
promozione del benessere delle persone assumono rilevanza strategica:
-
la
valorizzazione del lavoro e il funzionale utilizzo delle risorse umane e
professionali con il capillare coinvolgimento del personale attraverso la
Rappresentanza Sindacale Unitaria, le Rappresentanze Sindacali Confederali e
di categoria.
-
La
partecipazione dei cittadini e delle loro Associazioni secondo le forme
previste dell’art.14 del Decreto Legislativo 30.12.92 N. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, quale condizione per un reale cambiamento del
rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione e per offrire una risposta
efficace alla domanda di salute delle persone.
-
Il
contributo di forze sociali radicate nel territorio di riferimento, per il
recepimento dei bisogni di assistenza individuale e collettiva delle persone e
la definizione dei piani programmatici dell’azienda San Camillo – Forlanini
.
-
Le
parti convengono, quindi, sulla opportunità di definire adeguate regole di
partecipazione del personale, attraverso le loro rappresentanze sindacali
unitarie, per affrontare i problemi organizzativi, per valutare il lavoro e
migliorare quantitativamente e qualitativamente l’offerta dei servizi e delle
prestazioni. In base a queste premesse ed al contratto collettivo nazionale,
le parti concordano sulla necessità di intrattenere relazioni sindacali
corrette, nella propria autonomia e chiara distinzione dei ruoli, ma nel
contempo fondate su un’effettiva assunzione e riconoscimento delle reciproche
responsabilità, sulla precisa individuazione dei confini fra contrattazione
decentrata, concertazione, informazione e consultazione, quali aspetti
ineludibili per un trasparente e proficuo espletamento delle rispettive
attività con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti ed il
miglioramento delle condizioni di lavoro e di sviluppo delle professionalità,
con l’esigenza di incrementare l’efficienza , l’efficacia e la qualità dei
servizi erogati alla collettività.
Articolo 5 - Informazione
- Fatta salva l’autonomia decisionale per atti
formali del Direttore Generale, la Direzione aziendale si impegna ad informare
le rappresentanze sindacali unitarie dell’A.O. S. Camillo-Forlanini e le
OO.SS. maggiormente rappresentative sulle materie previste dal C.C.N.L.
-
Le
parti concordano sulle necessità, al fine di migliorare il livello qualitativo
delle relazioni sindacali, di definire, con il presente accordo integrativo,
le modalità relative all’esercizio del diritto all’informazione, sia
preventiva che successiva. In particolare il presente accordo mira a garantire
una costante e tempestiva informazione sugli atti di valenza generale, anche
di carattere preventivo concernente il rapporto di lavoro, l’organizzazione
degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
-
La
delegazione trattante aziendale, definita dal Direttore Generale, nel quadro
dell’informazione preventiva e successiva prevista dal contratto collettivo
nazionale del lavoro, presenta annualmente, nel primo quadrimestre, alle
rappresentanze sindacali unitarie sopra indicate, nel corso di un apposito
incontro, il rendiconto dell’attività svolta l’anno precedente e le linee di
programmazione per l’anno in corso secondo quanto previsto dall’ Art.6.7.8 del
C.C.N.L. del Comparto Sanità.
5.1 - Informazione
preventiva
- Nelle seguenti materie, l’azienda, nelle sue varie
articolazioni, fornisce un’informazione preventiva, inviando tempestivamente
la documentazione necessaria:
- Articolazione dell‘orario.
- Definizione dei criteri per la determinazione e
distribuzione dei carichi dei lavoro.
- Definizione delle dotazioni organiche.
- Andamento dei processi occupazionali.
- Criteri generali di organizzazione dei servizi
sanitari aziendali e degli uffici a seguito degli accorpamenti e scorpori di
cui gli Art . 3 e 4 del D.Lgs. 502/92 ovvero per l’introduzione di nuove
tecnologie.
- Programmazione della mobilità collettiva.
- Sperimentazioni gestionali.
- Piani di ristrutturazione e riconversione delle
strutture sanitarie.
- Misure per favorire le pari opportunità.
- Verifica periodica della produttività delle
strutture operative.
- Applicazione dei parametri concernenti la qualità e
produttività dei servizi e rapporti con l’utenza.
- Iniziative rivolte al miglioramento dei servizi
sociali in favore del personale.
-
Alle
rappresentanze sindacali unitarie verrà inoltre fornita , tramite la
segreteria del Direttore Generale, la seguente documentazione :
-
la
relazione annuale di attività dell’azienda San Camillo – Forlanini e del
Sistema Emergenza Lazio 118 e relativo bilancio di esercizio preventivo e
consuntivo;
- bilancio pluriennale di previsione;
-
i
programmi pluriennali costituiti da: piano strategico aziendale, piano annuale
di organizzazione, piano annuale relativo al fabbisogno del personale ;
-
i
programmi generali relativi all’attività dei diversi Dipartimenti e/o Unità
Operative, anche in riferimento alla formazione del personale.
5.2 - Informazione
successiva
-
Su
richiesta della R.S.U. Aziendale i singoli dirigenti responsabili delle
articolazioni organizzative interessate dovranno fornire eventualmente per la
parte di rispettiva competenza:
-
I
dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi della forza occupata, sulla
costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro del comparto
e sull’andamento generale della mobilità del personale.
-
I
dati consuntivi relativi all’andamento della formazione professionale, con
particolare riferimento al numero degli interessati e ai contenuti dei corsi.
-
I
dati consuntivi sulle misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche a seguito dell’applicazione del D .L.gs 626.94 /
242.96.
- Resoconto consuntivo delle ore straordinarie
effettuate.
- Rendiconto sulla distribuzione complessiva del
fondo per la produttività collettiva ed individuale e sull’utilizzazione dei
fondi per le retribuzioni di risultato e sull’applicazione dell’istituto della
pronta disponibilità.
- Consuntivo sulle misure adottate per il
conseguimento delle pari opportunità.
- Risultati ed effetti generali sull’organizzazione
del lavoro conseguenti alle introduzione di nuove tecnologie e processi
riorganizzativi.
-
Alla
rappresentanza sindacale unitaria verranno forniti, settimanalmente, tramite
l’Ufficio delibere, gli elenchi degli atti deliberativi assunti dal Direttore
Generale;entro 10 gg. dalla richiesta delle R.S.U. verranno forniti alle
stesse copia degli atti deliberativi d’interesse, nonché le circolari
d’interesse generale riguardanti il personale.
- L’amministrazione si impegna, inoltre, a fornire
alla rappresentanza sindacale unitaria ogni informazione, anche preventiva ,
richiesta per quanto attiene alle "materie di contrattazione".
- Analogamente le OO.SS. e la R.S.U., si impegnano ad
informare, anche di loro iniziativa, quanto di loro conoscenza possa
riguardare la qualità dell’ambiente di lavoro e quant’altro possa essere, a
loro avviso, rilevante per la trasparenza, l’efficienza della gestione
aziendale e la tutela della salute dei cittadini utenti e del
personale.
5.2 - Informazione
successiva
Per le materie relative alla
informazione preventiva e successiva di cui ai punti precedenti, delegate alla
competenza dei Direttori di dipartimento, provvedono direttamente gli
stessi.
Articolo 6 - Concertazione
-
Le
rappresentanze sindacali unitarie, ricevute le informazioni previste
dall’articolo 6, comma 1, lettera B del CCNL, possono attivare in forma
scritta, la concertazione sulle seguenti materie, nel termine di 48 ore dal
ricevimento della comunicazione:
- articolazione dell’orario di servizio;
- definizione criteri per la determinazione carichi
di lavoro;
- misure per favorire le pari opportunità;
- verifica periodica produttività delle strutture
operative ( ex Art. 47 e 48 CCNL 1994-1997);
- criteri e modalità di conferimento degli incarichi
relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione;
- articolazione delle posizioni organizzative delle
funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione
accessoria;
-
sui
sistemi di valutazione dell’attività dei Dirigenti di comparto;
-
La
trattativa si svolge di norma entro le 48 ore dalla richiesta e si conclude
nel termine di norma, di 30 gg. dalla ricezione dell’informazione.
- L’Amministrazione convoca la delegazione trattante
con comunicazione scritta, indicando gli argomenti all’ordine del giorno.
- L’esito della trattativa deve risultare da apposito
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti; copia del verbale è
trasmessa in tempi brevi alla R.S.U. Tale verbale sarà approvato dalle parti
nel primo incontro utile successivo.
- Durante il periodo in cui si svolge la trattativa
l’azienda si asterrà dall’adottare, salvo comprovate ragioni d’urgenza in
ordine di fruibilità dei servizi all’utenza, provvedimenti unilaterali nelle
materie oggetto della concertazione. La R.S.U. non assumerà, sulle stesse
materie, iniziative conflittuali.
6.1 - Materie oggetto di
contrattazione
- Fatte salve le reciproche autonomie e nel rispetto
degli accordi sulle scelte strategiche, le parti individuano come oggetto di
contrattazione, le seguenti materie previste dai commi 2 e 3 dell’art.4 del
CCNL:
- l’istituto della produttivita’;
-
i
criteri per la ripartizione delle risorse da assegnare ai vari fondi
derivanti:
- dall’art.43 della legge 449/1997;
- dalle economie derivanti dalla attuazione del
part-time;
-
da
specifiche disposizioni legislative;
-
da
somme di salario accessorio di personale trasferito agli enti a seguito dei
processi di decentramento e delega delle funzioni;
-
da
finanziamenti aggiuntivi o integrativi;
-
da
una quota di minori oneri derivanti da riduzione stabile o trasformazione di
posti d’organico.
-
lo
spostamento di risorse tra i fondi ed al loro interno;
-
le
modalita’ e le verifiche per l’attuazione della riduzione del’orario di
lavoro;
-
i
programmi annuali e pluriennali dell’attivita’ di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di
innovazione;
-
le
linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento
dell’ambiente di lavoro nonche’ per l’attuazione degli adempimenti rivolti a
facilitare l’attivita’ dei dipendenti disabili;
-
le
conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei
processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi
sulla qualita’ e professionalita’ del lavoro dei dipendenti in base alle
esigenze dell’utenza;
-
i
criteri per le politiche dell’orario di lavoro;
- l’individuazione dei casi in cui e’ elevabile il
contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a
part-time;
-
le
pari opportunita’;
-
i
criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per
lavoro straordinario;
-
la
contrattazione del sistema classificatorio su:
- i criteri generali per la definizione delle
procedure per le selezioni per i passaggi tra le categorie;
- il completamento e l’integrazione dei criteri
per la progressione economica orizzontale di cui all’art.35.
Articolo 7 - Modalità del confronto
sindacale
-
Il
confronto con la rappresentanza sindacale unitaria , previa convocazione
scritta da parte dell’amministrazione, avviene sia a livello aziendale che a
livello decentrato dipartimentale, per quanto già delegato, su ordine del
giorno, concordato tra le parti.
-
In
particolare a livello dipartimentale il confronto sindacale avviene sulle
materie che attengono l’organizzazione e la riorganizzazione dei servizi e su
quelle oggetto di delega ai direttori di dipartimento di cui alla
deliberazione n° 3449/99.
- Della contrattazione per l’Azienda è titolare il
Direttore Generale in quanto legale rappresentante dell’azienda, o persona da
lui delegata formalmente con facoltà di decisione.
- L’amministrazione è altresì rappresentata dalla
delegazione trattante individuata con atto formale dall’azienda, fatto
salvo quanto previsto sui poteri delegati di cui alla citata deliberazione
3449/99.
-
Le
delegazioni di parte sindacale sono costituite per il contratto aziendale
integrativo e per i rispettivi contratti decentrati dipartimentali dalla
R.S.U. e da componenti di ciascuna delle strutture territoriali delle
organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del C.C.N.L. 1998/2001.
Articolo 8 - Stipula contratto
integrativo
- Degli accordi raggiunti sulle materie demandate
alla contrattazione integrativa e decentrata, devono essere redatti appositi
contratti (relativi ad una o più materie di contrattazione ) che, sottoscritti
dai componenti delle delegazioni trattanti di parte aziendale e sindacale,
trovano attuazione entro i termini e con le modalità previste dall’art.5 del
CCNL.
-
Il
contratto integrativo dovrà applicarsi con le seguenti modalità:
- qualora entro 15 giorni successivi una delle parti
non richiede un ulteriore confronto, il contratto si intende confermato e
convalidato;
-
il
Direttore Generale provvede con atto formale entro successivi 15 giorni a
diramare le disposizioni applicative degli accordi riferiti al punto
precedente.
-
le
procedure per la sottoscrizione ed applicazione del contratto integrativo
aziendale sono quelle previste dai rispettivi contratti nazionali.
- Entro 3 mesi dall’attuazione del contratto
integrativo e dei contratti decentrati (relativi ad una o più materie di
contrattazione) le delegazioni trattanti si incontrano per la verifica dello
stato di attuazione del contratto decentrato; in tale sede l’amministrazione
fornirà i dati consuntivi relativi all’attuazione delle singole materie.
- Sulle eventuali carenze riscontrate dovranno essere
concordate idonee misure correttive.
Articolo 9 - Procedure di raffreddamento dei
conflitti
- Qualora intervengano controversie interpretative
sull’accordo integrativo stipulato, viene aperta la verifica fra le parti.
-
Le
delegazioni trattanti Aziendale e Sindacale si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
-
A
tal fine la parte interessata invia , a mezzo lettera raccomandata , apposita
richiesta scritta che deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e
degli elementi di diritto sui quali si basa la controversia che devono
comunque essere riferiti a problemi interpretativi ed applicativi di carattere
generale.
- L’accordo stipulato sulle clausole controverse
sostituiscono il contenuto delle stesse sin dall’inizio della vigenza del
contratto integrativo e/o decentrato.
- Qualora non si pervenga ad un accordo
interpretativo in sede aziendale, trovano applicazione le procedure di cui
agli articoli 10/11 del relativo C.C.N.L. ( D.L. n.29 Art.53).
Articolo 10 - Commissioni
bilaterali
-
Per
l’approfondimento di specifiche problematiche, possono essere costituite
Commissioni Tecniche Bilaterali. Questi organismi hanno il compito di
formulare proposte in ordine alle materie oggetto di trattativa.
Articolo 11 - Titolarità e flessibilità dei
permessi sindacali
-
I
dirigenti sindacali che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 Agosto 1998
hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali
retribuiti, giornalieri od orari per l’espletamento del loro mandato, sono
quelli previsti dall’art.8 del CCNL.
-
Le
associazioni sindacali rappresentative entro 10 giorni dalla proclamazione
degli eletti nella R.S.U. indicano per iscritto all’amministrazione i
nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà
sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le
eventuali successive modifiche.
-
I
dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi
retribuiti loro spettanti, oltre per la partecipazione a trattativa sindacale,
anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
- Ulteriori permessi per le riunioni di organismi
direttivi statutari sindacali si applicano gli artt.11 e 12 dell’accordo
stipulato il 7 Agosto 1998.
-
I
permessi sindacali fruibili sono portati nel loro complesso ad un valore pari
a 81 minuti per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l’Azienda San
Camillo-Forlanini vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando.
-
I
permessi sindacali, dal 1 Gennaio 1999, nella misura di 81 minuti per
dipendente sono ripartiti in misura pari a n.30 minuti alla R.S.U. e nella
misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative, salvo
modifiche di cui all’art.9 punto 3 dell’accordo quadro del 7 Agosto 1998,
secondo la tabella di ripartizione allegata a tale accordo che è parte
integrante del presente CCIA e che va aggiornata annualmente in relazione al
numero dei dipendenti e alle deleghe conferite alle OO.SS..
-
La
partecipazione alle trattative e/o Commissioni bilaterali, nonché ad incontri
convocati ufficialmente dall’Amministrazione, viene considerata come orario di
lavoro per i rappresentanti della RSU e delle OO.SS. rappresentative
territoriali aventi titolo, qualora dipendenti dell’Azienda S.Camillo –
Forlanini; il numero dei rappresentanti della RSU a cui si applica quanto
sopra non potrà essere superiore a 8 più il Coordinatore, quello delle OO.SS.
a 2. Le ore eventualmente eccedenti il debito orario settimanale vanno
recuperate. Fatto salvo quanto previsto nel periodo precedente la RSU potrà
designare, per la delegazione trattante, ulteriori membri che parteciperanno
alle trattative utilizzando gli strumenti ordinari di partecipazione sindacale
previsti dalla normativa vigente (distacchi, permessi ecc..)
-
In
ogni caso per quanto previsto nel comma precedente non è previsto alcun
compenso per il lavoro straordinario.
-
Dal
1 Gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la
rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato
associativo ed il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto
al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato
associativo è quello risultante alla data del 31 Gennaio di ogni anno ed il
dato elettorale risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni
della R.S.U, avvenute in data 23.24.25 Novembre 1998 rispetto al totale dei
voti espressi, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all’ARAN .
-
In
base a quanto sopra stabilito la ripartizione dei permessi per il 1999 è
quella riportata nella tabella, allegato A
Articolo 12 - Permessi sindacali
retribuiti
- Nell’ambito del monte ore complessivo annuo di
ciascuna organizzazione sindacale ogni dirigente sindacale può usufruire di
permessi cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a 12 giorni a
trimestre. Convenzionalmente ogni giorno lavorativo viene considerato di 6
ore.
-
La
fruizione dei permessi per l’attività sindacale esterna all’Azienda è
autorizzata, dalla stessa, tramite la U.O. di appartenenza di volta in volta,
salvo che non ostino eccezionali e comprovate motivate esigenze di servizio,
su richiesta scritta, fatta pervenire, per il tramite della struttura
sindacale di appartenenza, almeno 3 giorni prima del permesso richiesto o in
casi eccezionali almeno 24 ore prima , al dirigente dell’U.O. di appartenenza
del dipendente. A tal fine viene utilizzato il modulo fac-simile allegato al
presente protocollo (allegato 1).
-
I
permessi sindacali sono equiparati ai fini del trattamento giuridico ed
economico a tutti gli effetti al servizio prestato e sono retribuiti, con
esclusione di compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di
quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
Articolo 13 - Esercizio delle libertà
sindacali
- L’Amministrazione si impegna ,in ottemperanza a
quanto previsto dall’art.3 Accordo Quadro del 7 Agosto 1998, nell’ambito di
ciascuna Sede Dipartimentale, ad individuare appositi ed idonei spazi
riservati alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, per l’affissione di
comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
-
Tali
spazi, individuati dalla R.S.U. e dalla Direzione Dipartimentale, devono
essere posti in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dei
Dipartimenti dell’Azienda.
- Eventuali affissioni al di fuori di tali spazi
saranno considerati abusivi e quindi saranno eliminati d’ufficio,
- L’Amministrazione mette a disposizione permanente
della R.S.U. idoneo locale organizzato con modalità concordate con mezzi e
strumenti per garantire l’esercizio delle libertà sindacali e ciò nel rispetto
delle disposizioni del Dipartimento F.P. emanate con circolare n.22 del
25.10.94 e dell’art.4 dell’accordo quadro del 7 Agosto 1998.
Articolo 14 - Assemblee
-
I
dipendenti hanno diritto, senza decurtazione dello stipendio, di riunirsi in
assemblea nel limite massimo di 10 ore annue.
-
Le
assemblee che riguardano le generalità dei dipendenti o gruppo di essi,
possono essere indette singolarmente e congiuntamente, con specifico ordine
del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti
indicati dall’Art.8 del CCNL.
