AZIENDA OSPEDALIERA

SAN CAMILLO - FORLANINI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

1998-2001

COMPARTO SANITA’

SOMMARIO:

PREMESSA

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 
Articolo 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del C.C.I.A.

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Articolo 3 - Premessa 
Articolo 4 - Finalità
 
Articolo 5 - Informazione
 

Articolo 5 / 5.1 - Informazione preventiva 
Articolo 5 / 5.2 - Informazione successiva

Articolo 6 - Concertazione

Articolo 6 / 6.1 - Materie oggetto di contrattazione 

Articolo 7 - Modalità del confronto sindacale 
Articolo 8 - Stipula contratto integrativo
 
Articolo 9 - Procedure di raffreddamento dei conflitti
 
Articolo 10 - Commissioni bilaterali
 
Articolo 11 - Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali
 
Articolo 12 - Permessi sindacali retribuiti
 
Articolo 13 - Esercizio delle libertà sindacali
 
Articolo 14 - Assemblee
 

Articolo 15 - Norme finali

PARTE II

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 16 - Sistema classificatorio 
Articolo 17 - Integrazione su sistema classificatorio
 

Articolo 18 - Regolamento per i passaggi interni nel sistema di classificazione

Articolo 18 / 18.1 - Oggetto e destinatari 
Articolo 18 / 18.2 - Norma di principio
 
Articolo 18 / 18.3 - Bando di selezione
 
Articolo 18 / 18.4 - Requisiti di ammissione e presentazione delle domande
 
Articolo 18 / 18.5 - Esclusione dalle selezioni
 
Articolo 18 / 18.6 - Composizione delle commissioni
 
Articolo 18 / 18.7 - Criteri di selezione
 
Articolo 18 / 18.8 - Modalità di espletamento
 
Articolo 18 / 18.9 - Criteri generali per la valutazione delle prove selettive e dei titoli
 
Articolo 18 / 18.9.1 - Criteri generali per la valutazione dei titoli per i passaggi che interessano le categorie a e b
 
Articolo 18 / 18.9.2 - Criteri generali per la valutazione dei titoli per i passaggi che interessano le categorie c e d
 
Articolo 18 / 18.10 - Valutazione delle prove selettive
 
Articolo 18 / 18.11 - Passaggi orizzontali
 
Articolo 18 / 18.11.1 - Passaggi diagonali
 
Articolo 18 / 18.12 - Graduatoria
 
Articolo 18 / 18.13 - Immissione in servizio
 
Articolo 18 / 18.14 - Ricorsi
 
Articolo 18 / 18.15 - Pari opportunità
 
Articolo 18 / 18.16 - Norma di raccordo con i concorsi pubblici
 

Articolo 18 / 18.17 - Norma finale

Articolo 19 - Sviluppo professionale

Articolo 19.1 - Norma di principio 
Articolo 19.2 - Progressione economica per fasce

Articolo 20 - Posizioni organizzative

Articolo 20 / 20.1 - Finanziamento e descrizione delle posizioni organizzative 
Articolo 20 / 20.2 - Criteri per la graduazione delle posizioni organizzative
 
VALUTAZIONE DEI VARI FATTORI E SOTTOFATTORI
 
Articolo 20 / 20.3 - Modalità di assegnazione dei punteggi relativi alle posizioni organizzative
 

Articolo 20 / 20.4 - Valutazione dei titolari di posizione organizzativa

PARTE III

FLESSIBILITÀ E STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 21 - Articolazione dell’orario di lavoro e flessibilità 
Articolo 22 - Lavoro straordinario
 
Articolo 23 - Indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo e danno
 
Articolo 24 - Indennità per servizio notturno e festivo
 
Articolo 24 bis - Festività
 
Articolo 25 - Riduzione orario di lavoro
 
Articolo 26 - Mensa
 
Articolo 26 bis - Pausa mensa e/o per recupero psico/fisico
 
Articolo 26 tris - Entrata in vigore della parte III del C.C.I.A

Articolo 27 - Regolamento per la mobilità interna
 

Articolo 27 / 27.1 - Principi generali 
Articolo 27 / 27.2 - Tipologia di mobilità