-
La
convocazione, la sede, l’orario e la presunta durata dell’assemblea è
comunicata all’Ufficio Relazioni Sindacali a cura della R.S.U. in forma
scritta con preavviso di almeno tre giorni, e comunque, salvo in casi di
eccezionale urgenza, almeno 24 ore prima.
- Durante lo svolgimento delle assemblee sono
garantiti i servizi minimi essenziali con i contingenti di personale
determinati nel presente accordo e negli eventuali accordi decentrati. La
richiesta di partecipazione deve essere comunicata dal singolo dipendente al
responsabile della U.O. di appartenenza con le stesse modalità previste
dall’art.10 comma 2, valide per i dirigenti sindacali. La rilevazione dei
partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è
effettuata dai responsabili delle singole UU.OO che ne danno comunicazione
all’Ufficio Relazioni Sindacali aziendale.
-
Nel
caso in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni , l’assemblea è
svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga
disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al
pubblico.
- Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere
garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle UU.OO
interessate secondo quanto previsto al punto 2.
-
E’
facoltà della R.S.U. indire assemblee non retribuite con le stesse modalità
sopraindicate, al di fuori dei limiti orari stabiliti dall’accordo di lavoro.
- L’eventuale orario eccedente le 10 ore previste,
possono essere recuperate dal lavoratore entro i 30 giorni successivi.
Articolo 15 - Norme finali)
-
Per
quanto non previsto dal presente accordo viene fatto rinvio alla vigente
normativa che disciplina la materia oggetto d’intesa.
PARTE II
CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE
Articolo 16 - Sistema
classificatorio
-
Le
parti al momento della sottoscrizione definitiva del presente CCIA , senza
pregiudizio per altri, eventuali successivi passaggi di cui dovesse
necessitare l’organizzazione del lavoro e dei servizi, hanno concordato sulla
adozione di bandi relativi alle modalità di svolgimento delle selezioni
interne per la progressione nel sistema classificatorio mediante:
a) Passaggi verticali
relativi ai seguenti profili:
-
n.
13 posti di Collaboratore professionale infermiere (categoria D);
-
n. 7
posti di Collaboratore professionale Tecnico sanitario di radiologia medica
(categoria D);
-
n. 2
posti di Collaboratore professionale Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico presso il laboratorio di biochimica clinica(categoria D);
-
n. 1
posto di Collaboratore professionale Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico presso il servizio di fisiopatologia respiratoria (categoria D);
- n. 1 posto di Collaboratore professionale Tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
(categoria D);
-
n. 1
posto di Collaboratore professionale Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico presso il servizio di anatomia patologica (categoria D);
-
n. 5
posti di Collaboratore amministrativo (categoria D);
- n. 3 posti di Collaboratore tecnico-professionale
(categoria D)
-
n.
11 posti di Operatore professionale Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
(categoria C);
- n. 10 posti di Operatore professionale Tecnico
sanitario di radiologia (categoria C);
-
n. 2
posti di Programmatore categoria C);
- n. 3 posti di Operatore tecnico di mestiere
(categoria B);
-
n. 6
posti di Operatore tecnico Centralinista (categoria B);
-
n.
34 posti di Operatore tecnico autista-barelliere per le esigenze del Servizio
trasporti interni (categoria B).
b) Passaggi diagonali
relativi ai seguenti profili:
-
n. 1
posto di Collaboratore professionale esperto tecnico sanitario di radiologia
medica (categoria Ds);
-
n. 1
posto di Collaboratore professionale esperto tecnico sanitario di laboratorio
biomedico (categoria Ds);
-
n. 1
posto di Collaboratore professionale esperto fisioterapista (categoria Ds);;
-
n. 1
posto di Collaboratore professionale esperto dietista (categoria Ds);
-
n. 1
posto di Collaboratore professionale esperto assistente sociale (categoria
Ds);
-
n.
91 posti di Operatore tecnico specializzato di mestiere operaio (categoria
Bs);
-
n.
92 posti di Operatore tecnico specializzato autista-soccorritore di
autoambulanza per le esigenze del SES-118(categoria Bs);
c) Passaggi orizzontali
relativi ai seguenti profili:
-
n. 4
posti di Operatore professionale ostetrico (categoria C);
-
n.
14 posti di Operatore tecnico autista-barelliere per le esigenze del Servizio
trasporti interni (categoria B);
-
n.
15 posti di Operatore tecnico specializzato autista-soccorritore di
autoambulanza per le esigenze del SES-118(categoria Bs);
Articolo 17 - Integrazione su sistema
classificatorio
-
Si
concorda sulla riduzione stabile della dotazione organica relativa a 160 posti
di coadiutore amministrativo, (categoria B), e l’istituzione di un numero di
nuovi posti di assistente amministrativo (categoria C) pari a 108.
-
Con
cadenza annuale sarà emesso il bando di selezione per i posti di assistente
amministrativo per un numero di posti utile a consentire l’accesso a tale
profilo degli attuali coadiutori amministrativi che alla data di entrata in
vigore del presente CCIA non sono in possesso dei requisiti previsti dal CCNL.
- All’atto del nuovo inquadramento nel profilo di
assistente amministrativo del personale di cui ai commi precedenti i relativi
posti di coadiutore amministrativo sono contestualmente aboliti.
-
In
prima applicazione sarà individuato, con le modalità previste dal successivo
articolo 18 del presente CCIA, il numero di posti riservato ai passaggi
verticali relativi al profilo di assistente amministrativo (categoria C) in
base al numero dei coadiutori amministrativi, in servizio alla data di entrata
in vigore del presente CCIA, in possesso dei requisiti necessari per i
suddetti passaggi di cui all’allegato 1 del CCNL 1998-2001, tenendo presente
quanto previsto dall’art. 22 del medesimo CCNL.
-
Per
la copertura dei posti residui nella dotazione organica di coadiutore
amministrativo si darà precedenza all’applicazione dell’articolo 16 del DPR
384/90.
-
Per
l’inquadramento nel nuovo profilo di assistente amministrativo si applica il
regolamento per i passaggi interni nel sistema di classificazione di cui al
successivo articolo 18, prevedendo per la quota relativa all’accesso esterno,
pari al 5% , l’utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico già
espletato nella nostra azienda.
-
Al
fine di dare definitiva soluzione ad alcune delle problematiche più annose tra
quelle oggetto dell’articolo 35, oltre a quanto previsto nell’articolo 16 e
nel presente articolo, si attivano ulteriori percorsi selettivi caratterizzati
da concorsi interamente riservati al personale interno appartenente a
qualsiasi categoria, utilizzando quanto previsto dall’articolo 6, comma 12,
della Legge 127/97, così come modificata ed integrata dall’articolo 2, comma
17 della Legge 181/98 per i seguenti profili:
- Operatore professionale Fisioterapista
(categoria C): 6 posti riservati all’interno;
- Operatore professionale Tecnico di
Neurofisiopatologia (categoria C): 4 posti riservati all’interno.
- Prima della pubblicazione dei bandi che individuano
le modalità di selezione , si applica quanto previsto dal successivo articolo
18.7, comma 3.
-
Per
il profilo di assistente tecnico per il quale sono stati banditi 2 concorsi
pubblici, rispettivamente a 5 posti di geometra e a 2 posti di perito
elettrotecnico, che determinano la completa copertura della attuale pianta
organica, si concorda di revocare le procedure pubbliche concorsuali in atto
al fine di attivare una specifica sessione di concertazione che individui,
nell’ambito del profilo, il numero e la tipologia dei posti da ricoprire,
anche alla luce delle decisioni che saranno assunte sulla riorganizzazione del
servizio manutenzioni interne.
Articolo 18 - Regolamento per i passaggi interni
nel sistema di classificazione
Articolo 18.1 -
Oggetto e destinatari
1. Il presente regolamento
disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni
interne per la progressione nel sistema classificatorio prevista dall’articolo
15 CCNL mediante passaggi:
a) da una categoria all’altra
immediatamente superiore (definiti passaggi verticali);
- all’interno delle categorie B e D e cioè da B a BS
e da D a DS (definiti passaggi diagonali);
- nell’ambito della stessa categoria tra profili
diversi dello stesso livello (definiti passaggi orizzontali).
-
Tali
passaggi avvengono con i criteri di cui agli art. 16 e 17 del CCNL.
-
Il
regolamento per le selezioni interne garantisce comunque l’accesso
dall’esterno come previsto all’art. 14 CCNL.
- L’Azienda può bandire concorsi pubblici e/o avviare
gli iscritti al collocamento, per i passaggi di cui ai punti b e c, solo dopo
che le selezioni interne abbiano dato esito negativo.
-
Al
finanziamento del sistema classificatorio si provvede mediante l’articolo 37
CCNL.
Articolo 18.2 - Norma
di principio
-
La
progressione del personale dipendente dell’Azienda all’interno del sistema
classificatorio deve rispondere all’obiettivo primario del miglioramento della
funzionalità dei servizi sanitari dell’accrescimento dell’efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa, dell’ottimizzazione delle risorse
umane.
-
A
tale proposito, nell’ambito della pianificazione triennale del fabbisogno del
personale di cui all’art. 6 del D.lgs 29/93, l’Azienda individua con cadenza
annuale i posti da ricoprire attraverso le selezioni disciplinate dal presente
regolamento, garantendo in ogni caso l’accesso dall’esterno a ciascuna
categoria nella misura prevista dal regolamento di cui all’art. 14 del CCNL.
- Nelle more dell’emanazione del suddetto
regolamento, la percentuale prevista per l’accesso esterno è quantificata nel
modo seguente:
- Categoria A: 100%;
- Categoria B: 5%;
- Categoria Bs: 0%, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2, art. 15, del CCNL;
- Categoria C: 50% (fatto salvo, in prima
applicazione, quanto previsto dall’articolo 17 bis);
- Categoria D: 30%;
- Categoria Ds: 0%, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2, art. 15, del CCNL;
- Tutti i passaggi previsti dal presente regolamento
devono avvenire in posti vacanti nella dotazione organica complessiva
dell’Azienda, essa risulta dall’insieme degli effettivi fabbisogni di
personale verificati e programmati ai sensi del comma precedente, previa
consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 comma 2 del CCNL.
- Nella programmazione del fabbisogno possono essere
ricompresi anche i posti che si rendono vacanti entro l’anno di riferimento
per cause di cessazione certe ed irreversibili al momento dell’adozione
dell’atto.
Articolo 18.3 - Bando
di selezione
-
Il
bando deve contenere tutti gli elementi identificativi del profilo, mestiere,
settore relativi al posto da ricoprire. I requisiti prescritti dall’allegato 1
del CCNL devono essere riportati esattamente e per esteso. Qualora il citato
allegato preveda titoli generici o lasci discrezionalità alle Aziende nella
previsione di un titolo, il bando deve contenere espressamente
l’individuazione del titolo e le eventuali equipollenze.
-
In
ogni caso per il possesso dei requisiti di accesso si fa riferimento al comma
1 dell’art. 16 del CCNL.
-
Nel
bando dovranno essere indicato/i il tipo/i di prova/e selettiva/e da
sostenere.
- L’Azienda si impegna a dare la massima diffusione
al bando, in particolare nelle postazioni del SES-118, per l’ammissione alla
selezione attraverso la pubblicazione dello stesso all’Albo e presso i
terminali marcatempo e con l’invio a tutti i Dirigenti delle diverse
articolazioni aziendali di copia del bando che deve essere portata a
conoscenza di tutto il personale assegnato. Il bando va trasmesso alla RSU e a
tutte le Organizzazione sindacali rappresentative presenti in Azienda.
- Nello stesso incontro concertativo previsto dal
comma 3 dell’art. 18.7 saranno individuate le percentuali di posti da
riservare rispettivamente ai passaggi verticali ed orizzontali.
Articolo 18.4 -
Requisiti di ammissione e presentazione delle domande
-
Per
l’ammissione alle selezioni gli aspiranti in possesso degli specifici
requisiti culturali e professionali previsti dall’allegato n. 1 dei CCNL,
devono presentare all’Ufficio indicato nel bando – che ne rilascia apposita
ricevuta – entro 15 giorni dalla data di affissione all’Albo domanda redatta
in carta semplice completa delle seguenti indicazioni:
-
Nome
e cognome
-
Data
e luogo di nascita
- Profilo ed eventuale mestiere o settore di attività
rivestito
- C.d.R. di appartenenza
- Selezione a cui si intende partecipare
- Indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni
necessaria comunicazione
-
Alla
domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, compilato in ogni sua
parte e debitamente sottoscritto in forma di autodichiarazione, l’apposito
foglio notizie predisposto dall’Azienda e facente parte integrante del bando
di selezione.
- Quanto dichiarato nel foglio notizie deve
corrispondere esattamente alla documentazione già in possesso dell’Azienda
ovvero ad eventuale altra documentazione di cui l'aspirante ha l'onere di
indicare con precisione i necessari riferimenti per l'acquisizione d'ufficio.
-
Ogni
inesattezza o mancata corrispondenza con la documentazione già in possesso o
acquisita comporta l’esclusione dalla selezione, ferma restando la
responsabilità penale eventualmente prevista in tali casi dalle vigenti
disposizioni legislative.
-
Gli
aspiranti alla selezione sono in ogni caso liberi di allegare alla domanda la
documentazione che ritengano opportuna agli effetti della valutazione.
-
Per
le pubblicazioni si applicano le norme di cui al DPR 483/97.
-
Non
possono partecipare alle selezioni i dipendenti che nel biennio precedente
alla data del bando abbiano ricevuto una sanzione disciplinare superiore al
rimprovero scritto.
Articolo 18.5 -
Esclusione dalle selezioni
- L’esclusione dalle selezioni è adottata con
provvedimento motivato del Dirigente responsabile da notificare entro 15
giorni dalla sua adozione.
- Avverso tale decisione il dipendente può presentare
ricorso interno entro sette giorni dall’adozione del provvedimento di cui al
comma precedente.
Articolo 18.6 -
Composizione delle commissioni
-
Le
commissioni per le selezioni sono nominate con atto del Direttore Generale e
sono composte da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente e da un
Segretario, individuati tra i Dirigenti Responsabili di struttura esperti per
materia e/o tra il personale del comparto qualora sia necessario per la
professionalità da selezionare e per la peculiarità del profilo.
-
E’
altresì consentito il ricorso ad esperti esterni in caso di motivate esigenze.
-
Al
personale interno non va corrisposto alcuno specifico compenso; la
partecipazione con esito positivo a commissioni selettive viene valutata con
particolare riguardo in sede di assegnazione della retribuzione di risultato o
ai fini del premio per la qualità della prestazione individuale.
-
Agli
eventuali componenti esterni viene corrisposto il compenso previsto dalle
vigenti disposizioni per la partecipazione ai concorsi pubblici.
-
Non
possono far parte delle commissioni coloro che ricoprono cariche politiche o
che siano rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali secondo
quanto previsto dall'articolo 36, comma 3 del D.Lgs 29/93 e successive
integrazioni e modificazioni.
Articolo 18.7 -
Criteri di selezione
-
La
verifica del possesso dei requisiti di professionalità viene effettuata
mediante l’espletamento di apposita/e prova/e, prevista/e nel bando di
selezione, costituita/e congiunamente o disgiuntamente dalle seguenti:
- prova teorica e/o orale;
- prova pratica;
- prova scritta;
- corso di formazione.
-
La
selezione deve comprendere anche la valutazione comparata dei titoli con i
criteri di cui all’art. 9 del presente regolamento.
- Prima della pubblicazione del bando che individua
le modalità di selezione tra quelle elencate nel comma 1, viene attivata con
la RSU e le OO.SS. rappresentative l’informazione preventiva di cui
all’articolo 5.1 del presente CCIA seguita, su richiesta delle parti sociali,
da un incontro per la concertazione dei requisiti da utilizzare tra
quelli del presente regolamento in relazione alla categoria e al profilo da
selezionare.
Articolo 18.8 -
Modalità di espletamento
-
Per
le modalità di espletamento e, in particolare, per la convocazione dei
candidati ammessi, per la durata e lo svolgimento delle prove, per la
valutazione delle stesse e per la redazione dei verbali dei lavori la
Commissione si attiene ai principi generali di cui al titolo I, capo II del
DPR 483/97.
-
La
commissione deve in ogni caso garantire l’imparzialità, l’economicità e la
celerità dell’espletamento delle selezioni.
Articolo 18.9 -
Criteri generali per la valutazione delle prove selettive e dei
titoli
1.
La commissione
dispone di 100 punti così suddivisi:
- punti 70 per la/e prova/e selettiva/e;
- punti 30 per titoli.
-
I
criteri generali di valutazione dei titoli differiscono a seconda del profilo
a cui si riferisce la selezione.
-
A
tal fine vengono utilizzati gli schemi di cui agli articoli 18.9.1 e 18.9.2
del presente CCIA.
Articolo 18.9.1 -
Criteri generali per la valutazione dei titoli per i passaggi che interessano le
categorie A e B
Le categorie dei titoli che
saranno valutate per i passaggi da A a B e da B a Bs di cui al presente articolo
sono i seguenti:
- Titolo di studio superiore a quello previsto per
l’ammissione: punti 2
- Attività di tutoraggio formalmente documentati dal
legale rappresentante dell’Ente o un suo delegato punti 0,1 per mese fino ad
un massimo di punti 1;
- Anzianità di servizio: fino a un massimo di punti
12: 0,25 punti per anno;
- diplomi di specializzazione o perfezionamento della
durata di almeno tre mesi: fino a un massimo di 1 punto ciascuno fino ad un
massimo di 3 punti;
- mansioni superiori di cui al'art. 28 CCNL fino a un
massimo di 8 punti: 0,8 punti ad anno per mansioni rientranti in
categoria superiore rispetto a quella di appartenenza.
- corsi di formazione e/o di aggiornamento, anche
esterni all’Azienda con previsione di esame finale fino a un massimo di 3
punti così suddivisi:
corsi di
1 o 2 giorni |
0,02 |
|
|
corsi da
3 a 10 gg. |
0,3
|
|
|
corsi da
11 gg. ad un mese |
1 |
|
|
corsi da
un mese a sei mesi |
1,5 |
|
|
corsi
superiori a sei mesi |
2 |
|
|
corsi
annuali |
3 |
|
|
I corsi saranno valutati solo
se inerenti il profilo o la categoria
Per i corsi senza esami finali
i punteggi sono ridotti del 50%
- pubblicazioni e titoli vari fino a un massimo di 1
punto, così suddivisi:
pubblicazioni |
max
1 |
|
|
altri
titoli non valutati nelle precedenti categorie |
max
0,5 |
|
|
2. Il punteggio attribuito
sarà comunque adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi
documentati che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione verrà riportata
nel verbale dei lavori della commissione.