Articolo 27 / 27.3 - Mobilità per casi sociali
 
Articolo 27 / 27.3 bis - Mobilità per motivi di salute 
Articolo 27 / 27.4 - Mobilità d'urgenza
 
Articolo 27 / 27.5 - Mobilità ordinaria
 
Articolo 27 / 27.6 - Mobilità ordinaria per le categorie a e b
 
Articolo 27 / 27.7 - Mobilità ordinaria per la categoria c
 
Articolo 27 / 27.8 - Mobilità ordinaria per la categoria d
 
Articolo 27 / 27.9 - Avviso di mobilità
 
Articolo 27 / 27.10 - Requisiti di ammissione e presentazione delle domande
 
Articolo 27 / 27.11 - Esclusione dalle selezioni
 
Articolo 27 / 27.12 - Composizione delle commissioni
 
Articolo 27 / 27.13 - Modalità di espletamento
 
Articolo 27 / 27.14 - Graduatoria
 
Articolo 27 / 27.15 - Utilizzazione della graduatoria per le esigenze del SES - 118
 
Articolo 27 / 27.16 - Ricorsi
 
Articolo 27 / 27.17 - Pari opportunità
 

Articolo 27 / 27.18 - Norma finale

ALLEGATO 1 
ALLEGATO 2
 
ALLEGATO 3
 
ALLEGATO 4
 
ALLEGATO 5
 
ALLEGATO 6
 

ALLEGATO 7

PARTE IV

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Articolo 28 - Diritto allo studio 
Articolo 29 - Formazione e aggiornamento professionale

PARTE V

TRATTAMENTO ECONOMICO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO

Articolo 30 - Fondo articolo 38, commi 1° e 2° del CCNL relativo ai compensi per lavoro straordinario e per   la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (1° fondo)
Articolo 31 - Fondo articolo 38, commi 3, 4, 5, 7 CCNL relativo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazione individuale (2° fondo)

Articolo 32 - Disciplina del trattamento accessorio legato alla produttivita’ collettiva e per il miglioramento dei servizi nonche' ai premi per la qualita' della prestazione individuale

Articolo 32 / 32.1 - Produttività collettiva ed individuale 
tabella 13
 - tabella 14 - tabella 15 
Articolo 32 / 32. 2 - Responsabilità dei dirigenti
 
Articolo 32 / 32.3 - Norme finali e di salvaguardia
 

ALLEGATO 1

Articolo 33 - Fondo articolo 39 del CCNL relativo alle fasce retributive, alle posizioni organizzative, alla parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica (3° fondo)

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34 - Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico 
Articolo 35 - Fuori qualifica
 
Articolo 36 - Commissioni paritetiche – Osservatori
 
Articolo 37 - Comitato per le pari opportunità
 

 

Articolo 37 / 37.1 - Compiti 
Articolo 37 / 37.2 -  Finalità
 

Articolo 37 / 37.3 - Composizione

Articolo 38 - Esternalizzazioni 
Articolo 39 - Patrocinio del dipendente
 
Articolo 40 - Indumenti di lavoro
 
Articolo 41 - Circolo ricreativo

PARTE VII

SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

Articolo 42 - Servizi Pubblici essenziali 
Articolo 43 - Contrattazione decentrata e contingenti di personale
 
Articolo 44 - Modalità di effettuazione degli scioperi
 
Articolo 45 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
 
Articolo 46 - Sanzioni
 

Articolo 47 - Applicabilità

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 1 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 2
 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 3
 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 4

SESSIONE DI CONCERTAZIONE
PROTOCOLLO D’INTESA SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL SES-118 DI ROMA E PROVINCIA

ALLEGATO 1 
ALLEGATO 2

PREMESSA

  1. La sessione negoziale è unica e quadriennale per tutta l’Azienda, tranne per le materie che, per la loro natura, richiedono tempi di negoziazione diversi, essendo legati a fattori organizzativi contingenti.
  2. La stessa è vincolata ad accordo tra le parti su tutte le materie che richiedono erogazione non automatica di risorse ai dipendenti del comparto nei limiti e con le modalità previste dal CCNL..
  3. Il C.C.I.A. è soggetto a verifica annuale per la determinazione e l’uso delle risorse.

PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

Il presente C.C.I.A. si applica a tutto il personale del comparto dipendente dell’Azienda e operante nei Presidi S. Camillo, Forlanini, Spallanzani e nel SES-118.

Articolo 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del C.C.I.A.

  1. Il presente contratto concerne il periodo previsto dal CCNL.
  2. Per la durata dello stesso si fa riferimento al comma 2 dell’art. 2 del CCNL

TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI

Articolo 3 - Premessa

Le parti intendono definire linee guida sulle relazioni sindacali che garantiscano:

  1. Piena applicazione della nuova classificazione prevista dal C.C.N.L.
  2. Il rafforzamento della contrattazione aziendale
  3. La valorizzazione della R.S.U., il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualità dei servizi nonché le prospettive di salvaguardia degli attuali livelli occupazionali con la finalità di creare nuova occupazione.  

Articolo 4 - Finalità

  1. Il nuovo modello aziendalistico degli ospedali San Camillo – Forlanini, la complessità del SES-118, le diverse modalità di finanziamento e del reperimento delle risorse, gli indirizzi di attività, l’opportunità di sviluppare più cogenti ed innovativi momenti di competitività con le strutture sanitarie presenti nel territorio di propria competenza e nelle sue adiacenze, la definizione del piano sanitario nazionale, necessitano l’avvio di una profonda modifica, anche strutturale, oltre che organizzativa dell’azienda stessa.
  2. In tale ambito per il soddisfacimento dei fondamentali bisogni di salute e la promozione del benessere delle persone assumono rilevanza strategica:
  1. la valorizzazione del lavoro e il funzionale utilizzo delle risorse umane e professionali con il capillare coinvolgimento del personale attraverso la Rappresentanza Sindacale Unitaria, le Rappresentanze Sindacali Confederali e di categoria.
  2. La partecipazione dei cittadini e delle loro Associazioni secondo le forme previste dell’art.14 del Decreto Legislativo 30.12.92 N. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, quale condizione per un reale cambiamento del rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione e per offrire una risposta efficace alla domanda di salute delle persone.
  3. Il contributo di forze sociali radicate nel territorio di riferimento, per il recepimento dei bisogni di assistenza individuale e collettiva delle persone e la definizione dei piani programmatici dell’azienda San Camillo – Forlanini .
  1. Le parti convengono, quindi, sulla opportunità di definire adeguate regole di partecipazione del personale, attraverso le loro rappresentanze sindacali unitarie, per affrontare i problemi organizzativi, per valutare il lavoro e migliorare quantitativamente e qualitativamente l’offerta dei servizi e delle prestazioni. In base a queste premesse ed al contratto collettivo nazionale, le parti concordano sulla necessità di intrattenere relazioni sindacali corrette, nella propria autonomia e chiara distinzione dei ruoli, ma nel contempo fondate su un’effettiva assunzione e riconoscimento delle reciproche responsabilità, sulla precisa individuazione dei confini fra contrattazione decentrata, concertazione, informazione e consultazione, quali aspetti ineludibili per un trasparente e proficuo espletamento delle rispettive attività con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sviluppo delle professionalità, con l’esigenza di incrementare l’efficienza , l’efficacia e la qualità dei servizi erogati alla collettività.