Articolo 18.9.2 -
Criteri generali per la valutazione dei titoli per i passaggi che interessano le
categorie C e D
1. Le categorie dei titoli che
saranno valutate per i passaggi dalla categoria b a C, da C a D e da D a Ds, di
cui al presente articolo sono i seguenti:
- Titolo di studio superiore a quello previsto per
l’ammissione: punti 2
- Attività di tutoraggio formalmente documentati dal
legale rappresentante dell’Ente o un suo delegato punti 0,1 per mese fino ad
un massimo di punti 2;
- Capacità di adattamento ai cambiamenti
organizzativi e di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità,
misurata in periodi di svolgimento delle funzioni riferite al profilo di
appartenenza in U.O., reparti, servizi diversi ad esclusione dei servizi
ambulatoriali: fino ad un max di punti 2: punti 0,5 per ogni periodo di
servizio svolto in U.O., reparti, servizi diversi. Sono valutabili solo i
periodi superiori a 6 mesi;
- Capacità di predisporre soluzioni innovative o
migliorative dell’organizzazione del lavoro (es. cartella infermieristica,
ecc.) certificate dal Responsabile del Dipartimento: fino ad un massimo di
punti 1 secondo criteri individuati dalla Commissione esaminatrice
- Anzianità di servizio: fino a un massimo di punti
8: 0,25 punti per anno;
- diplomi di specializzazione o perfezionamento della
durata di almeno tre mesi: fino a un massimo di 1 punto ciascuno fino ad un
massimo di 3 punti;
- mansioni superiori di cui al'art. 28 CCNL fino a un
massimo di 5 punti: 0,5 punto ad anno per mansioni rientranti in categoria
superiore rispetto a quella di appartenenza, anche se di altro ruolo rispetto
a quello occupato.
- corsi di formazione e/o di aggiornamento, anche
esterni all’Azienda con previsione di esame finale fino a un massimo di 4
punti così suddivisi:
corsi di
1 o 2 giorni |
0,02 |
|
|
corsi da
3 a 10 gg. |
0,3 |
|
|
corsi da
11 gg. ad un mese |
1 |
|
|
corsi da
un mese a sei mesi |
1,5 |
|
|
corsi
superiori a sei mesi |
2 |
|
|
corsi
annuali |
3 |
|
|
I corsi saranno valutati solo
se inerenti il profilo o la categoria
Per i corsi senza esami finali
i punteggi sono ridotti del 50%
- pubblicazioni e titoli vari fino a un massimo di 2
punti, così suddivisi:
pubblicazioni |
max
1,5 |
|
|
altri
titoli non valutati nelle precedenti categorie |
max
0,5 |
|
|
l.
Attività di
insegnamento: fino ad un massimo di punti 1: o,1 punto per anno.
2. Il punteggio attribuito
sarà comunque adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi
documentati che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione verrà riportata
nel verbale dei lavori della commissione.
Articolo 18.10 -
Valutazione delle prove selettive
-
Nei
casi in cui la selezione consista in una sola prova, il superamento della
stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 50/70.
- Qualora la selezione consista in più prove il
superamento di ciascuna prova è subordinata al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza che sarà espresso in termini numerici in base al
numero delle prove e ai punteggi assegnati a ciascuna di esse.
- Qualora il candidato non raggiunga il punteggio
previsto nei commi 1 e 2, lo stesso è da considerarsi non idoneo con
conseguente esclusione dalla graduatoria.
Articolo 18.11 -
Passaggi orizzontali
-
I
criteri di valutazione dei titoli di cui all’art. 18.9.1 e 18.9.2 vengono
utilizzati anche per la selezione tra più domande di dipendenti interessati ai
passaggi orizzontali all’interno della medesima categoria da profili diversi
dello stesso livello.
- Qualora per accedere a profili diversi sia
richiesto il possesso di requisiti abilitativi previsti da disposizioni
legislative la verifica dell’idoneità professionale avviene anche mediante
apposita prova teorico-pratica e/o orale con i criteri e le modalità di cui
alle precedenti disposizioni.
-
In
caso di particolari peculiarità del profilo da motivare espressamente nel
bando, l’Azienda si riserva la facoltà di prevedere la prova teorico-pratica
e/o orale anche in selezioni per le quali non sia previsto il possesso dei
titoli abilitanti.
Articolo 18.11.1 -
Passaggi diagonali
1.
I criteri di
valutazione dei titoli di cui all’art. 18.9.1 e 18.9.2 vengono utilizzati anche
per la selezione dei dipendenti interessati ai passaggi diagonali all’interno
della medesima categoria di cui all’art. 18.1, comma 1, lettera b).
Articolo 18.12 -
Graduatoria
Al termine delle selezioni
verranno stilate apposite graduatorie distinte per tutte le categorie e i
profili per le quali sono state indette. Il bando prevede le modalità di
pubblicizzazione delle graduatorie. Le graduatorie potranno essere utilizzate
per scorrimento entro 24 mesi dalla loro approvazione per la copertura di posti
che si rendono vacanti a qualsiasi titolo e non rientranti nella garanzia di cui
all’art. 14 del CCNL.
Articolo 18.13 -
Immissione in servizio
I candidati risultati idonei
saranno immessi in ruolo nel profilo e nella categoria di cui alla presente
selezione, previo accertamento dell’assenza di prescrizioni o limitazioni alla
mansione specifica.
Articolo 18.14 -
Ricorsi
Entro cinque giorni dalla
pubblicizzazione delle graduatorie, i candidati potranno ricorrere contro
l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli inviando una memoria scritta
alla commissione la quale decide in via definitiva entro i cinque giorni
successivi.
Articolo 18.15 - Pari
opportunità
In qualunque fase di
applicazione del presente regolamento deve essere reso effettivo il rispetto
delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
Art. 18.16 - Norma di
raccordo con i concorsi pubblici
L’Azienda potrà bandire
concorsi pubblici o avviare iscritti nelle liste di collocamento per i passaggi
previsti ai punti b) e c) del comma 1 dell’art. 15 del CCNL, solo se le
selezioni interne hanno esito negativo o se mancano del tutto all’interno le
professionalità da selezionare.
A tale ultimo proposito
l’Azienda, prima di bandire il concorso pubblico, procede ad effettuare una
specifica ricognizione finalizzata alla verifica della mancanza delle
professionalità richieste.
Articolo 18.17 -
Norma finale
Per tutto quanto non previsto
dal presente regolamento si fa riferimento al CCNL e ad ogni altra normativa
riguardante la materia. Il presente regolamento può essere oggetto di
modificazione o revisione qualora se ne ravvisi la pubblica utilità e
l’interesse per l’Azienda, previo confronto con le OO.SS. e la RSU secondo le
clausole previste dal CCNL.
NC\regolamentopassagginterni12\12\99
Articolo 19 - Sviluppo
professionale
Articolo 19.1 – Norma
di principio
1.
Lo sviluppo
professionale è disciplinato mediante:
- progressione economica nelle fasce retributive,
prevista dall’articolo 30 CCNL comma 1 lett. B, con i criteri dell’articolo
35 CCNL;
- posizioni organizzative di cui all’articolo 20
CCNL, con le modalità e nella misura ( indennità di funzione) di cui
all’articolo 36 del CCNL.
-
Per
quanto concerne le fasce retributive e l’indennità di funzione per posizioni
organizzate si provvede con il fondo previsto con l’articolo 39 del CCNL.
Articolo 19.2 -
Progressione economica per fasce
-
In
base alle risorse economiche previste dall’articolo 39 del CCNL, l’Azienda
ripartisce in misura percentuale, in base alla densità di operatori per ogni
singola categoria e profilo professionale, le quote relative.
-
Le
quote ottenute per ogni profilo professionale nelle categorie proprie, sono
ripartite in prima applicazione:
- per il passaggio alla 1^ fascia 17%
- per il passaggio alla 2^ fascia 71%
- per il passaggio alla 3^ fascia 8%
- per il passaggio alla 4^ fascia 4%
-
In
via definitiva, le quote sono ripartite proporzionalmente a seconda della
densità degli operatori nelle qualifiche e nelle varie fasce.
-
Per
il solo accesso a tale istituto i dipendenti devono aver maturato il requisito
di anni cinque anzianità di servizio.
-
La
commissione dispone di punti 100 così ripartiti:
- Ipunteggi da assegnare alle categorie A e B, per
le prime tre fasce, sono i seguenti:
- Esperienza professionale punti max 65 :
- anzianità nel profilo punti 2 per anno.
- anzianità in profilo diverso stessa categoria e
stesso ruolo punti 1 per anno.
- anzianità in categoria inferiore punti o ruolo
diverso: 0.75 per anno.
- Titoli punti max 15;
- Diploma o titolo superiore punti 1
- Corsi di formazione e/o aggiornamento punti 7
- corsi da 1 a 2 giorni punti 0,02
- corsi da 3 a 10 giorni punti 0.5
- corsi da 11 giorni ad i mese punti 1,5
- corsi da 1 mese a 6 mesi punti 2,5
- corsi annuali punti 3
-
I
corsi saranno valutati soltanto se inerenti al profilo o alla categoria
rivestita.
-
I
corsi senza esame finale sono valutati al 50%.
- Diplomi e/o attestati di specializzazione punti
5:
- durata di almeno 3 mesi punti 1.5
- durata di almeno 6 mesi punti 2,5
-
I
corsi saranno valutati soltanto se inerenti al profilo o alla categoria
rivestita.
-
I
corsi senza esame finale sono valutati al 59%.
- Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 1
- Titoli non valutati nelle precedenti categorie
punti 1
- Produttività collettiva max punti 10
- Produttività individuale max punti
10
- I punteggi da assegnare alle categorie C e D, per
la prime tre fasce sono i seguenti:
- Esperienza professionale punti max 40 :
- anzianità nel profilo punti 1.5 per anno.
- anzianità in profilo diverso, stessa categoria e
stesso ruolo: punti 1 per anno
- anzianità in categoria inferiore o ruolo diverso
nella stessa categoria: punti 0,5 per anno
- Titoli punti max 30;
- Laurea punti 3
- Diploma di scuola media sup. punti 2
- Corsi di formazione e/o aggiornamento punti 7:
- corsi da 1 a 2 giorni punti 0,02
- corsi da 3 a 10 giorni punti 0.3
- corsi da 11 giorni ad i mese punti 1
- corsi da 1 mese a 6 mesi punti 1,5
- corsi annuali punti 2,5
-
I
corsi saranno valutati soltanto se inerenti al profilo o alla categoria
rivestita.
-
I
corsi senza esame finale sono valutati al 50%.
- Diplomi di specializzazione punti 6:
- durata di almeno 3 mesi punti 1.5
- durata di almeno 6 mesi punti 2,5
-
I
corsi saranno valutati soltanto se inerenti al profilo o alla categoria
rivestita.
-
I
corsi senza esame finale sono valutati al 50%.
- Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 4.
- Titoli non valutati nelle precedenti categorie
punti 3
- Produttività collettiva max punti 15
- Produttività individuale max punti
12
- I punteggi da assegnare alle categorie A e B, per
la quarta fascia, sono i seguenti:
- Esperienza professionale punti max 50 :
- anzianità nel profilo punti 1.5 per anno.
- anzianità in profilo diverso e stessa categoria
punti 1 per anno
- anzianità in categoria inferiore punti 0.75 per
anno
- Titoli punti max 15 come per i passaggi alle
fasce sottostanti
- Produttività collettiva max punti 15
- Produttività individuale max punti 20
- I punteggi da assegnare alle categorie C e D, per
la quarta fascia, sono i seguenti:
- Esperienza professionale punti max 30
- Titoli punti max 30 come per i passaggi 1^ 2^ 3^
fascia.
- Produttività collettiva max punti 10
- Produttività individuale max punti 25
- Attività di tutoraggio e/o ai neo assunti max
punti 5:punti 0.1 per mese.
-
I
passaggi di una fascia all’altra avvengono con decorrenza fissa: 1° gennaio di
ogni anno, a partire dal 1 gennaio 2000.
-
Il
numero dei dipendenti che annualmente acquisiscono la fascia economica
superiore, secondo i criteri dei commi precedenti, è stabilito in base alle
risorse disponibili nel fondo dell’art. 39 CCNL, definite dal presente CCIA
all’art. 33
-
Per
l’acquisizione di una ulteriore fascia retributiva i dipendenti devono
maturare un ulteriore biennio di esperienza professionale nel profilo e nella
categoria di inquadramento.
-
La
costituzione del fondo per la progressione economica decorre dal 1/1/98,
ferma restando l’attribuzione delle fasce economiche ai singoli dipendenti
solo dalla data di esecutività delle procedure selettive.
-
In
prima applicazione i 5 anni di anzianità di servizio previsti dall’articolo
19.2, comma 4, come requisito di accesso alle fasce si applicano solo
all’anzianità di servizio maturata nel profilo e nell’ex livello (ora
categoria) di attuale inquadramento.
Articolo 20
- Posizioni organizzative
20.1 - Finanziamento e descrizione delle
posizioni organizzative
-
Con
il presente accordo si prevede che le risorse di cui all’art.39 CCNL per le
posizioni organizzative siano pari a £. 200.000.000.
-
Le
risorse di cui al comma 1, derivate tanto dal CCNL che da risorse aggiuntive
aziendali, vengono attribuite ad un fondo denominato "fondo per le
posizioni organizzative", finalizzato ad erogare la retribuzione variabile di
posizione organizzativa dei dipendenti del comparto responsabili di
articolazione organizzativa complessa a cui il Direttore Generale
affida incarichi per i quali viene individuata la retribuzione variabile, sia
relativamente al premio per la qualità della prestazione individuale e per i
compensi della produttività collettiva, che di posizione organizzativa.
- L’entità del fondo di cui al comma 1 non si
storicizza, ma rimane collegata alla attribuzione individuale delle singole
posizioni organizzative; al singolo dipendente non può essere attribuita più
di una indennità di funzione legata alla posizione organizzativa.
-
La
retribuzione di posizione organizzativa va collegata all’effettivo livello di
responsabilità attribuito con l’incarico di funzione. I relativi importi vanno
determinati secondo i criteri di cui al presente accordo in modo da tenere
conto della diversità dell’impegno richiesto, degli obiettivi assegnati, del
grado di rilevanza e della collocazione istituzionale della struttura
assegnata nell’ambito dell’Azienda.
-
Per
dare risalto alle novità introdotte con l’art.21 del CCNL, le parti concordano
sulla attivazione di una specifica sessione di concertazione dove valutare
l’opportunità di istituire posizioni organizzative caratterizzate dalla
trasversalità delle strutture e/o attività coordinate, finalizzate a
valorizzare, in particolare, la categoria C del ruolo sanitario
-
Ai
soli fini della fissazione della retribuzione di posizione organizzativa
l’azienda attribuisce a ciascuna posizione di responsabilità
particolarmente complessa prevista nell’assetto organizzativo dell’Ente un
punteggio variabile fino a 100, fatta salva per i direttori di
dipartimento la possibilità di stipulare con il Direttore Generale un
contratto individuale secondo le modalità e i parametri previsti dal CCNL e
dal presente contratto integrativo.
-
Gli
incarichi, all'interno dei dipartimenti, di Responsabile di posizione
organizzativa, sono affidati direttamente dal Direttore Generale a
responsabili di articolazioni organizzative complesse preventivamente
individuate con atto deliberativo, scelti da una rosa, anche di più nomi,
proposta dal Direttore di Dipartimento secondo i criteri previsti dall’art.
21, comma 2 del CCNL.
- L’affidamento dell’incarico di Responsabile di area
organizzativa dipartimentale di processo di cui al Piano di riorganizzazione
aziendale già istituito o da istituire in futuro, avverrà da parte del
Direttore Generale con un parere di gradimento espresso dal Direttore del
Dipartimento per la Qualità Aziendale e dal Direttore del dipartimento
interessato.
- All’interno degli incarichi di posizione
organizzativa i valori economici da attribuire a ciascun responsabile
sono distribuiti nell’ambito delle seguenti fasce di valori:
a) da un
minimo di lire 6.000.000 annui fino ad un massimo di lire 18.000.000, per le
posizioni di responsabilità di strutture complesse, caratterizzate cioè
dalla presenza contestuale di più criteri e parametri di elevata consistenza,
tra quelli individuati dall’art. 20 del CCNL
20.2 - Criteri per la graduazione delle
posizioni organizzative
- L’Azienda, in base alla risultanza della
graduazione delle funzioni di responsabilità particolarmente complesse,
attribuisce ad ogni posizione un valore economico, previa concertazione con la
RSU e le OO.SS. rappresentative. Per valutare in modo equilibrato ed obiettivo
l’attribuzione dei punteggi si concorda di applicare la seguente tabella 1 in
cui i singoli criteri di cui all’art. 20 del CCNL sono valutati all’interno di
fattori che costituiscono il punto di riferimento applicativo, con il peso ivi
indicato:
TABELLA 1
Criteri art.20, comma 3,
ccnl |
Fattori |
Peso max |
Valutazione fattori |
Punti |
a) |
Autonomia della
posizione |
10 |
1°
grado
2° grado
3° grado |
1
5
10 |
b) e
c) |
Peculiarità, complessità e
specializzazione delle competenze |
15 |
1°
grado*
2° grado*
3° grado*
*da intrecciarsi con gli
ulteriori gradi a), b), c), a-1), b-1), c-1). |
1,5-9
9-11
12-15
|
a) e
d) |
Responsabilità con particolare
riferimento alla gestione del budget affidato |
25 |
1°
grado
2° grado
3° grado |
1-5
7-12
20-25 |
Integrazione al CCNL |
Complessità e peculiarità
organizzativa della struttura anche in riferimento all'innovazione
tecnologica |
22 |
1°
grado
2°grado
3° grado |
17
20
22 |
e) |
Finalità |
28 |
1°
grado
2° grado |
22
28 |
- Criterio a: livello di autonomia e responsabilità
della posizione anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni
dirigenziali sovraordinate;
- Criterio b: grado di specializzazione richiesta dai
compiti affidati;
- Criterio c: complessità delle competenze
attribuite;
- Criterio d: entità delle risorse umane, finanziarie
tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
- Criterio e: valenza strategica
della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.
VALUTAZIONE DEI VARI FATTORI E SOTTO
FATTORI
- Autonomia della posizione:
-
1°
grado: grado : riferita anche ad obiettivi e risorse di singole articolazioni
organizzative complesse
- 2°grado : riferita anche ad obiettivi e risorse di
articolazioni organizzative complesse multiple e differenziate
-
3°
grado: ampia, nei limiti degli indirizzi della direzione generale
- Peculiarità, complessità e specializzazione delle
competenze
-
1°
grado: specializzazione tecnico professionale di base idonea a svolgere i
compiti comuni dell’ attività in esame (competenza comune facilmente
interscambiabile nel processo operativo)
-
2°
grado: specializzazione tecnico-professionale correlata a compiti non comuni
dell’ attività in esame (competenza difficilmente interscambiabile nel
processo operativo)
-
3°
grado: specializzazione tecnico-professionale correlata a compiti
assolutamente non intercambiabili nel processo operativo.
-
Il
range di punteggio (tra minimo e massimo) di ogni grado è attribuito in base
alla valutazione dei seguenti sottofattori :
- grado a): competenza prevista per la gestione di
programmi i cui obiettivi e le cui procedure sono confinate all’interno di una
articolazione organizzativa e/o di limitato contenuto tecnico-scientifico;
- grado b): competenza prevista per la gestione di
programmi i cui obiettivi e le cui procedure coinvolgono più articolazioni
organizzative e/o di rilevante contenuto tecnico-scientifico o sociale;
- grado c): competenza prevista per la gestione di
programmi i cui obiettivi e le cui procedure interessano l’ intera azienda e/o
di altissimo contenuto tecnico scientifico o sociale ;
- grado a -1) : sono richieste limitate capacità
di innovazione ;
- grado b -1) : sono richieste buone capacità di
innovazione ;
- grado c -1) : sono richieste elevate capacità
di innovazione.