Articolo 5 - Informazione

  1. Fatta salva l’autonomia decisionale per atti formali del Direttore Generale, la Direzione aziendale si impegna ad informare le rappresentanze sindacali unitarie dell’A.O. S. Camillo-Forlanini e le OO.SS. maggiormente rappresentative sulle materie previste dal C.C.N.L.
  2. Le parti concordano sulle necessità, al fine di migliorare il livello qualitativo delle relazioni sindacali, di definire, con il presente accordo integrativo, le modalità relative all’esercizio del diritto all’informazione, sia preventiva che successiva. In particolare il presente accordo mira a garantire una costante e tempestiva informazione sugli atti di valenza generale, anche di carattere preventivo concernente il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
  3. La delegazione trattante aziendale, definita dal Direttore Generale, nel quadro dell’informazione preventiva e successiva prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro, presenta annualmente, nel primo quadrimestre, alle rappresentanze sindacali unitarie sopra indicate, nel corso di un apposito incontro, il rendiconto dell’attività svolta l’anno precedente e le linee di programmazione per l’anno in corso secondo quanto previsto dall’ Art.6.7.8 del C.C.N.L. del Comparto Sanità.

5.1 - Informazione preventiva

  1. Nelle seguenti materie, l’azienda, nelle sue varie articolazioni, fornisce un’informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
  1. Articolazione dell‘orario.
  2. Definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi dei lavoro.
  3. Definizione delle dotazioni organiche.
  4. Andamento dei processi occupazionali.
  5. Criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari aziendali e degli uffici a seguito degli accorpamenti e scorpori di cui gli Art . 3 e 4 del D.Lgs. 502/92 ovvero per l’introduzione di nuove tecnologie.
  6. Programmazione della mobilità collettiva.
  7. Sperimentazioni gestionali.
  8. Piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie.
  9. Misure per favorire le pari opportunità.
  10. Verifica periodica della produttività delle strutture operative.
  11. Applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e rapporti con l’utenza.
  12. Iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
  1. Alle rappresentanze sindacali unitarie verrà inoltre fornita , tramite la segreteria del Direttore Generale, la seguente documentazione :
  1. la relazione annuale di attività dell’azienda San Camillo – Forlanini e del Sistema Emergenza Lazio 118 e relativo bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
  2. bilancio pluriennale di previsione;
  3. i programmi pluriennali costituiti da: piano strategico aziendale, piano annuale di organizzazione, piano annuale relativo al fabbisogno del personale ;
  4. i programmi generali relativi all’attività dei diversi Dipartimenti e/o Unità Operative, anche in riferimento alla formazione del personale.

5.2 - Informazione successiva

  1. Su richiesta della R.S.U. Aziendale i singoli dirigenti responsabili delle articolazioni organizzative interessate dovranno fornire eventualmente per la parte di rispettiva competenza:
  1. I dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi della forza occupata, sulla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro del comparto e sull’andamento generale della mobilità del personale.
  2. I dati consuntivi relativi all’andamento della formazione professionale, con particolare riferimento al numero degli interessati e ai contenuti dei corsi.
  3. I dati consuntivi sulle misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche a seguito dell’applicazione del D .L.gs 626.94 / 242.96.
  4. Resoconto consuntivo delle ore straordinarie effettuate.
  5. Rendiconto sulla distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale e sull’utilizzazione dei fondi per le retribuzioni di risultato e sull’applicazione dell’istituto della pronta disponibilità.
  6. Consuntivo sulle misure adottate per il conseguimento delle pari opportunità.
  7. Risultati ed effetti generali sull’organizzazione del lavoro conseguenti alle introduzione di nuove tecnologie e processi riorganizzativi.
  8. Alla rappresentanza sindacale unitaria verranno forniti, settimanalmente, tramite l’Ufficio delibere, gli elenchi degli atti deliberativi assunti dal Direttore Generale;entro 10 gg. dalla richiesta delle R.S.U. verranno forniti alle stesse copia degli atti deliberativi d’interesse, nonché le circolari d’interesse generale riguardanti il personale.
  1. L’amministrazione si impegna, inoltre, a fornire alla rappresentanza sindacale unitaria ogni informazione, anche preventiva , richiesta per quanto attiene alle "materie di contrattazione".
  2. Analogamente le OO.SS. e la R.S.U., si impegnano ad informare, anche di loro iniziativa, quanto di loro conoscenza possa riguardare la qualità dell’ambiente di lavoro e quant’altro possa essere, a loro avviso, rilevante per la trasparenza, l’efficienza della gestione aziendale e la tutela della salute dei cittadini utenti e del personale.

5.2 - Informazione successiva

Per le materie relative alla informazione preventiva e successiva di cui ai punti precedenti, delegate alla competenza dei Direttori di dipartimento, provvedono direttamente gli stessi.

Articolo 6 - Concertazione

  1. Le rappresentanze sindacali unitarie, ricevute le informazioni previste dall’articolo 6, comma 1, lettera B del CCNL, possono attivare in forma scritta, la concertazione sulle seguenti materie, nel termine di 48 ore dal ricevimento della comunicazione:
  1. articolazione dell’orario di servizio;
  2. definizione criteri per la determinazione carichi di lavoro;
  3. misure per favorire le pari opportunità;
  4. verifica periodica produttività delle strutture operative ( ex Art. 47 e 48 CCNL 1994-1997);
  5. criteri e modalità di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione;
  6. articolazione delle posizioni organizzative delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione accessoria;
  7. sui sistemi di valutazione dell’attività dei Dirigenti di comparto;
  1. La trattativa si svolge di norma entro le 48 ore dalla richiesta e si conclude nel termine di norma, di 30 gg. dalla ricezione dell’informazione.
  2. L’Amministrazione convoca la delegazione trattante con comunicazione scritta, indicando gli argomenti all’ordine del giorno.
  3. L’esito della trattativa deve risultare da apposito verbale dal quale risultino le posizioni delle parti; copia del verbale è trasmessa in tempi brevi alla R.S.U. Tale verbale sarà approvato dalle parti nel primo incontro utile successivo.
  4. Durante il periodo in cui si svolge la trattativa l’azienda si asterrà dall’adottare, salvo comprovate ragioni d’urgenza in ordine di fruibilità dei servizi all’utenza, provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto della concertazione. La R.S.U. non assumerà, sulle stesse materie, iniziative conflittuali.

6.1 - Materie oggetto di contrattazione

  1. Fatte salve le reciproche autonomie e nel rispetto degli accordi sulle scelte strategiche, le parti individuano come oggetto di contrattazione, le seguenti materie previste dai commi 2 e 3 dell’art.4 del CCNL:
  1. l’istituto della produttivita’;
  2. i criteri per la ripartizione delle risorse da assegnare ai vari fondi derivanti:
    1. dall’art.43 della legge 449/1997;
    2. dalle economie derivanti dalla attuazione del part-time;
    3. da specifiche disposizioni legislative;
    4. da somme di salario accessorio di personale trasferito agli enti a seguito dei processi di decentramento e delega delle funzioni;
    5. da finanziamenti aggiuntivi o integrativi;
    6. da una quota di minori oneri derivanti da riduzione stabile o trasformazione di posti d’organico.
  3. lo spostamento di risorse tra i fondi ed al loro interno;
  4. le modalita’ e le verifiche per l’attuazione della riduzione del’orario di lavoro;
  5. i programmi annuali e pluriennali dell’attivita’ di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
  6. le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro nonche’ per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attivita’ dei dipendenti disabili;
  7. le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualita’ e professionalita’ del lavoro dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza;
  8. i criteri per le politiche dell’orario di lavoro;
  9. l’individuazione dei casi in cui e’ elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time;
  10. le pari opportunita’;
  11. i criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario;
  12. la contrattazione del sistema classificatorio su:
      1. i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi tra le categorie;
      2. il completamento e l’integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui all’art.35.