- Responsabilità con particolare riferimento alla
gestione del budget affidato
-
Il
range di punteggio tra minimo e massimo per i vari gradi è attribuito in base
alla consistenza della produzione delle entrate proprie e del budget
assegnato, rapportando al 100% il valore massimo della media di entrambi gli
indicatori riscontrata nella struttura a più alto valore sotto questo aspetto:
-
1°
grado: responsabilità degli obiettivi e dei risultati dell’attività propria e
dei collaboratori
- 2°grado: responsabilità degli obiettivi e dei
risultati di gruppi omogenei di operatori in rapporto al budget affidato
- 3°grado: responsabilità degli obiettivi e dei
risultati di gruppi differenziati di operatori in rapporto al budget affidato
- Complessità e peculiarità organizzativa della
struttura anche in riferimento all’innovazione tecnologica
-
1°
grado: bassa complessità (prestazioni ripetitive, modesta variabilità
ambientale, processi produttivi consolidati e rutinari, discreto livello di
differenziazione interna);
-
2°
grado: media complessità (prestazioni complesse, significativa pressione
ambientale, processi produttivi poco standardizzabili, significativa
differenziazione interna);
-
3°
grado: alta complessità (prestazioni complesse, forte pressione ambientale,
alta differenziazione interna).
- Finalità
-
1°
grado: finalità rilevante rispetto agli obiettivi istituzionali;
-
2°
grado: finalità strategica rispetto agli obiettivi istituzionali.
-
La
valutazione dei fattori e dei relativi punteggi di cui alla tabella 1
comportano le seguenti ricadute applicative sulle funzioni e strutture
individuate dal piano di riorganizzazione aziendale:
TABELLA 2
Fattori |
Valutazione fattori |
Funzioni e articolazioni
organizzative |
Punti |
1)
Autonomia della posizione |
1°
grado |
Altre funzioni (diverse dai gradi
2 e 3) |
1 |
|
2°
grado |
Resp. Area |
5 |
|
3°
grado |
Direttore Dipartimento |
10 |
2)
Peculiarità, complessità e specializzazione delle competenze ** |
1°
grado* |
Altre funzioni (diverse dai gradi
2 e 3) |
1,5-9 |
|
2°
grado* |
Resp. Area |
9-11 |
**
Il punteggio tra minimo e massimo è attribuito in base allo schema di
assegnazione di cui alla figura 1 |
3°
grado*
da intrecciarsi con gli
ulteriori gradi a),b),c),a-1),b-1),c-1) |
Direttore Dipartimento |
12-15 |
3)
Responsabilità con particolare riferimento alla gestione del budget
affidato. |
1°
grado |
Altre funzioni (diverse dai gradi
2 e 3) |
1-5* |
*il
punteggio tra minimo e massimo è attribuito in base alla consistenza delle
entrate proprie e del budget secondo lo schema di attribuzione di cui alla
figura 2 |
2°
grado |
Responsabile Area |
7-12* |
|
3°
grado |
Direttore di
Dipartimento |
20-25* |
4)
Complessità e peculiarità organizzativa della struttura anche in
riferimento all’innovazione tecnologica. |
1°
grado |
Dipartimento:
- Scienze Mediche
- Servizi
- Materno-infantile
- Risorse umane
- Risorse economiche
|
17 |
|
2°
grado |
Dipartimento:
- Qualità Aziendale
- Staff Direzione Sanitaria e Amministrativa
- Neuroscienze
- Malattie polmonari
- Beni e servizi
|
20
|
|
3°
grado |
Dipartimento:
- Cardioscienze
- DEA
- SES-118
- Scienze Chirurgiche
- Assistenza
- Ingegneria sanitaria
|
22 |
5)
Finalità |
1°
grado |
Dipartimento:
- Scienze Mediche
- Staff Direzione Sanitaria e amministrativa
- Servizi
- Materno-infantile
- Neuroscienze
- Malattie Polmonari
- Qualità aziendale
- Risorse umane
- Risorse economiche
- Beni e servizi
|
22
|
|
2°
grado |
Dipartimento:
- Cardioscienze
- Scienze Chirurgiche
- Assistenza
- Ingegneria sanitaria
- DEA
- SES-118
|
28 |
FIGURA 1 Fattore:
Peculiarità delle competenze e conoscenze operative e/o professionali
FUNZIONI |
SOTTOFATTORI |
VALUTAZIONE
SOTTOFATTORI |
PUNTI DA ATTRIBUIRE |
Altre funzioni (diverse dai gradi
2 e 3) |
Specializzazione |
Punti 0,5 1 2 3
|
A
livello dipartimentale |
|
Peculiarità competenze |
Punti 0,5 1 2 3 |
A
livello dipartimentale |
|
Complessità competenze |
Punti 0,5 1 2 3
|
A
livello dipartimentale |
Totale |
|
|
|
Resp. Area |
Specializzazione |
Punti* 3 3,5 |
*Nell’incarico individuale tra
dirigente e direttore generale |
|
Peculiarità competenze |
Punti* 3 3,5 |
*Nell’incarico individuale tra
dirigente e direttore generale |
|
Complessità competenze |
Punti* 3 4 |
*Nell’incarico individuale tra
dirigente e direttore generale |
Totale |
|
|
|
Dir.
Dipartimento |
Specializzazione |
Punti* 4 4,5 5 |
*Nell’incarico individuale tra
dirigente e direttore generale |
|
Peculiarità competenze |
Punti* 4 4,5 5 |
*Nell’incarico individuale tra
dirigente e direttore generale |
|
Complessità competenze |
Punti* 4 4,5 5 |
*Nell’incarico individuale tra
dirigente e direttore generale |
Totale |
|
|
|
FIGURA 2 Fattore:
Responsabilità con particolare riferimento alla gestione del budget
affidato
FUNZIONI |
SOTTOFATTORI |
VALUTAZIONE
SOTTOFATTORI |
PUNTI DA ATTRIBUIRE |
TOTALE |
Altre funzioni (diverse dai gradi
2 e 3) |
Tipologia dell’incarico |
1 2
3 4 5 |
A
livello dipartimentale |
|
Resp. Area |
Consistenza entrate proprie e
budget affidato |
Punti 7 8 9 10 11 12 |
Nell’incarico individuale tra
dirigente e direttore generale. |
|
Direttore Dipartimento |
Consistenza entrate proprie e
budget affidato |
Punti 20 21 22 23 24
25 |
Nell’incarico individuale tra
dirigente e direttore generale |
|
20.3 - Modalità di assegnazione dei
punteggi relativi alle posizioni organizzative
- Indipendentemente dai punti assegnati ad ogni
incarico nell’ambito di ciascun dipartimento, secondo i criteri precedenti di
cui al presente accordo, per i Direttori di Dipartimento e per gli incarichi
di direzione di articolazione organizzativa complessa considerati
particolarmente strategici, non superiori al 20% del totale, è demandata alla
diretta contrattazione tra Direttore Generale e Dirigente l’ammontare
aggiuntivo della parte variabile della retribuzione, fino ad un tetto massimo
che complessivamente non potrà superare, comunque, l'entità del fondo di cui
all'articolo 20.1, comma 2;
-
In
base alla griglia di valutazione delle posizioni definite dalle precedenti
tabelle e figure si costruisce il punteggio totale delle posizioni
organizzative secondo quanto previsto dal piano di riorganizzazione aziendale.
-
I
punteggi teorici relativi ai fattori 2) e 3) delle precedenti tabelle di cui
all'articolo 20.2, al cui interno vengono valutati gli specifici sottofattori
di cui alle Figure 1 e 2, saranno assegnati dal livello centrale ai singoli
dipartimenti.
- L’attribuzione specifica individuale ai singoli
dipendenti avverrà da parte del Direttore Generale, per le funzioni previste,
sulla base di una proposta motivata del direttore di dipartimento , mediante
una valutazione specifica dei vari sottofattori di cui alle figure 1 e 2
dell'articolo 20.2 ed in base ad un confronto preventivo "a cascata" tra
i
vari responsabili.
- L’attribuzione finale dei punteggi ai singoli
dipendenti è oggetto, su richiesta, di informazione alle OO.SS..
-
Il
valore retributivo teorico medio di ogni punto, per le posizioni organizzative
viene determinato dalla divisione del fondo relativo di cui sopra, sul totale
dei punti calcolati sulla dotazione organica di posizioni organizzative
approvata con atto deliberativo dell’Azienda.
-
Tale
valore muterà al mutare del numero del personale in servizio titolare delle
posizioni organizzative e nel momento della attribuzione individuale del range
di punteggio previsto per il fattore 2) e 3) di cui alla tabella 1 e 2
dell'articolo 20.2, nonché in base agli eventuali incrementi con risorse nuove
del fondo specifico.
-
Per
il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative si tiene
conto, rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere, della natura
e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali
posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza
acquisite, prendendo in considerazione il personale collocato nelle categorie
di cui al comma 2 dell’art. 21 del CCNL.
- L’affidamento e la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa sono disciplinati, per quanto non previsto dal
presente CCIA, dall’art. 21 del CCNL.
20.4 - Valutazione dei titolari di
posizione organizzativa
-
Per
la valutazione dei risultati conseguiti dai titolari di posizione
organizzativa, in relazione allo svolgimento degli incarichi affidati,
l’azienda definisce sistemi e meccanismi di valutazione fondati su indicatori
obiettivi, gestiti attraverso i servizi di controllo interno o il nucleo di
valutazione.
- L’Azienda determina in via preventiva i criteri che
informano i sistemi di valutazione secondo quanto previsto nel presente
articolo.
- Nella valutazione dei risultati conseguiti dai
titolari di posizione organizzativa cui sono stati affidati incarichi di
direzione di struttura, il nucleo di valutazione dovrà comunque considerare
l’operato degli stessi in correlazione con gli obiettivi da perseguire secondo
le direttive ricevute; in caso di incarico con affidamento di budget, la
correlazione deve tener conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali
rese effettivamente disponibili.
- Nello specifico le parti concordano che sono
criteri utili da valutare, variamente combinati e integrati secondo la
metodologia valutativa adottata:
- grado di conseguimento degli obiettivi assegnati
alla articolazione organizzativa di riferimento;
- capacità di analisi (capacità di analizzare i
problemi ed elaborare piani specifici a risorse invariate e a risorse
variabili):
- capacità di pianificazione e programmazione
(capacità di pianificare le attività legate a specifici incarichi ed indicarne
la schedulazione; capacità di programmare le attività tenendo conto dei costi
e della qualità delle stesse);
- capacità di gestione (capacità di rispettare e far
rispettare il programma di lavoro ed elaborare correttivi validi in caso di
eventuali ritardi; capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i
collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla
produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro
nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro,
in particolare il fondo per la qualità delle prestazione individuale e per la
produttività collettiva, capacità dimostrata nelle attività di vigilanza,
ispettive e di controllo, con particolare attenzione agli aspetti propri del
controllo di gestione);
- capacità di rispettare a far rispettare le regole e
i vincoli dall’organizzazione senza indurre formalismi e burocratisimi e
promuovendo la qualità dei servizi;
- capacità dimostrata nel gestire e promuovere le
innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e
la selezione, a tal fine, del personale;
- qualità dell’apporto personale specifico;
- capacità comunicative (rappresentare agli organismi
preposti i problemi e risolverli con il minimo possibile di comunicazioni
cartacee e/o atti burocratici; capacità di emanare direttive chiare ai
collaboratori e agli altri dirigenti con i punti cardine di ciò che va fatto);
- contributo all’integrazione tra diverse unità
operative/organizzative e servizi e all’adattamento al contesto di intervento,
anche in relazione alla gestione degli orari, emergenze, cambiamenti di
modalità operative.
-
I
servizi di controllo e/o il nucleo di valutazione, prima di procedere alla
definitiva formalizzazione di una eventuale valutazione non positiva,
acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del responsabile interessato,
anche assistito da una persona di fiducia.
- L’esito della valutazione periodica, di norma
annuale, è riportato nel fascicolo personale degli interessati. Dello stesso
si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi.
PARTE III
FLESSIBILITA’ E STRUTTURA DEL RAPPORTO
DI LAVORO
Articolo 21 - Articolazione dell’orario di lavoro
e flessibilità
- L’orario di lavoro ha un rapporto importante con il
piano occupazionale dell’Azienda e con l’istituto del lavoro straordinario.
- L’orario di lavoro del personale turnante nelle 24
ore si svolge , di norma, facendo riferimento al turno in quinta secondo
schemi che non producano orario straordinario.
- L’articolazione dell’orario per il personale di cui
al comma 2 si sviluppa, di norma, nel modo seguente: 7-14; 14-21;21-7 e,
comunque, esclusivamente, all’interno di tale schema generale.
-
La
durata massima di un turno di lavoro ordinario è fino a 10 ore.Il
prolungamento massimo fino alle 12 ore previsto dall’art. 26,comma 3, lettera
e) del CCNL, in caso di necessità inderogabili ed eccezionali di servizio, non
può, comunque costituire elemento di programmazione ordinaria dell’orario di
lavoro. In ogni caso la durata della prestazione lavorativa a qualsiasi titolo
prestata non potrà eccedere per più di due ore l’orario del turno di lavoro
ordinario.
-
In
deroga a quanto previsto dal comma 3 disposizioni diverse rispetto a quelle
previste nei precedenti commi possono essere decise in sede decentrata
dipartimentale, previa concertazione. La loro efficacia in ogni caso decorre
solo dal momento di ratifica da parte del Direttore Generale.
-
Per
il personale turnante di cui ai commi precedenti il conteggio del debito
orario viene effettuato su base annuale in modo da evitare picchi di rientri
obbligatori calcolati su base mensile. A tal fine il sistema informatico dovrà
riportare mensilmente il debito e/o il credito orario di ciascun dipendente in
modo da consentire una adeguata programmazione dei recuperi. Alla fine
dell’anno solare verrà comunque effettuato il conguaglio positivo o negativo
del debito orario.
- Nelle more della implementazione del sistema
informatico, secondo quanto previsto dal comma 6, dovrà essere portata a
termine la ricognitiva relativa a quanto, eventualmente, previsto dal comma 5.
-
Nei
servizi funzionanti sulle 12 ore e/o in servizi che, per efficienza degli
stessi e per le esigenze dell’utenza, debbono ampliare il proprio orario di
apertura e/o concentrare le attività in determinati picchi orari, i dirigenti
preposti, previa concertazione, possono prevedere la flessibilità oraria, ad
esclusione dei dipendenti inseriti nei turni H24 nelle strutture di degenza.
-
Al
personale che inoltra specifica richiesta, compatibilmente con le esigenze di
servizio, può essere concessa una flessibilità oraria di 30/60 minuti
sull’orario previsto.
-
Si
prevede una priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con
l’organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di
svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in
attività di volontariato ai sensi della legge 11/8/1991 n° 266.
Articolo 22 - Lavoro straordinario
-
La
riduzione dello straordinario nei limiti previsti dal CCNL dovrà essere
raggiunta tramite interventi organizzativi e strutturali (come la copertura
dell’organico) con un suo progressivo, graduale e corrispondente contenimento.
-
Il
suo utilizzo può avvenire solo per evenienze effettivamente eccezionali e non
può essere programmato per coprire le ordinarie esigenze di servizio.
-
Per
ciò che attiene il tetto massimo individuale di espletamento dello
straordinario, che non può essere in nessun caso superato, si rimanda
integralmente a quanto stabilito all' art. 34, commi 3 e 4, del CCNL .
-
Per
fronteggiare effettive e impreviste situazioni di eccezionalità e picchi di
attività non programmabili in ogni dipartimento e, a cascata, in ogni
struttura, viene costituito un fondo di ore straordinarie in base a quanto
previsto dall' art. 34, comma 3, del C.C.N.L..
-
Le
prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del
dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze
di servizio, nel mese successivo.
-
La
struttura in cui è collocato il controllo di gestione avrà il compito di
monitorare a cadenza quadrimestrale l’andamento dello straordinario per ogni
Dipartimento e singole strutture a verifica della coerenza con il budget
assegnato.
-
I
criteri di ripartizione del budget orario all’interno di ogni Dipartimento
sono oggetto di informazione alla RSU e alle OO.SS territoriali
rappresentative in sede decentrata dipartimentale.
-
Lo
straordinario verrà calcolato in automatico solo per quel personale turnante
che supera di 3 ore il normale turno di servizio; la permanenza in servizio
inferiore alle 3 ore non verrà calcolata dal sistema informatico, ma verrà
conteggiata e retribuita previa segnalazione sul tabulato e autorizzazione del
responsabile del servizio.
Articolo 23 - Indennità per particolari condizioni
di disagio, pericolo e danno
-
Al
personale operante in servizi attivati per almeno 12 ore giornaliere ed
effettivamente operanti su due turni, la relativa indennità viene corrisposta
per tutti i giorni di effettivo servizio ed i riposi compensativi in base ad
uno svolgimento di 5 pomeriggi mensili medi o comunque di almeno 52 pomeriggi
calcolati su base annua.
-
Al
personale operante in servizi attivati sulle 24 ore giornaliere ed
effettivamente operanti su tre turni, la relativa indennità viene corrisposta
per tutti i giorni di effettivo servizio, compresi i riposi compensativi, in
base ad uno svolgimento regolare del turno in quinta di cui all’art. 21, commi
2 e 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 21.
- L’indennità di cui all’art. 44, comma 6, lettere a)
e b) del CCNL 1994-1997 viene corrisposta al personale infermieristico
operante nelle seguenti strutture o mezzi:
- Centro Rianimazione Marchiafava
- Centro Rianimazione Spallanzani
- CMR, autoambulanze, automediche, motomediche ed
elicotteri
- Pronto Soccorso unificato, compreso il
pediatrico e l’ostetrico
- Medicina d’urgenza
- Chirurgia d’urgenza
- Terapia intensiva neonatale
- Patologia neonatale
- Terapia intensiva neurochirurgia
- Terapia intensiva cardiochirurgia
- UTIC
- Cardiologia subintensiva
- UTIPT
- Nefrologia e dialisi
- Camere operatorie
- Terapia intensiva Malattie polmonari
- STIRS
-
Al
personale operante in strutture di degenza riservate esclusivamente ad utenti
affetti da malattie infettive trasmissibili viene corrisposta l’indennità di
cui all’articolo 44, comma 6, lettera c) e comma 8, in base al profilo di
appartenenza, del CCNL 1994-1997.
- L’indennità di cui al comma 3 potrà essere
progressivamente estesa nelle strutture di cui alla dichiarazione congiunta n°
3, in base agli stessi criteri e modalità di cui ai commi 3 e 4 del successivo
articolo 25, nel caso che dopo il primo semestre di applicazione del presente
CCIA, nelle singole strutture vi sia stata una riduzione della spesa per
lavoro straordinario pari al doppio dei maggiori oneri derivati dalla
estensione della suddetta indennità.
Articolo 24 - Indennità per servizio notturno e
festivo
-
Al
personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore
notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di lire
4.500 lorde, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
-
Per
il servizio prestato per il giorno festivo compete una indennità di Lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà
dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di
durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due
ore.
- Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può
essere corrisposta al dipendente più di una indennità festiva.
Articolo 24 bis - Festività
1. Tutti i lavoratori devono
fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti
festività:
- Capodanno (1 gennaio)
- Epifania (6 gennaio)
- Anniversario della liberazione (25 aprile)
- Lunedì di Pasqua
- Festa del lavoro (1 maggio)
- Assunzione (15 agosto)
- Ognissanti (1 novembre)
- Immacolata (8 dicembre)
- Natale (25 dicembre)
-
S.
Stefano (26 dicembre)
1. In occasione delle suddette
festività coloro che per ragioni inerenti al servizio dovranno prestare la
propria opera avranno diritto comunque ad un corrispondente recupero da fruire
entro il mese successivo, fatte salve le esigenze di servizio.
2. E’ altresì considerata
giorno festivo per tutti i dipendenti dell’Azienda, compresi quelli in servizio
nel SES-118, la ricorrenza del Santo Patrono di Roma (29 giugno) purché
ricadente in giorno lavorativo.
Articolo 25 - Riduzione orario di
lavoro
-
Per
il personale operante nelle terapie intensive e rianimazioni di cui al comma 4
dell’articolo 23, nonché per gli operatori componenti gli equipaggi dei mezzi
di cui alla tabella del punto F) (compresi gli elicotteri e le eventuali
motomediche) del protocollo d’intesa relativo alla sessione di concertazione
sul SES-118, adibiti a regimi di orario articolato sul turno in quinta,
secondo quanto previsto dal precedente articolo 21, commi 2 e 3, e articolo
23, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente CCIA, viene
prevista,in via sperimentale, ai sensi dell’articolo 27 del CCNL, una
riduzione dell’orario di lavoro settimanale di un’ora; tale sperimentazione
verrà applicata anche a tutto il personale infermieristico turnante nelle 24
ore nelle strutture di degenza.
-
Per
effetto di quanto previsto dal comma precedente, l’orario di lavoro
settimanale per il personale ivi indicato è stabilito in 35 ore medie
settimanali.
-
I
maggiori oneri derivati dalla applicazione della suddetta contrazione oraria
dovranno essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro
straordinario nella struttura interessata. A tal fine la relativa spesa viene
contestualmente e proporzionalmente ridotta.
-
In
caso che entro il primo semestre dall’applicazione della riduzione dell’orario
di lavoro di cui sopra, non sia riscontrata una diminuzione del lavoro
straordinario secondo quanto previsto dal comma 3, viene ripristinato l’orario
di lavoro precedente, pari a 36 ore medie settimanali.
-
La
riduzione dell’orario di lavoro prevista, in via sperimentale, dal comma 1,
potrà essere progressivamente estesa, con gli stessi criteri e modalità di cui
ai commi precedenti, anche al personale delle restanti strutture non appena si
saranno reperite le risorse umane, a copertura della dotazione organica,
indispensabili per il raggiungimento di tale obiettivo e nel caso che dopo il
primo semestre di sperimentazione previsto dal comma 4, vi sia stata una
riduzione della spesa per lavoro straordinario, a livello aziendale, pari al
doppio dei maggiori oneri derivati dalla riduzione a 35 ore dell’orario
di lavoro settimanale.
Articolo 26 - Mensa
- Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei
giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alle particolare
articolazione dell’orario.
- L'Azienda garantisce il servizio di mensa o, in
mancanza, l’esercizio del diritto con modalità sostitutive.
-
Il
pasto va consumato di norma al di fuori e al termine dell’orario di lavoro e
non è comunque monetizzabile.
-
Per
il costo del pasto il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella
misura fissa di L. 2.000 per pasto.
-
Il
tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali
mezzi di controllo dell’orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Articolo 26 bis - Pausa mensa e/o per recupero
psico/fisico
-
I
dipendenti che hanno diritto alla mensa, in relazione alla particolare
articolazione dell’orario, consumano il pasto fuori e al termine dell’orario
di lavoro.
-
Il
tempo impiegato per il consumo del pasto e, comunque, per la pausa necessaria
per il recupero psico/fisico, pari a 30 minuti, viene conteggiato
automaticamente in detrazione dal sistema informatico di rilevazione
dell’orario.
-
In
caso che i dipendenti di cui al comma 1 non usufruiscano della pausa prevista
dal comma 2, i 30 minuti vanno rilevati e conteggiati manualmente dal
dirigente responsabile dell’articolazione organizzativa dove il dipendente
presta servizio non conteggiando in detrazione il tempo di cui sopra.
-
Per
le funzioni della commissione paritetica permanente per il controllo della
quali/quantità del servizio mensa si fa riferimento al successivo art. 36.
Articolo 26 tris - Entrata in vigore della parte III
del C.C.I.A.
- Tutte le innovazioni contenute nella Parte III del
presente CCIA (articoli da 21 a 26 bis) entrano in vigore dal momento di
implementazione ed adeguamento del sistema informatico che ne recepisce i
contenuti che avverrà non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente CCIA.
- Nelle more di quanto previsto dal comma precedente
la normazione dei relativi istituti fa riferimento a quanto previsto dal
precedente accordo decentrato aziendale.
Articolo 27 - Regolamento per la mobilità
interna
Articolo 27.1 -
Principi generali
-
Il
presente regolamento, fermo restando quanto previsto nel protocollo d’intesa
del 16/11/99 sulla materia, disciplina le procedure relative alla mobilità
all'interno dell'Azienda, compresa la mobilità da e verso il SES-118 ed
all'interno dello stesso Servizio 118 e delle sue articolazioni; ciò in attesa
della negoziazione a livello nazionale della materia prevista dall'art. 43 del
CCNL 1997-2001.
-
Ai
fini della mobilità le articolazioni organizzative Aziendali (strutture
semplici e complesse) sono suddivise nei seguenti raggruppamenti:
- Strutture definite di tipo standard (Area
dell’assistenza di base);
- Strutture definite di tipologia meno usurante (Area
dei servizi ambulatoriali);
- Strutture definite di elevato tenore tecnologico
e/o assistenziale e/o di particolare rilevanza aziendale;
- Strutture relative all’assistenza
ostetrico-pediatrica.
-
Le
assegnazioni dei neoassunti viene effettuata tenendo conto delle eventuali
domande di trasferimento presentate dai dipendenti già in servizio; in tal
senso si procederà mediante una valutazione comparata del curriculum formativo
e professionale in rapporto al posto da ricoprire, utilizzando la scheda di
valutazione di cui all’allegato 1.
-
Per
quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento al
DPR 384/84.
Articolo 27.2 -
Tipologia di mobilità
- L'istituto della mobilità riguarda:
-
La
mobilità per casi sociali;
-
La
mobilità per motivi di salute;
-
La
mobilità d'urgenza;
-
La
mobilità ordinaria.
Articolo 27.3 -
Mobilità per casi sociali
-
La
valutazione della mobilità per i casi sociali viene effettuata dal dirigente
della struttura, a cui il dipendente ha fatto formale richiesta debitamente
documentata; ciò al fine di tutelare la privacy del dipendente.
-
I
casi sociali sono quelli previsti dalla vigente normativa e cioè:
- Dipendenti vedovi/e separati/e, ragazze madri,
ragazzi padri con figli a carico fino all’età di anni 12;
- Dipendenti beneficiari della legge 104;
- Altre situazioni specificatamente previste dalla
normativa.
Articolo 27.3 bis
- Mobilità per motivi di salute
-
La
valutazione della mobilità per motivi di salute che ne limitino le capacità
lavorative, formalmente documentati, viene effettuata dal dirigente della
struttura, a cui il dipendente ha fatto formale richiesta; ciò al fine di
tutelare la privacy del dipendente.
Articolo 27.4 -
Mobilità d'urgenza
-
Nei
casi in cui nell'ambito dell'Azienda sia necessario soddisfare le esigenze
funzionali dei servizi a seguito di eventi contingenti e non prevedibili e
quindi nelle situazioni di emergenza-urgenza l’Azienda procede
alla copertura del posto in forma provvisoria secondo quanto previsto
dall'art. 11 comma 3, del DPR 384/90.
-
Nel
caso il posto si renda vacante in forma definitiva e non transitoria l’Azienda
dovrà entro 30 giorni attivare le procedure indicendo un avviso di
mobilità interna (locandina).
-
Il
dipendente comandato può ricoprire il posto assegnatogli d’urgenza per un
periodo non superiore ai giorni 30.
Articolo 27.5 -
Mobilità ordinaria
- L'istituto della mobilità ordinaria concerne
l'utilizzazione definitiva del personale in strutture dell'Azienda ubicate in
località diversa da quella della sede di assegnazione. Rientra in questa
fattispecie anche la mobilità interdipartimentale.
-
Allo
scopo di rendere la mobilità, oltre che una soluzione ai bisogni di minore
usura lavorativa dei dipendenti, anche una risposta alla logica dinamica del
lavoro aziendale si concorda di prevedere una distinta disciplina in base alla
categoria e ai diversi raggruppanti delle strutture di cui all’articolo 1,
comma 2.
-
In
tal senso la disciplina della mobilità ordinaria del personale del comparto
viene suddivisa nel modo seguente:
- Mobilità per la categoria A e B;
- Mobilità per la categoria C;
- Mobilità per la categoria D.
- Qualora un determinato posto non sia richiesto da
alcuno, l’Azienda provvederà all’assegnazione applicando i criteri del
presente accordo all’inverso.
Articolo 27.6 -
Mobilità ordinaria per le categorie A e B
-
Per
il personale inquadrato nelle categorie A e B si adotta per la mobilità
ordinaria relativa alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 1,
una selezione in base ai criteri di cui all’allegato 2.; per la mobilità
ordinaria relativa alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 1,
una selezione in base ai criteri di cui all’allegato 3.
-
Solo
per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS.
territoriali maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti
aggiuntivi che troveranno collocazione, con il relativo punteggio, già nella
stesura della locandina dell’avviso.
Articolo 27.7 -
Mobilità ordinaria per la categoria C
-
Per
il personale inquadrato nella categoria C si adotteranno avvisi di mobilità
articolati in base al profilo e al ruolo da ricoprire, previa informazione
alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative,
tenendo conto dei criteri di cui ai successivi commi.
-
Per
il personale dei ruoli non sanitari si adotta per la mobilità ordinaria una
selezione in base ai criteri di cui all’allegato 4.
-
Solo
per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS.
territoriali maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti
aggiuntivi che troveranno collocazione, con il relativo punteggio, già nella
stesura della locandina dell’avviso.
-
Per
il personale del ruolo sanitario e tecnico-sanitario si adotta per la mobilità
ordinaria relativa alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 1, una
selezione in base ai criteri di cui all’allegato 5; per la mobilità
ordinaria relativa alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 1,
una selezione mediante la valutazione comparata del curriculum
professionale integrata da un colloquio e/o prova pratica inerente la
specifica materia relativa alla professionalità necessaria per il posto da
ricoprire, anche al fine di verificare l’effettiva corrispondenza dei titoli
cartacei dichiarati e/o allegati, alla necessaria capacità operativa
nell’applicazione concreta degli stessi. La selezione deve comprendere anche
la valutazione comparata dei titoli con i criteri di cui all'allegato 7 del
presente regolamento.
-
Solo
per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS.
territoriali maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti
aggiuntivi che troveranno collocazione, con il relativo punteggio, già nella
stesura della locandina dell’avviso.
Articolo 27.8 -
Mobilità ordinaria per la categoria D
-
Per
il personale inquadrato nella categoria D si adotteranno avvisi di mobilità
articolati in base al profilo e al ruolo da ricoprire, previa informazione
alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative,
tenendo conto dei criteri di cui ai successivi commi.
-
Per
il personale dei ruoli non sanitari si adotta per la mobilità ordinaria una
selezione in base ai criteri di cui all’allegato 6.
-
Solo
per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS.
territoriali maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti
aggiuntivi che troveranno collocazione, con il relativo punteggio, già nella
stesura della locandina dell’avviso.
-
Per
il personale del ruolo sanitario e tecnico-sanitario si adotta per la mobilità
ordinaria relativa alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 1, una selezione
in base ai criteri di cui all’allegato 5; per la mobilità ordinaria relativa
alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 1, una selezione mediante la
valutazione comparata del curriculum professionale integrata da un colloquio
e/o prova pratica inerente la specifica materia relativa alla professionalità
necessaria per il posto da ricoprire, anche al fine di verificare l’effettiva
corrispondenza dei titoli cartacei dichiarati e/o allegati, alla necessaria
capacità operativa nell’applicazione concreta degli stessi. La selezione deve
comprendere anche la valutazione comparata dei titoli con i criteri di cui
all’allegato 7 del presente regolamento.
-
Solo
per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS.
territoriali maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti
aggiuntivi che troveranno collocazione, con il relativo punteggio, già nella
stesura della locandina dell’avviso.
Articolo 27.9 - Avviso
di mobilità
- L’Azienda deve fornire adeguata e tempestiva
informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante pubblicazione
di un Avviso interno
- L’Avviso deve contenere tutti gli elementi
identificativi del profilo, mestiere, settore relativi al posto da ricoprire.
I requisiti prescritti dall’allegato 1 del CCNL devono essere riportati
esattamente e per esteso. Qualora il citato allegato preveda titoli generici o
lasci discrezionalità alle Aziende nella previsione di un titolo, l’Avviso
deve contenere espressamente l’individuazione del titolo e le eventuali
equipollenze.
- L’Azienda si impegna a dare la massima diffusione
all’Avviso per l’ammissione alla selezione attraverso la pubblicazione dello
stesso all’Albo e presso i terminali marcatempo e con l’invio ai Dirigenti
delle diverse articolazioni aziendali interessati di copia del bando che deve
essere portata a conoscenza di tutto il personale assegnato potenzialmente
interessato. L’Avviso va trasmesso alla RSU e a tutte le Organizzazione
sindacali rappresentative presenti in Azienda.
Articolo 27.10 -
Requisiti di ammissione e presentazione delle domande
-
Per
l’ammissione alle selezioni gli aspiranti in possesso degli specifici
requisiti culturali e professionali previsti dall’allegato n. 1 dei CCNL,
devono presentare all’Ufficio indicato nell’Avviso – che ne rilascia apposita
ricevuta – entro 15 giorni dalla data di affissione all’Albo domanda redatta
in carta semplice completa delle seguenti indicazioni:
a)
Nome e cognome
b)
Data e luogo di nascita
c)
Profilo ed eventuale mestiere o settore di attività rivestito
d)
Centro di Responsabilità di appartenenza
e)
Selezione a cui si intende partecipare
f)
Indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria
comunicazione
-
Alla
domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, compilato in ogni sua
parte e debitamente sottoscritto in forma di autodichiarazione, l’apposito
foglio notizie predisposto dall’Azienda e facente parte integrante del bando
di selezione. Quanto dichiarato nel foglio notizie deve corrispondere
esattamente alla documentazione già in possesso dell’Azienda ovvero ad
eventuale altra documentazione di cui l'aspirante ha l'onere di indicare con
precisione i necessari riferimenti per l'acquisizione d'ufficio. La mancata
corrispondenza con la documentazione già in possesso o acquisita comporta
l’esclusione dalla selezione, ferma restando la responsabilità penale
eventualmente prevista in tali casi dalle vigenti disposizioni legislative.
Gli aspiranti alla selezione sono in ogni caso liberi di allegare alla domanda
la documentazione che ritengano opportuna agli effetti della valutazione. Per
le pubblicazioni si applicano le norme di cui al DPR 483/97.
Articolo 27.11 -
Esclusione dalle selezioni
1.
L’esclusione dalle
selezioni è adottata con provvedimento motivato del Dirigente responsabile da
notificare entro 15 giorni dalla sua adozione.
Articolo 27.12 -
Composizione delle commissioni
-
Le
commissioni per le selezioni sono nominate con atto del Direttore Generale e
sono composte da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente e da un
Segretario, individuati tra i Dirigenti Responsabili di struttura esperti per
materia e/o tra il personale del comparto qualora sia necessario per la
professionalità da selezionare e per la peculiarità del profilo.
-
Al
personale interno non va corrisposto alcuno specifico compenso.
-
Non
possono far parte delle commissioni coloro che ricoprono cariche politiche o
che siano rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali secondo
quanto previsto dall'articolo 36, comma 3 del D.Lgs 29/93 e successive
integrazioni e modificazioni.
Articolo 27.13 -
Modalità di espletamento
-
Per
le modalità di espletamento della selezione relativa all’Avviso di mobilità e
per la redazione dei verbali dei lavori, la Commissione si attiene ai principi
generali di cui al titolo I, capo II del DPR 483/97.
-
La
commissione deve in ogni caso garantire l’imparzialità, l’economicità e la
celerità dell’espletamento delle selezioni.
Articolo 27.14 -
Graduatoria
-
Al
termine delle selezioni verranno stilate apposite graduatorie per tutte le
categorie e i profili per le quali sono state indette. Il bando prevede le
modalità di pubblicizzazione delle graduatorie.
-
Le
graduatorie per la copertura di posti che si rendono vacanti a qualsiasi
titolo potranno essere utilizzate per scorrimento entro diciotto mesi dalla
loro approvazione, fatta salva la maggior durata prevista da norme di legge
per le graduatorie concorsuali.
Articolo 27.15 -
Utilizzazione della graduatoria per le esigenze del SES - 118
-
Per
consentire all'interno del SES-118 una mobilità del personale che tenga conto
della specificità di tale Servizio, la graduatoria di cui all'art. 14 verrà
utilizzata dando la precedenza ai dipendenti già operanti presso il medesimo
Servizio, sempre che il posto da ricoprire riguardi tale ambito di attività.
-
In
caso di rinuncia alla mobilità da parte dei dipendenti già in servizio nel
SES-118 si procederà alla copertura dei posti vacanti secondo l'ordine di
graduatoria con il personale operante nell'ambito dei Presidi Ospedalieri S
Camillo e Forlanini che hanno risposto all'Avviso di mobilità.
Articolo 27.16 -
Ricorsi
- Entro cinque giorni dalla pubblicizzazione delle
graduatorie, i candidati potranno ricorrere contro l’attribuzione del
punteggio relativo ai titoli inviando una memoria scritta alla commissione la
quale decide in via definitiva entro i cinque giorni successivi.
Articolo 27.17 - Pari
opportunità
-
In
qualunque fase di applicazione del presente regolamento deve essere reso
effettivo il rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
Articolo 27.18 -
Norma finale
-
Per
tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al CCNL e
ad ogni altra normativa riguardante la materia.
-
Il
presente regolamento può essere oggetto di modificazione o revisione qualora
se ne ravvisi la pubblica utilità e l’interesse per l’Azienda, previo
confronto con le OO.SS. e la RSU secondo le clausole previste dal CCNL.
PARTE IV
FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
Articolo 28 - Diritto allo studio
-
I
permessi, relativi al diritto allo studio, pari a 150 ore annue, qualora le
richieste superino il 3%, previsto dalla normativa vigente, del personale in
servizio presso l’Azienda all’inizio dell’anno, sono concessi nel seguente
ordine, ferma rimanendo la percentuale suddetta:
-
ai
dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi di scuola
media superiore;
-
ai
dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi relativi ai
profili del ruolo sanitario (anche di specializzazione, riconosciuti);
-
ai
dipendenti che frequentano l’ultimo anno del corso di studi, e se studenti
universitari o post universitari, abbiano superato gli esami negli anni
precedenti;
-
ai
dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso; successivamente quelli,
che nell’ordine, frequentano gli anni di corso ad esso anteriori, escluso il
primo;
- Nell’ambito di ciascuno nella fattispecie di cui al
comma 1, la precedenza è accordata nell’ordine, ai dipendenti che frequentino
corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post
universitari, sulla base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei
vari ruoli.
-
A
parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano
mai usufruito di detti permessi per lo stesso o per altro o per altro corso di
studi, e in caso di ulteriore parità secondo l’ordine decrescente di età.
-
Per
la concessione dei permessi al presente articolo, i dipendenti interessati
devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e
al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami
sostenuti.
-
Per
i dipendenti di cui alla lettera a) del comma 1, in caso di non superamento
degli esame di diploma sostenuto, perdono il beneficio per l’anno successivo.
-
Per
i dipendenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 le 150 ore accordate
sono ridotte proporzionalmente al numero degli esami non superati, previsto
dall’ordinamento degli studi del relativo corso per l’anno di riferimento.
-
In
applicazione dell’art. 5, comma 4, della L. 8/3/2000, n° 53, la percentuale
dei dipendenti che può usufruire dei congedi per la formazione previsti nella
citata legge, non può superare l’1%, calcolato sul personale in servizio
presso l’Azienda all’inizio dell’anno.
-
Per
quanto non compreso nel presente articolo si applicano le disposizioni di
legge in materia.
Articolo 29 - Formazione e aggiornamento
professionale
-
Al
fine di consentire la valorizzazione delle risorse umane e ribadendo
l’indirizzo già espresso nel Piano strategico aziendale, l’Azienda garantisce
una disponibilità di risorse ai fini del presente articolo nella misura non
inferiore a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 14/1995, in conformità a quanto contenuto sulla materia nel
Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997 sottoscritto dal
Governo con le OO.SS confederali.
-
Le
risorse di cui al comma 1 sono finalizzate allo svolgimento di percorsi di
formazione ed aggiornamento così suddivisi:
- Formazione e aggiornamento obbligatori relativi al
Piano di formazione strategico triennale (delibere n. 348/98 e 1740/98);
- Formazione e aggiornamento obbligatori e
facoltativi relativi a materie specialistiche professionali gestite dai
dipartimenti a cui è assegnato uno specifico budget ( delibera n. 788/99)
- Formazione e aggiornamento obbligatori e
facoltativi relativi a materie specialistiche specifiche gestite dai
dipartimenti centrali (Dipartimento Qualità, Dipartimento dell’Assistenza);
- Formazione e aggiornamento facoltativi volontari
passivi fornite dall’Azienda;
- Formazione e aggiornamento facoltativi attivi a
richiesta del dipendente con la fruizione di permessi per aggiornamento come
previsto dal CCNL;
- Formazione con esami finali selettivi legati al
sistema di classificazione verticale e/o orizzontale previsto per i profili di
cui agli articoli 16, 17 e 18 del presente CCIA ;
- Aggiornamento con esami finali selettivi volti a
far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in
relazione alle funzioni del profilo di inquadramento legato alla progressione
economica nelle fasce retributive.
- Aggiornamento e formazione per processi di
riqualificazione e riconversione legati alle sessioni di concertazione di cui
agli articoli …
- Nell’ambito delle previsioni di cui al comma 2,
l’Azienda ripartisce le risorse di cui al comma 1 in misura percentuale, in
base ai bisogni formativi di ogni singolo Dipartimento, assicurando che la
formazione non sia preclusa a nessuna categoria e sia estesa a un numero di
operatori crescente nel tempo.
PARTE V
TRATTAMENTO ECONOMICO E SISTEMI DI
FINANZIAMENTO
Articolo 30 - Fondo articolo 38, commi 1° e 2° del
CCNL relativo ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (1° fondo)
1. La sua composizione è data
dall’unificazione di :
a) £.
5.171.827.000 pari
all’ex fondo sullo straordinario consolidato al 31/12/1997 (Art. 43
CCNL).
b)
£.12.464.916.000 pari
all’ex fondo per particolari condizioni di disagio consolidato al
31/12/1997.
c)
£.7.183.363.000 (pari
alle quote relative al personale del SES-118 ricostruite in base alle
indicazioni della circolare della Regione Lazio n° 5448/56/58 del
21/10/99).
2. Quindi, alla stipula del
presente C.C.I.A, il Fondo è quantificato nella misura di
£.24.820.106.000
3. Dal 31/12/1999 tale fondo è
incrementato da :
a) £.
106.264.000 pari
all’0,06% del monte salari consolidato al 31/12/1997 al netto degli oneri
riflessi.
b) £. 33.230.000
pari all’0,06% del
monte salari consolidato al 31/12/1997 al netto degli oneri riflessi. Del
personale del SES-118.
4. Quindi, alla data del
31/12/1999, il Fondo dell’Azienda è quantificato nella misura di
£.24.959.600.000 decurtato di un importo corrispondente a 65 ore pro capite del
compenso per lavoro straordinario per ciascuno dei dipendenti incaricati di
posizione organizzativa ai sensi dell’art. 19, comma 3, lettera f) del presente
CCIA.
Articolo 31 - Fondo articolo 38, commi 3, 4, 5, 7
CCNL relativo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e
per il premio della qualità della prestazione individuale (2°
fondo)
1. La sua composizione è data
dall’unificazione di :
a) £. 358.044.290
pari all’ex fondo per
la qualità delle prestazioni individuali consolidato al 31/12/1997 (Art.
46).
b) £.
7.216.082.140 pari
all’ex fondo della produttività collettiva consolidato al 31/12/1997 (Art.
46)
c) £.
1.300.000.000 (vedi
Delibera n. 304 del 23/02/1999 relativa al personale del SES-118)
d) £. 8.874.126.430
Totale
2. Tale cifra viene
incrementata da :
a) £.
1.771.071.000 Per le
risorse aggiuntive, pari all’1% del monte salari consolidato al 31/12/1997
relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri in riferimento alla Deliberazione
Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 4 lettera b) CCNL).
b) £. 55.583.000
Pari all’1% del monte
salari relativo al personale del SES-118 in servizio all’1/1/98 in riferimento
alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 4 lettera b)
CCNL).
c) £.. 16.890.000
Per le risorse date
dall’Art. 43 della L. 449/97.
d) £.
256.188.983 Per i
risparmi sulla trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo
parziale.
e) £. 1.368.836.000 ½
risorse aggiuntive
regionali 1997/1998
f) £. 646.986.000
Residuo del fondo art.
39
f) Totale (anno 1998) £.
12.989.682.317
3. Per l’anno 1999 tale cifra
è rideterminata nel modo seguente:
a) £. 8.874.126.430
di cui al comma
1.
4. Tale cifra viene
incrementata da :
a) £.
1.826.654.404 Pari
all’1% del monte salari relativo ai presidi ospedalieri e al SES-118 consolidato
al 31/12/1997 in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38,
comma 4, lettera b) CCNL).
b) £.
1.826.654.404 Per le
risorse aggiuntive, pari all’1% del monte salari consolidato al 31/12/1997
relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri e del SES-118 in riferimento alla
Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 5 CCNL).
c) £
365.290.000 Per le
risorse aggiuntive, pari all’0,2 % del monte salari consolidato al 31/12/1997
relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri e del SES-118 in riferimento alla
Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 5 CCNL).
h) £.
599.141.228 Per i
risparmi sulla trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo
parziale.
i) £.
1.368.836.000 ½
risorse aggiuntive regionali 1998
l) £. 86.447.934
Residuo del fondo art.
39
m) £.
622.933.992 derivati
dagli avanzi riscontrati nel fondo dell’anno 1998 (integrabili da ulteriori
eventuali residui riscontrabili dopo il saldo definitivo del 1998 di aprile
2000).
n) Totale £.
15.530.084.892
- Quindi, alla stipula del presente C.C.I.A., fatto
salvo quanto previsto alla lettera m) del precedente comma, il II° Fondo per
l’anno 1999 è quantificato nella misura di £. 15.530.084.892
-
Per
il 2000 la cifra di cui al precedente comma 5 viene decurtata di:
£.
1.331.118.000 Pari al 15% delle risorse contrattuali di cui al comma 3 per
incrementare il III° Fondo (art. 39 CCNL e art. 32 CCIA) e incrementata di £.
100.000.000 derivata dalle risorse aziendali definite dalla deliberazione
2490/99 e 3449/99
-
Per
effetto di quanto previsto dal comma 6 il fondo disponibile per l’anno 2000 è
pari a £. 14.298.966.892
-
Il
fondo di cui ai precedenti commi 6 e 7 è incrementabile con i risparmi di
gestione da verificare a livello dipartimentale in sede di consuntivo rispetto
al budget affidato, secondo i criteri e le modalità previste dall’articolo 20,
commi 7 e 8, della deliberazione n° 3449/99.
Articolo 32 - Disciplina del trattamento
accessorio legato alla produttività collettiva e per il miglioramento dei
servizi nonché ai premi per la qualità della prestazione
individuale
PREMESSA
La difficile situazione
ambientale dell'Azienda, per ragioni dovute alla complessa opera di
ammodernamento e ristrutturazione, crea un oggettivo rallentamento della
funzionalità dei servizi e rende meno agevole lo svolgimento delle funzioni
proprie di ogni operatore. Inoltre tenendo conto che il presente accordo
interviene nel secondo semestre dell'anno in corso, le parti concordano
sull'esigenza che il sistema incentivante del personale debba essere
strettamente collegato alla realizzazione di programmi e di progetti per il
miglioramento dei servizi sia sul piano della quantità che su quello della
qualità. In altri termini l'obiettivo generale delle parti è quello di
realizzare un sistema che punti al miglioramento della performance dell'Azienda,
delle strutture semplici e complesse nonché dei singoli
operatori.
Articolo 32.1 -
Produttività collettiva ed individuale
1.La retribuzione di risultato
è strettamente correlata alla realizzazione di programmi e di progetti aventi
come obiettivo il raggiungimento dei risultati prefissati secondo le linee di
seguito indicate nel presente articolo che presuppongono la metodologia della
negoziazione per budget per ogni singolo centro di responsabilità che la
delibera n. 504/97 di riorganizzazione aziendale ha individuato nei dipartimenti
e nelle ulteriori articolazioni organizzative degli stessi, per le quali i
direttori e i comitati dei dipartimenti dovranno adottare "a cascata" analoga
metodologia.
2. A tal fine, fermo restando
quanto previsto dal CCNL 1998-2002, con il presente accordo si prevede che il
fondo per la retribuzione di risultato sia alimentato dalle seguenti
risorse:
- Risorse ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 4 del
vigente CCNL, definite dal precedente articolo 31
-
Le
risorse di cui al precedente punto a vengono decurtate di una quota pari al
15%, ai sensi del comma 7, articolo 38 CCNL, da utilizzare per finanziare il
fondo dell'art. 39 del CCNL medesimo come definito dal precedente .
c. Risorse ai sensi dell'art.
38, comma 5, del vigente CCNL, nella misura e con le modalità
previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 10/9/99 dalle OO.SS. Regionali
con la Regione Lazio che viene allegato al presente accordo e dall’articolo 31
del presente CCIA.
d. Risorse derivanti da
eventuali risparmi di gestione, definite nella delibera n° 2490/99 e
3449/99,pari per l’anno 2000 a lire 50.000.000.
e. Risorse derivate dalla
libera professione intramuraria pari ad una quota rimasta a saldo dell'Azienda
derivata dagli introiti delle attività svolte in costanza di ricovero ordinario
e\o in day hospital\surgery; l'ammontare di tale quota definita nella delibera
n° 2490/99 è pari per l’anno 2000 a lire 50.000.000.
f. Risorse derivanti dalle
attività relative alle eventuali prestazioni ambulatoriali erogate in regime
libero professionale d’equipe e\o aziendale che saranno specificamente indicate
in appositi allegati concordati nella apposita commissione mista già istituita
per l’applicazione della libera professione intramoenia, al fine di garantire il
rispetto dei tempi di attesa previsti dalla delibera della Giunta Regionale del
Lazio n. 5836 del 3 novembre 1998.
3. Le risorse di cui al comma
precedente, lettere d) ed e) sono al netto di quanto erogato ai dipendenti in
servizio nel turno notturno del 31/12/1999 e nel turno mattutino del 1/1/2000,
quantificate in lire 94.650.000, secondo quanto previsto dal punto 14 del
protocollo d’intesa del 17/12/1999 di cui all’allegato A.
4. Le risorse di cui alle
lettere e ed f e quelle derivanti da eventuali progetti e/o programmi speciali
di cui all’art. 20 della deliberazione 3449/99 saranno assegnate ai dipartimenti
e, a cascata, alle UU.OO., o altra articolazione organizzativa secondo le
modalità e i criteri ivi previsti in conformità alle previsioni contenute
nell’allegato 1 al presente articolo.
5. Le risorse di cui ai punti
a, b, c, d, saranno assegnate ai singoli dipartimenti e, a cascata, ad ogni
U.O., o altra articolazione organizzativa, calcolando per tutti lo stesso
pro-capite, riferito al personale in servizio utilizzando la somma delle quote
individuali previste per ogni addetto sulla base dei seguenti
parametri:
ex 3° livello - 137
ex 4° livello - 147
ex 5° livello - 151
ex 6° livello - 166
ex 7° livello - 194
ex 8° livello - 201
ex 8° l. bis - 228
6. Il fondo complessivo
derivante dalle risorse di cui al precedente comma 5, viene suddiviso in tre
quote; la prima, pari al 40% viene assegnata in base al raggiungimento degli
obiettivi indicati nei successivi commi del presente accordo (obiettivi: A e
B e B1; la seconda, pari al 40%, in base agli obiettivi specifici assegnati
al dirigente di ciascun Centro di Responsabilità da parte della Direzione
Generale, fatto salvo quanto previsto nella norma finale e di salvaguardia, art.
3, del presente accordo; la terza, pari al 20%, in base alla qualità della
prestazione individuale, cui corrispondere i premi previsti dalla lettera c),
comma 3, art. 38 CCNL.
7. La contrattazione degli
obiettivi viene formalizzata tra il Direttore Generale e Il Dirigente
Responsabile della struttura organizzativa. A ciascun Dirigente preposto alla
direzione del Centro di Responsabilità il Direttore Generale assegna, in
relazione agli obiettivi concordati, la quota di fondo di risultato come prima
definito.
8. I Dirigenti di ciascun
Centro di Responsabilità con la medesima procedura di negoziazione per budget
procedono all’assegnazione di obiettivi coerenti con quelli assegnati dal
Direttore Generale agli altri dirigenti e procedono successivamente ad informare
tutti i dipendenti.
9. La quota di salario di
risultato assegnato ai titolari di posizioni organizzative viene detratto a
monte dal budget del dipartimento di appartenenza. A tal fine viene destinata
per l'intera Azienda una quota che comunque non potrà superare lo 1% del
fondo totale; eventuali superamenti di tale tetto saranno reintegrati da risorse
aggiuntive aziendali che non graveranno sul fondo di cui all'art. 38 relativi al
presente istituto.
10. Il conseguimento e la
verifica dei risultati è oggetto di valutazione da parte del nucleo di
valutazione attraverso la definizione di griglie nelle quali siano apprezzabili,
il grado di raggiungimento dell’obiettivo (costruito per fasi), e l’apporto dei
dipendenti all’ottenimento dello stesso.
11. Tutti gli obiettivi di
seguito indicati hanno una ricaduta economica e\o di qualità in quanto inseriti
in un processo che deve tendere al pareggio del bilancio e al miglioramento
della soddisfazione del cliente esterno e\o interno. Pertanto la finalità
principale di ogni obiettivo è legata o all’aumento delle entrate o alla
riduzione dei costi, o ad entrambe, migliorando la qualità dei servizi
erogati.
12. Gli obiettivi proposti e i
relativi indicatori di verifica per l’anno 1999 sono i seguenti:
OBIETTIVO A = GENERALE AZIENDALE -
Miglioramento efficienza operativa dell’Azienda Ospedaliera con ottimizzazione
degli indicatori tradizionali.
OBIETTIVO B =
QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI
SERVIZI OSPEDALIERI.
OBIETTIVO
B1: QUALITA’
DELL’ATTIVITA’ E DEI SERVIZI EROGATI DAL SES-118
13. OBIETTIVO A: GENERALE
AZIENDALE
FONDO IMPEGNATO |
Pari
al 20% del fondo globale assegnato alle singole UU.OO. e/o
Servizi. |
PERSONALE INTERESSATO |
Tutto il personale del comparto
dell’azienda ospedaliera e del SES-118. Gli indici di riferimento vengono
valutati complessivamente facendo la media dei risultati di tutte le UU.OO
a livello dipartimentale o aziendale a seconda della collocazione dei
dipendenti nei singoli dipartimenti (sanitari o centrali). |
EROGAZIONE DEL FONDO: |
Il
fondo impegnato viene diviso in due quote semestrali; il 40% viene erogato
in forma di acconto, in caso di valutazione positiva dello stato di
avanzamento del progetto dopo il primo semestre; il residuo del fondo
viene erogato a verifica finale del raggiungimento dell’obiettivo e
proporzionalmente ad esso |
INDICATORI DI VERIFICA |
Per
la valutazione dell’obiettivo generale vengono utilizzati indicatori
tradizionali, in connessione con quelli adottati per il sistema dei DRG,
in base alle direttive della DGRL n. 2069 del 20\4\1999, considerato che
queste rappresentano una metodologia innovativa per misurare la
performance dell’azienda . |
Grado di raggiungimento degli
obiettivi programmati e criteri di misurazione
Tabella
13
INDICATORI |
PESO |
CRITERIO DI
MISURAZIONE
|
PERCENTUALE DI
RAGGIUNGIMENTO |
FATTORE DI IMPEDIMENTO AMBIENTALE
GENERALE |
PERCENTUALE
PONDERATA |
1.Miglioramento dell’indice del
peso medio per ricovero in day hospital |
20 |
Aumento del peso medio per
ricovero entro il 31.12.99 di almeno 0,1 rispetto al 1998 |
Si
No |
|
|
|
2.Miglioramento dell’indice del
peso medio per ricovero ordinario |
30 |
Aumento del peso medio per
ricovero entro il 31.12.99 di almeno 0,1 rispetto al 1998 |
Si
No |
|
|
|
3.FatturatoDRG per posto letto
ordinario /365 |
20 |
Raggiungimento livello di
eccellenza o miglioramento dei dati 1998 calcolati in
proporzione. |
Si
No
|
|
|
|
4.FatturatoDRG per posto letto in
day-hospital /365 |
30 |
Raggiungimento livello di
eccellenza o miglioramento dei dati 1998 calcolati in
proporzione. |
Si
No |
|
|
|
Nota 1: l’obiettivo si intende raggiunto
quando si dimostri che il risultato conseguito dall’U.O. fosse già a livello di
eccellenza nell’anno precedente, ovvero che il miglioramento, benché inferiore a
quanto previsto ha presentato livelli di miglioramento; si considerano livelli
di eccellenza gli indicatori rapportati ai dati medi regionali o nazionali di
UU.OO. della stessa specialità siti in ospedali di analoga complessità (di
provenienza dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale, dal Ministero della
Sanità o da Società scientifiche); in mancanza, il livello di eccellenza preso a
riferimento è quello migliore aziendale.
Nota 2: il fattore di impedimento ambientale
generale sarà calcolato in base ai seguenti parametri:
-
20%
di bonus per tutte le UU.OO. in considerazione delle generalizzate difficoltà
causate alla loro operatività dalle opere di ristrutturazione in corso e dalla
fase critica di reingegnerizzazione aziendale prevista per il 99-2000;
- tempi di chiusura prolungata di attività, in
proporzione diretta all’annualità per ogni singolo servizio.
14. OBIETTIVO
B:
QUALITA’ DELLE
PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI IN OSPEDALE
FONDO IMPEGNATO |
Pari
al 20% del fondo globale assegnato alle singole UU.OO. e/o
Servizi. |
PERSONALE INTERESSATO |
Tutto il personale del comparto
dell’Azienda ad esclusione del SES-118 a cui si applica l'obiettivo B1.
|
EROGAZIONE DEL FONDO |
Il
fondo impegnato viene diviso in due quote semestrali; il 40% viene erogato
in forma di acconto, in caso di valutazione positiva dello stato di
avanzamento del progetto dopo il primo semestre; il residuo del fondo
viene erogato a verifica finale del raggiungimento dell’obiettivo e
proporzionalmente ad esso |
INDICATORI DI VERIFICA |
AREA
AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE
- Soddisfazione del cliente esterno e\o interno
- Qualità dei risultati complessivi di
dipartimento e\o aziendali
- Miglioramento dei processi
- Presenza in servizio
AREA
SANITARIA
- Soddisfazione del cliente esterno e\o interno
- Miglioramento dei processi
- Riduzione dei tempi di refertazione degli
esami diagnostici
- Presenza in servizio
|
Grado di raggiungimento
degli obiettivi programmati e criteri di misurazione
Tabella
14
INDICATORI |
PESO |
CRITERIO DI
MISURAZIONE |
PERCENTUALE DI
RAGGIUNGIMENTO |
FATTORE DI IMPEDIMENTO AMBIENTALE
SPECIFICO *** |
PERCENTUALE
PONDERATA |
AREA AMMINISTRATIVA, TECNICA E
PROFESSIONALE
1. Indagine sulla
qualità percepita |
50 |
Soddisfazione cliente interno
e/o esterno: >60% |
Si
No |
|
|
|
2.
Qualità delle prestazioni |
10 |
Media dipartimentale e\o
aziendale degli indicatori di qualità complessivi previsti per la
dirigenza medica, sanitaria e del comparto. |
|
|
|
|
3.
Effettuazione di una valutazione di un processo all’interno
dell’articolazione organizzativa con conseguente proposta di
miglioramento |
20 |
Descrizione del processo e di una
proposta di miglioramento degli effetti dello stesso |
Si
No |
|
|
|
4.
Presenza in servizio |
20 |
Report semestrale attestante il
rispetto della media prevista. |
Si
No |
|
|
|
AREA SANITARIA**
1. Indagine sulla
qualità percepita |
40 |
Soddisfazione cliente:
>60% |
Si
No |
|
|
|
2.
Effettuazione di una valutazione di un processo all’interno
dell’articolazione organizzativa con conseguente proposta di
miglioramento |
20 |
Descrizione del processo e di una
proposta di miglioramento degli effetti dello stesso |
Si
No |
|
|
|
3.
Presenza in servizio |
20 |
Report semestrale attestante il
rispetto della media prevista. |
Si
No |
|
|
|
4. Riduzione dei tempi di
refertazione e/o di attesa degli esami diagnostici |
20 |
Riduzione del 10% rispetto alla
media aziendale riferita al 1998 v. nota * |
Si
No |
|
|
|
*Nota 1: il parametro si
intende soddisfatto se il tempo di attesa rispettasse già nel 98 il parametro
regionale o fosse già eseguito in tempo reale
**Nota 2: per i dipendenti
sanitari operanti nel e per il Servizio di Prevenzione e Protezione si applicano
gli indicatori dei dipendenti non sanitari;
*** Nota 3: Il fattore di
impedimento ambientale specifico sarà calcolato per ciascuna struttura in modo
direttamente proporzionale alla percentuale di mancato raggiungimento
dell'obiettivo da parte dei relativi dirigenti.
15. OBIETTIVO
B1: QUALITA’
DELL’ATTIVITA’ E DEI SERVIZI EROGATI DAL SES-118
FONDO IMPEGNATO |
Pari
al 20% del fondo globale assegnato alle singole UU.OO. e/o
Servizi. |
PERSONALE INTERESSATO |
Tutto il personale del
SES-118. |
EROGAZIONE DEL FONDO |
Il
fondo impegnato viene diviso in due quote semestrali; il 40% viene erogato
in forma di acconto, in caso di valutazione positiva dello stato di
avanzamento del progetto dopo il primo semestre; il residuo del fondo
viene erogato a verifica finale del raggiungimento dell’obiettivo e
proporzionalmente ad esso |
INDICATORI DI VERIFICA |
- Qualità del filtro sanitario in Centrale
Operativa: tra i compiti istituzionali del 118 è prevista la scelta del
mezzo di soccorso adeguato alla gravità dell’evento. La
razionalizzazione dei criteri di scelta rappresenta, oltre che garanzia
di maggior efficacia al sistema, anche elemento di efficienza in termini
di costo/beneficio e migliore utilizzo delle risorse.
- Soddisfazione del cliente esterno e\o interno
- Miglioramento dei processi
- Presenza in servizio
|
Grado di raggiungimento
degli obiettivi programmati e criteri di misurazione
Tabella
15
INDICATORI |
PESO |
CRITERIO DI
MISURAZIONE |
PERCENTUALE DI
RAGGIUNGIMENTO |
FATTORE DI IMPEDIMENTO AMBIENTALE
SPECIFICO ** |
PERCENTUALE
PONDERATA |
1.
Introduzione e valutazione di qualità del filtro sanitario in
C.O. |
20 |
Indagine valutativa di efficacia
in postazione campione: codice di gravità C.O versus scheda
mezzo |
Si
No |
|
|
|
2.
Indagine sulla qualità percepita |
40 |
Soddisfazione cliente
>60% |
Si
No |
|
|
|
3.
Effettuazione di una valutazione di un processo all’interno
dell’articolazione organizzativa con conseguente proposta di
miglioramento. |
20 |
Descrizione del processo e di una
proposta di miglioramento degli effetti dello stesso |
Si
No |
|
|
|
4.
Presenza in servizio |
20 |
Report semestrale attestante il
rispetto della media prevista. |
Si
No |
|
|
|
** Il fattore di impedimento
ambientale sarà calcolato per ciascuna struttura in modo direttamente
proporzionale alla percentuale di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte
dei relativi dirigenti.
16. Per le UU.OO. e\o Servizi
in cui gli indicatori degli obiettivi generali B e B1 dovessero essere, in tutto
o in parte, di difficile individuazione, saranno applicate le medie generali e\o
dipartimentali.
************
17. Per gli obiettivi
specifici di unità operativa\Servizio e\o dipartimentali a cui è assegnato il
40% del fondo di cui al comma 5, le parti concordano sulle seguenti linee guida
che a livello decentrato dipartimentale dovranno essere inserite in una tabella
valutativa per la gestione dei criteri e dei pesi di loro competenza
:
Implementazione contabilità
per centri di costo;
Riduzione tempi di attesa
ambulatoriali tenendo conto del livello di produttività massima per ogni singolo
servizio definito dalla Direzione Sanitaria;
Controllo di qualità della
SDO;
Implementazione contabilità
per centri di costo;
Gestione dei ricoveri urgenti
all'interno dell'Azienda;
Riduzione degenza
preoperatoria;
Introduzione di tecniche e
metodiche assistenziali innovative nel campo infermieristico ed ostetrico,
tecnico sanitario e riabilitativo;
Uso appropriato dei presidi
sanitari;
Riduzione degli straordinari
con ottimizzazione e razionalizzazione dell’uso delle risorse umane, anche
mediante una diversa organizzazione del lavoro;
Riunioni di lavoro periodiche
per la pianificazione e programmazione del lavoro utili alla condivisione ed
assegnazione dei piani di lavoro nonché alla produzione di linee guida e
protocolli assistenziali riscontrabili oggettivamente;
Svolgimento di conferenze di
servizio;
Miglioramento del confort
alberghiero.
18. In riferimento
all’obiettivo relativo al contenimento delle spese per il lavoro straordinario,
così come previsto dall'art. 34 del CCNL, si concorda che lo stesso dovrà
contestualmente prevedere da parte dell’Azienda:
- individuazione di chiare direttive in merito alla
riorganizzazione del lavoro che determini una riduzione del ricorso allo
straordinario;
- responsabilizzazione dei dirigenti in merito
all’attuazione di quanto indicato in precedenza.
19. I compensi di cui al comma
6, nonché la differenziazione degli stessi, saranno attribuiti dal dirigente
responsabile, con riguardo alla collocazione organizzativa e professionale dei
dipendenti interessati e della funzionalità della loro partecipazione ai singoli
progetti ed obiettivi assegnati e al grado di partecipazione individuale nel
raggiungimento degli obiettivi stessi. Gli obiettivi assegnati saranno
preventivamente illustrati dal dirigente. L’attribuzione degli obiettivi ai
singoli o gruppi ed il connesso incentivo economico, determinati con atto
motivato, sono comunicati ai singoli dipendenti.
20. I criteri generali di
valutazione della produttività e dei risultati sono oggetto di contrattazione
decentrata dipartimentale tenendo conto delle caratteristiche degli obiettivi,
in modo da garantire la selettività della erogazione dei compensi ai dipendenti
ed il loro effettivo carattere incentivante.
21. Per i premi relativi alla
qualità della prestazione individuale gli indicatori di verifica,
indipendentemente dal ruolo di appartenenza sono i seguenti: precisione e
qualità delle prestazioni svolte, capacità di adattamento operativo al contesto
di intervento, alle esigenze di flessibilità e alla gestione di cambiamenti
organizzativi, orientamento all’utenza e alla collaborazione all’interno del
proprio servizio e tra servizi diversi, capacità organizzativa e di proposizione
di soluzioni innovative, presenza in servizio secondo il seguente schema di
misurazione dei criteri e di ponderazione degli stessi:
Grado di raggiungimento
degli obiettivi programmati e criteri di misurazione
INDICATORE |
PESO |
CRITERI DI MISURAZIONE
|
PERCENTUALE DI
RAGGIUNGIMENTO |
PERCENTUALE
PONDERATA |
1.
Precisione e qualità delle prestazioni svolte |
30 |
Report semestrale del dirigente
attestante il grado di aderenza all’obiettivo posto |
Si
No |
|
|
2.
Capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze
di flessibilità, alla gestione di cambiamenti organizzativi e di
proposizione di soluzioni innovative |
25 |
Report semestrale del dirigente
attestante il grado di aderenza all’obiettivo posto |
Si
No |
|
|
3.
Orientamento all’utenza e alla collaborazione all’interno del proprio
servizio e tra servizi diversi |
15 |
Report semestrale del dirigente
attestante il grado di aderenza all’obiettivo posto |
Si
No |
|
|
4.
Presenza in servizio |
30 |
Report semestrale attestante il
rispetto della media prevista |
Si
No |
|
|
22. In riferimento
all'indicatore "presenza in servizio" previsto negli obiettivi di cui al
presente articolo si concorda sulle seguenti modalità di calcolo:
- quota massima, pari al 100% del salario spettante
per tale indicatore, attribuita a 247 presenze annuali, ovvero 195 presenze
effettive per quanti operano su 5 giorni/settimana;
- penalizzazione dello 0,65% per ogni giornata di
assenza, non considerando come tale:
- riposo compensativo;
- congedo ordinario aggiuntivo(rischio radiologico);
- congedo ordinario residuo anno precedente;
- assenza per maternità relativamente al periodo di
astensione obbligatoria previsto dalla L. 1204/71;
- permessi di cui all'art.33, commi 2 e 3 della L.
104/92;
- permessi sindacali nei limiti e nelle modalità
previste dagli articoli 10,11 e 12 del CCNQ del 7/10/98 sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali;
- comando per formazione o aggiornamento
obbligatorio.
23. Le risorse non attribuite
ai singoli operatori per mancanza del raggiungimento totale degli obiettivi sono
ridistribuite tra coloro che nella stessa struttura di appartenenza avranno
ottenuto un valore superiore all'80%.
24. Nel caso che in una o più
strutture dipartimentali nessun operatore raggiunga una percentuale di
raggiungimento superiore a quanto previsto nel comma 23, le risorse residue
saranno ridistribuite nelle altre strutture dello stesso dipartimento o, in
mancanza, in altri dipartimenti, che
abbiano conseguito un raggiungimento degli obiettivi superiore
all'80%.
Articolo 32. 2 -
Responsabilità dei dirigenti
1. L’erogazione degli acconti
e del saldo nei tempi previsti è condizionata dal rispetto, da parte dei
dirigenti delle U.O. e dei Servizi, nonché dei Direttori di Dipartimento, per la
parte di rispettiva competenza, della puntualità dei tempi di comunicazione
degli adempimenti previsti dai progetti di cui al presente accordo al Nucleo di
valutazione, collocato all’interno del Dipartimento della Qualità aziendale,
secondo quanto previsto dalla delibera n. 1401 del 9/7/98.
2. Il Nucleo di valutazione
dovrà valutare il grado di conseguimento dei risultati raggiunti.
3. Il mancato rispetto da
parte dei dirigenti preposti degli adempimenti di cui sopra costituisce elemento
di valutazione ai sensi dell’art. 59 del CCNL del contratto della dirigenza
medica e dell’art. 57 del contratto della dirigenza amministrativa,
professionale, sanitaria e tecnica.
Articolo 32.3 - Norme
finali e di salvaguardia
- L’intera materia relativa alla produttività
collettiva ed individuale viene regolamentata dal presente accordo a partire
dalla data di sottoscrizione dello stesso.
- Perdono pertanto efficacia e sono da considerarsi
abrogati i precedenti accordi sulla stessa materia di cui al Contratto
integrativo aziendale sottoscritto dalle Parti in data 24.9.1998 o comunque in
contrasto con il presente accordo.
-
In
caso di risorse aggiuntive o comunque destinate o da destinare al presente
istituto, sia di provenienza aziendale, che regionale e nazionale, le stesse
andranno ad implementare il fondo di cui al presente accordo ed impegnate
nell’anno solare di riferimento. Rientrano in tale fattispecie anche gli
eventuali avanzi aziendali di fondi destinati alla produttività collettiva e\o
individuale relativi agli anni precedenti e non utilizzati.
-
Il
presente accordo sarà immediatamente comunicato, per la sua applicazione, a
tutti i dirigenti al fine degli adempimenti di loro competenza. Tali
adempimenti rientrano nella responsabilità dei dirigenti di cui all’art. 2 del
presente accordo.
- Riguardo all’Area Sanitaria e Tecnico-sanitaria per
gli indicatori relativi il parere dei Dirigenti del Servizio infermieristico e
tecnico-sanitario, ad ogni livello di articolazione organizzativa, sono
vincolanti ai fini della distribuzione dei compensi di cui al presente
articolo.
-
Alla
fine di ogni anno le parti si incontreranno per valutare eventuali fattori di
impedimento ambientale che abbiano, oggettivamente, penalizzato in modo
particolare specifiche strutture.
-
In
caso di mancata attribuzione e relativa informazione dei dipendenti sugli
obiettivi specifici di cui al comma 17 dell'art. 1 del presente accordo da
parte dei dirigenti, l'erogazione del fondo relativo alla produttività
collettiva, pari all'80% del totale, avverrà in base alla percentuale di
raggiungimento calcolata sugli obiettivi A, di cui al comma 13, B di cui al
comma 14 e B1 di cui al comma 15 dell'art. 32.1 del presente accordo.
-
Per
il primo semestre 1999, visto il ritardo con cui si individuano gli obiettivi
da raggiungere per l'intero anno, in deroga a quanto previsto dal presente
accordo, si concorda quanto segue:
- Erogazione di un acconto, fatto salvo quanto già
erogato nel 1999 a tal fine, calcolato sull'80% delle risorse del fondo art.
38 del CCNL di cui al comma 2, lettera a. dell'art. 32.1 del presente accordo;
-
Per
la valutazione dello stato di avanzamento dei progetti su cui corrispondere
l'acconto, si concorda di prendere a riferimento la percentuale media di
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. obiettivo A: Generale Aziendale,
relativo all'anno 1998 previsto nei contratti integrativi della dirigenza
sanitaria; 2. obiettivi B e B1 del presente accordo relativamente ai soli
indicatori riguardanti: l'effettuazione di una valutazione di un processo
all'interno dell' articolazione organizzativa con conseguente proposta di
miglioramento dello stesso; presenza in servizio.
- Entro il primo trimestre di ogni anno le parti si
incontreranno per valutare la consistenza e l'utilizzazione delle risorse di
cui al fondo disciplinato dal presente accordo.
Articolo 33 - Fondo articolo 39 del CCNL relativo
alle fasce retributive, alle posizioni organizzative, alla parte comune dell’ex
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale
specifica (3° fondo)
1. La sua composizione per il
1998 è data da :
a) £. 13.067.122.750
pari alla differenza
annuale tra i valori economici attribuiti al personale e lo stipendio tabellare
iniziale della categoria d’appartenenza. Sono inglobati nel fondo anche gli
assegni ad personam nei valori economici attribuiti al personale per il calcolo
della differenza e i valori delle indennità dell’art. 30, comma 5 (indennità
specifica).
b)
£.12.420.136.750 SPESO
ANNO 1998
c)
£.646.986.000
DIFFERENZA [£.351.196.737 - £.295.789.263 (pari agli importi del personale
cessato)]
2. Quindi, alla stipula del
presente C.C.I.A. , la disponibilità del Fondo di cui al presente articolo è
quantificato nella misura di £.295.789.263
3. La sua composizione per il
1999 è data da :
a) £. 13.067.122.750
pari alla differenza
annuale tra i valori economici attribuiti al personale e lo stipendio tabellare
iniziale della categoria d’appartenenza. Sono inglobati nel fondo anche gli
assegni ad personam nei valori economici attribuiti al personale per il calcolo
della differenza e i valori delle indennità dell’art. 30, comma 5 (indennità
specifica).
b)
£.12.980.674.816 SPESO
ANNO 1999
c) £. 86.447.934
DIFFERENZA
- Alla stipula del presente C.C.I.A. , la
disponibilità del Fondo di cui al presente articolo è quantificato nella
misura di £. 363.361.602, pari agli importi del personale cessato dal servizio
dal 1/1/99 al 31/12/99.
-
La
sua composizione per il 2000 è data da : £. 13.067.122.750
incrementata:
a) £. 1.434.568.000
Pari allo 0,81% del
monte salari consolidato al 31/12/1997 pari a £. 177.107.140.449
b) £
106.050.000 Per le
indennità infermieristiche che i lavoratori e le lavoratrici, in servizio alla
data del 31/12/1999 avrebbero maturato al raggiungimento dell’anzianità di
servizio.
c) £. 295.789.263
Incremento riportato
da anno 1998
d) £. 363.361.602
Pari agli importi del
personale cessato dal servizio dal 1/1/1999 al 31/12/99
e) £. 150.000.000 Pari alle risorse
aggiuntive aziendali definite dalla delibera n° 2490/99
f) £. 1.331.118.964
Pari al 15% del 2° fondo (art. 31, comma 1)
g) £. 735.379.693
Pari al 15% dei
minori oneri derivati dalla riduzione stabile della dotazione organica di posti
di coadiutori amministrativi di cui all’art. 17 bis (detratta la maggiore
spesa derivata dalla riconversione degli stessi e dalla copertura dall’esterno
dei nuovi posti di assistente amministrativo).
h) £………………
derivate dall’applicazione del comma 4,
lettera b) del citato art. 39 del CCNL, in previsione di quanto già concordato
(SES-118) ed eventualmente da concordare nelle successive sessioni di
concertazione;
i) £……………….
provenienti dal fondo
di cui all’art. 38 per effetto dell’assorbimento nell’indennità di funzione del
compenso per la lavoro straordinario pari a 65 ore pro capite annue per ogni
posizione organizzativa attribuita a decorrere dalla data di
attribuzione.
6. Pertanto alla stipula del
presente CCIA, fatto salvo quanto previsto dalla lettera h) e i) del precedente
comma 5, il fondo complessivo di cui al presente articolo è pari a £.
17.483.390.272.
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Articolo 34 - Norme transitorie e finali
dell’inquadramento economico
-
In
caso di passaggio orizzontale di profilo di cui al comma 3 dell’art.17 del
CCNL vigente, il dipendente conserva la fascia retributiva in godimento,
comprendendo in questa anche l’indennità di qualificazione professionale di
cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 45 del CCNL 1994-1997.
-
La
norma di garanzia di cui al comma precedente opera solo per i passaggi
avvenuti a decorrere dal 1/1/1998, data di entrata in vigore del nuovo CCNL
1998-2001, ancorchè gli stessi passaggi si riferiscano all’applicazione
dell’art. 17 del DPR 384/90 per i quali il medesimo art. 17 del DPR citato non
prevedeva tale garanzia.
Articolo 35 - Fuori qualifica
-
La
conclusione del processo relativo alla nuova classificazione del personale
introdotto con gli articoli 16, 17 e 18 del presente CCIA è propedeutico alla
quantificazione e, quindi, alla individuazione dei cosiddetti "fuori
qualifica".
-
Le
parti concordano che entro la vigenza dell’attuale CCNL venga definitivamente
abolito il metodo fino ad oggi utilizzato e che ha prodotto il fenomeno dei
fuori qualifica.
- Dalla firma del presente accordo non verranno più
incaricati dipendenti a svolgere prestazioni non di competenza al profilo
rivestito.
-
Per
ciò che attiene l’applicazione dell’articolo 16 del DPR 384/90 si provvederà
comunque all’inquadramento del personale previa individuazione ed,
eventualmente, riconversione di posti della attuale dotazione organica.
- L’Azienda acquisiti gli atti relativi ai lavori
della commissione paritetica all’uopo istituita sul personale cosiddetto fuori
qualifica, procederà con:
- pubblicazione dell’elenco del personale che
effettivamente, ai sensi di legge, è stato utilizzato in mansioni diverse,
consentendo eventuali ricorsi;
-
ai
fini di cui alla precedente lettera a) si considera utilizzazione in mansioni
diverse solo in costanza delle seguenti condizioni:
- validazione dal parte del dirigente preposto;
- esistenza del posto vacante in pianta organica;
- possesso del dipendente dei requisiti per l’accesso
dall’esterno e/o interno al posto ricoperto ai sensi dell’allegato 1 al CCNL
1998-2001.
- approvazione di delibera di presa d’atto ed invio
della stessa alla Regione Lazio con richiesta di risorse aggiuntive.
-
Per
ciò che attiene l’applicazione dell’articolo 17 del DPR 384/90 si procederà
esclusivamente in base alle necessità legate alla riorganizzazione dei servizi
approvata dall’Azienda solo dopo l’applicazione di tutti gli istituti previsti
dal presente CCIA.
-
Al
personale che si trova nelle condizioni, previste dalle norme, di svolgimento
di mansioni superiori, va riconosciuto il periodo svolto ai fini dei concorsi
interni, come previsto dal CCNL e dal presente CCIA.
Articolo 36 - Commissioni paritetiche –
osservatori
1. Le commissioni paritetiche
hanno il compito di supportare la contrattazione e la concertazione attraverso
le funzioni proprie che sono:
- Raccolta dati che l’Azienda è tenuta a fornire;
- Promuovere iniziative atte ad accrescere le
conoscenze tra i lavoratori, le lavoratrici e gli utenti su tematiche
proprie alla Commissione.
2. Le Commissioni ed
Osservatori da avviare sono a livello dipartimentale:
- commissione per la definizione dei carichi di
lavoro, per i percorsi di Qualità e per l’ottimizzazione dei servizi;
- commissione per l’individualizzazione dei
percorsi di formazione e di aggiornamento del personale;
3. Le Commissioni ed
Osservatori da avviare sono a livello centrale:
- Commissione permanente per il controllo della
quali/quantità del servizio mensa
- Osservatorio per la verifica sull’andamento dello
straordinario e della riduzione dell’orario;
- Osservatorio sul 118.
Articolo 37 - Comitato per le pari
opportunità
1.
In applicazione
delle normative vigenti, il Comitato per le pari opportunità in seno all’Azienda
S. Camillo Forlanini, al di là della mera attuazione al dettato normativo di cui
alla legge 10 aprile 1991 n° 125, si adopererà per una concreta delle iniziative
concernenti le pari opportunità in ogni struttura dell’Azienda Ospedaliera anche
attraverso il rilevamento e la costante attuazione alle problematiche aziendali
ed esercitando funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento per
l’applicazione delle proposte idonee a raggiungere il loro superamento.
37.1 - Compiti
1. Il comitato, all’interno
dell’Azienda, svolge i seguenti compiti:
a) Promuovere iniziative volte
a dare attuazione a risoluzioni e Direttive dell’Unione Europea per
l’affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone e per rimuovere
comportamenti lesivi delle libertà personali ivi compresi quelli relativi alle
molestie sessuali;
b) Fornisce, attraverso una
relazione annuale, informazioni circa le condizioni delle lavoratrici
all’interno dell’Azienda ed in particolare sulla situazione occupazionale in
relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla
partecipazione ai processi formativi;
c) Raccoglie dati, attraverso
indagini conoscitive, ricerche ed analisi, relativi alle materie di propria
competenza.
37.2 - Finalità
1. Nel rispetto delle finalità
generali stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti, il Comitato per
le pari opportunità si prefigge di:
a) Elaborare e proporre
programmi di intervento sulla base di indagini conoscitive;
b) Migliorare la qualità del
lavoro delle donne proponendo degli strumenti per ridurre eventuali ostacoli
allo sviluppo professionale e alla professione di carriera e favorire
l’effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che
tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla
famiglia;
c) Promuovere incontri con
gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti
interessati;
d) Pubblicizzare tra le
lavoratrici e i lavoratori dell’Azienda l’attività svolta dal Comitato ed i
risultati emersi;
ed inoltre
favorire:
l’accesso ai corsi di
formazione professionale e le modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini
del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti
professionali, nei passaggi interni nel sistema classificatorio;
la flessibilità degli orari di
lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del
part-time;
i processi di
mobilità;
le iniziative divulgative atte
ad accrescere conoscenza e consapevolezza su tematiche aziendali e generali, in
un rapporto di interscambio con le altre amministrazioni, gruppi, associazioni,
OO.SS.;
idonee iniziative per i
necessari contatti con altri comitati,
37.3 - Composizione
a.
Il Comitato è
presieduto da un rappresentante dell’Azienda ed è costituito da un componente
designato da ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL del comparto
sanità 1998/2001 ed un pari numero di rappresentanti dell’Azienda.
b.
Il presidente
designa un vicepresidente.
c.
Per ogni componete
effettivo è previsto un componente supplente.
d.
Gli organismi
rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione del nuovo comitato.
e.
I componenti
possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
f.
Il Presidente
richiederà all’Amministrazione la sostituzione dei componenti che non avranno
partecipato a più di tre riunioni ordinarie consecutive del Comitato.
Articolo 38 - Esternalizzazioni
-
Per
l’assegnazione di attività aziendali a soggetti esterni le parti
concluderanno la fase concertativa dopo la stipula del presente
contratto, premettendo che i dipendenti interessati, dovranno rimanere
remunerati dall’Azienda stessa.
Articolo 39 - Patrocinio del
dipendente
- L’Azienda Ospedaliera, nella tutela dei propri
diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di
responsabilità penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti connessi
all’espletamento del servizio e all’adempimento delle compiti d’ufficio,
assicurerà al dipendente la difesa tecnica innanzi all’Autorità Giudiziaria
penale, dando mandato a professionisti con i quali l’amministrazione si
impegna a stipulare specifica convenzione.
-
Le
competenze a titolo di onorari professionali spettanti ai summenzionati
professionisti, verranno erogate dall’azienda, fatta salva ed impregiudicata
la facoltà per la medesima di recuperare quanto corrisposto in rivalsa,
allorché il dipendente dovesse all’esito processuale, risultare condannato per
i reati ascritti con sentenza passata in giudicato.
-
Le
disposizioni precedenti non trovano applicazione per tutti i procedimenti
penali promossi d’ufficio dagli Organi giudiziari requirenti che individuino
l’azienda nella veste di parte lesa.
- Resterà in ogni caso fatta salva ed impregiudicata
per l’azienda, la facoltà di costituirsi parte civile nei relativi
procedimenti penali promossi a carico dei propri dipendenti.
-
Nei
procedimenti per responsabilità civile verso terzi, in cui l’azienda è
convenuta in virtù del rapporto di immedesimazione organica con i propri
dipendenti ex art. 28 Cost., il dipendente verrà assistito e difeso dai legali
dell’Ufficio legale aziendale. Anche in tale procedimenti, è fatta salva ed
impregiudicata la facoltà dell’azienda, di agire in rivalsa nei confronti dei
responsabili, in caso di soccombenza per dolo o colpa grave accertata con
sentenza passata in giudicato.
Articolo 40 - Indumenti di lavoro
-
Al
personale durante il servizio è fatto obbligo indossare indumenti di lavoro
idonei e calzature appropriate in relazione al tipo attività svolta e secondo
la normativa vigente (Dlg 626/94).
- L’Azienda con propri oneri fornisce gli indumenti
di lavoro per ogni singolo dipendente cambiando gli stessi con cadenza
periodica o, in caso di eventuale usura, prima della sostituzione
prevista.
Articolo 41 - Circolo ricreativo
-
Le
parti concordano di costituire un circolo culturale e ricreativo aziendale per
soddisfare i bisogni di cultura, sport, ricreazione e tempo libero dei
dipendenti dell’Azienda S. Camillo – Forlanini e SES 118, ai sensi dell’art.11
legge 300/70,
-
A
tal fine la RSU e le OO.SS rappresentative individueranno un apposito comitato
promotore.
PARTE VII
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI
SCIOPERO
Articolo 42 - Servizi Pubblici
essenziali
-
Ai
sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi
pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio
Sanitario Nazionale sono i seguenti:
- assistenza sanitaria;
- igiene e sanità pubblica;
- protezione civile;
- distribuzione di energia, gestione e manutenzione
di impianti tecnologici;
- erogazione di assegni e di indennità con funzioni
di sostentamento.
- Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma
1 e garantita, con le modalità di cui all’art. 2, la continuità delle seguenti
prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza
sanitaria:
A1)Assistenza
d’urgenza:
- pronto soccorso, medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti o ad
altra attività non rinviabile legata alla L. 194 sull'interruzione volontaria
della gravidanza;
- medicina neonatale;
- servizi del SES-118 (ambulanze), compreso
eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.
Alle
suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo
delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i
servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.
A2)
Assistenza ordinaria:
- servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia
sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unita spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in
atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone
interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap
mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati;
-
nido
e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni
indispensabili.
A3)
Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:
- servizio di portineria sufficiente a garantire
l’accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie
utilizzate nell’ente, assicurino la comunicazione all’interno ed esterno dello
stesso;
- servizi di cucina: preparazione delle diete
speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine,
servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle
persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai
luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti
speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la
legislazione vigente;
- servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni
che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e territoriali
nonché quelle referendarie.
B) Igiene e sanità
pubblica:
- referti, denunce, certificazioni ed attività
connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali.
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie
infettive;
- referti, denunce, certificazioni ed attività
connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.
C) Protezione
civile:
- attività previste nei piani di protezione civile da
svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria,
anche nei giorni festivi.
D) Distribuzione di energia,
gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
- attività connesse alla funzionalità degli impianti
tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informativi ecc.) necessari
per l’espletamento delle prestazioni suindicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli
impianti.
E) Erogazione di assegni e di
indennità con funzioni di sostentamento:
- servizio del personale limitatamente all’erogazione
degli emolumenti retributivi ed alla compilazione ed al controllo delle
distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di
legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia
proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale per l’intera
giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni
mese.
Articolo 43 - Contrattazione decentrata e
contingenti di personale
-
Al
fine di cui all’articolo 1 sono individuati, per le diverse qualifiche e
professionalità addette ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di
personale che sono esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante il presente
contratto stipulato ai sensi dell’articolo 45, commi 1, 4 ed 8 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
-
Ai
sensi del comma 1 si individuano i seguenti contigenti:
Dipartimenti
Sanitari
Per tutte quelle attività di
cui all’art. 42, comma 2, lettera A1, dovrà essere mantenuto in servizio il
contingente del personale normalmente impegnato nel turno di lavoro
Servizio di Farmacia:
funzionamento analogo
al turno festivo
Per tutte le U.O. di
degenza non comprese nell’assistenza sanitaria d’urgenza:
n° 1infermiere ogni 20 p.l.,
circa
n° 1 ausiliario ogni 20 p.l.,
circa
n° 1 caposala ogni 80 p.l.,
circa
Dip.to Ingegneria
Ospedaliera
Operai elettricisti: 4 di
mattina, 2 di pomeriggio, 2 di notte
" " idraulici: 2 di mattina, 1
di pomeriggio, 1 di notte
" " ascensoristi: 2 di
mattina, 2 di pomeriggio, 2 di notte
" " elettromeccanici: 1 di
mattina, 1 di pomeriggio, 1 di notte
Conduttori di caldaia: secondo
i turni programmati
n° 1collaboratore
esperto(geometra, perito industriale o ingegnere)
n° 2 assistenti
tecnici
n° 4 amministrativi
n° 1 operatore tecnico addetto
ai gas medicali, per turno
C.E.D.
n° 2 programmatori
n° 1 operatore tecnico
Tutti gli addetti nel caso in
cui l'astensione dal lavoro sia stabilita tra il 5 ed il 15 del mese
Dip.to Risorse
Umane
n° 2 amministrativi per
l'erogazione degli emolumenti retributivi e per il versamento dei
contributi previdenziali, per
l'astensione dal lavoro tra il 5 ed il 15 del mese
U. O. Trattamento Economico
Ufficio competenze fisse: 1
collaboratore amministrativo
1 assistente
amministrativo
Ufficio competenze diverse: 2
assistenti amministrativi
Ufficio gestione ritenute: 1
collaboratore coordinatore
1 assistente
amministrativo
Ufficio gestione trattenute: 1
collaboratore amministrativo
U. O. Stato
Giuridico
Ufficio competenze accessorie:
3 assistenti amministrativi
8 coadiutori
amministrativi
Dip.to Acquisizione Beni e
Servizi
Servizio di portineria solo
per le sedi perimetrali: 1 unità per turno diurno
1 unità per turno
notturno
Servizio telefonico: 2 unità
per turno per ogni centralino
Servizio di cucina: 35 unità
suddivise nei due turni
Servizio Magazzino Alimentari:
1consegnatario e 2 dispensieri
per ciascun magazzino(solo
mattina)
Servizio Trasporto Interno: 2
autisti per turno, per trasporto malati osp.le Forlanini
2 carrellisti per turno, per
trasporto vitto
2 carrellisti per turno, per
trasporto malati osp.le San Camillo
-
In
conformità di quanto previsto al comma 2, i dirigenti responsabili del
funzionamento dei singoli servizi, ufficio sedi di lavoro, in occasione di
ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi
del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti
all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati
dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle
organizzazioni sindacali locali, alla RSU ed ai singoli interessati, entro il
quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale
individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni
indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d’urgenza" di cui alla
lettera A1) dell’articolo 1, va mantenuto in servizio il personale del ruolo
sanitario e tecnico normalmente impiegato durante il turno in cui viene
effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle
altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non
superiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni
normalmente garantite in tali giorni.
- Nelle more della definizione dei contratti di cui
al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le
prestazioni di cui all’articolo 1, anche attraverso i contingenti già
individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
Articolo 44 - Modalità di effettuazione degli
scioperi
-
Le
strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che
coinvolgono i servizi di cui all’art. 1, sono tenute a darne comunicazione
alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni,
precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di
revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
-
La
proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve
essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze
regionali o con le singole aziende ed enti deve essere comunicata alle
amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi
resi all’utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di
stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area
interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità
dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse
amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca dello sciopero.
-
In
considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del
carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle
azioni di sciopero sono cosi articolati:
-
il
primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle
strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera
giornata (24 ore);
-
gli
scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48
ore consecutive;
-
gli
scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un
unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno;
- intervallo minimo fra un’azione di sciopero e
l’altra di ciascuna organizzazione sindacale, di almeno dodici giorni;
- garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole
aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni
individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di
sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome,
ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie
di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal
lavoro.
Inoltre, le azioni di sciopero non
saranno effettuate:
-
nel
mese di agosto;
-
nei
giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
-
nei
giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
-
Gli
scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di
calamità naturali.
Articolo 45 - Procedure di raffreddamento e di
conciliazione
-
Il
contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per
il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
- Durante l’esperimento dei tentativi di
conciliazione, le amministrazioni si astengono dall’adottare iniziative
pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.
Articolo 46 - Sanzioni
-
In
caso di inosservanza delle disposizioni di cui a11a legge 12 giugno 1990, n.
146 e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9
della predetta legge n. 146.
Articolo 47 - Applicabilità
-
Le
norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle
politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di
comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di
indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa
dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi
dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 1
In riferimento alla esatta
interpretazione del comma 8 dell’articolo 39 del CCNL, le parti concordano di
inoltrare un apposito quesito all’ARAN del cui esito prenderanno
atto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 2
Con riferimento all’articolo
35 del presente CCIA, per il personale fuori qualifica che svolge mansioni di
profilo e categoria, afferenti al ruolo sanitario, non immediatamente superiori
rispetto a quelle di inquadramento, le parti concordano sulla necessità di
esperire ogni utile tentativo previsto dalla normativa al fine della
ricollocazione del suddetto personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 3
Fermo restando quanto sarà
all’uopo concordato in sede di concertazione per il SES – 118, in riferimento al
comma 6 dell’articolo 23 le parti si impegnano a prendere in considerazione
prioritariamente, per il personale infermieristico e del ruolo sanitario, le
strutture e le attività legati all’interventistica e all’emergenza, per i giorni
di effettivo ed esclusivo coinvolgimento nella erogazione delle prestazioni
correlate alle attività sopraindicate.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 4
Dopo il primo semestre di
applicazione del presente accordo, le parti verificheranno l’esito della
sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro di cui all’art.
25.
In quella sede, in base a
quanto previsto dal citato articolo, comma 4, le parti valuteranno l’opportunità
di introdurre, per il personale infermieristico turnante nelle 24 ore nelle
strutture di degenza e smontante in uscita, nell’orario di servizio, un
conteggio forfetario di 15 minuti necessari alla trasmissione verbale delle
consegne, idonea ad una migliore qualità dell’assistenza erogata ai
degenti.
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