Articolo 7 - Modalità del confronto sindacale

  1. Il confronto con la rappresentanza sindacale unitaria , previa convocazione scritta da parte dell’amministrazione, avviene sia a livello aziendale che a livello decentrato dipartimentale, per quanto già delegato, su ordine del giorno, concordato tra le parti.
  2. In particolare a livello dipartimentale il confronto sindacale avviene sulle materie che attengono l’organizzazione e la riorganizzazione dei servizi e su quelle oggetto di delega ai direttori di dipartimento di cui alla deliberazione n° 3449/99.
  3. Della contrattazione per l’Azienda è titolare il Direttore Generale in quanto legale rappresentante dell’azienda, o persona da lui delegata formalmente con facoltà di decisione.
  4. L’amministrazione è altresì rappresentata dalla delegazione trattante individuata con atto formale dall’azienda, fatto salvo quanto previsto sui poteri delegati di cui alla citata deliberazione 3449/99.
  5. Le delegazioni di parte sindacale sono costituite per il contratto aziendale integrativo e per i rispettivi contratti decentrati dipartimentali dalla R.S.U. e da componenti di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del C.C.N.L. 1998/2001.

Articolo 8 - Stipula contratto integrativo

  1. Degli accordi raggiunti sulle materie demandate alla contrattazione integrativa e decentrata, devono essere redatti appositi contratti (relativi ad una o più materie di contrattazione ) che, sottoscritti dai componenti delle delegazioni trattanti di parte aziendale e sindacale, trovano attuazione entro i termini e con le modalità previste dall’art.5 del CCNL.
  2. Il contratto integrativo dovrà applicarsi con le seguenti modalità:
  1. qualora entro 15 giorni successivi una delle parti non richiede un ulteriore confronto, il contratto si intende confermato e convalidato;
  2. il Direttore Generale provvede con atto formale entro successivi 15 giorni a diramare le disposizioni applicative degli accordi riferiti al punto precedente.
  3. le procedure per la sottoscrizione ed applicazione del contratto integrativo aziendale sono quelle previste dai rispettivi contratti nazionali.
  1. Entro 3 mesi dall’attuazione del contratto integrativo e dei contratti decentrati (relativi ad una o più materie di contrattazione) le delegazioni trattanti si incontrano per la verifica dello stato di attuazione del contratto decentrato; in tale sede l’amministrazione fornirà i dati consuntivi relativi all’attuazione delle singole materie.
  2. Sulle eventuali carenze riscontrate dovranno essere concordate idonee misure correttive.

Articolo 9 - Procedure di raffreddamento dei conflitti

  1. Qualora intervengano controversie interpretative sull’accordo integrativo stipulato, viene aperta la verifica fra le parti.
  2. Le delegazioni trattanti Aziendale e Sindacale si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
  3. A tal fine la parte interessata invia , a mezzo lettera raccomandata , apposita richiesta scritta che deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la controversia che devono comunque essere riferiti a problemi interpretativi ed applicativi di carattere generale.
  4. L’accordo stipulato sulle clausole controverse sostituiscono il contenuto delle stesse sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo e/o decentrato.
  5. Qualora non si pervenga ad un accordo interpretativo in sede aziendale, trovano applicazione le procedure di cui agli articoli 10/11 del relativo C.C.N.L. ( D.L. n.29 Art.53).

Articolo 10 - Commissioni bilaterali

  1. Per l’approfondimento di specifiche problematiche, possono essere costituite Commissioni Tecniche Bilaterali. Questi organismi hanno il compito di formulare proposte in ordine alle materie oggetto di trattativa.

Articolo 11 - Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali

  1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 Agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari per l’espletamento del loro mandato, sono quelli previsti dall’art.8 del CCNL.
  2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti nella R.S.U. indicano per iscritto all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.
  3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre per la partecipazione a trattativa sindacale, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
  4. Ulteriori permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari sindacali si applicano gli artt.11 e 12 dell’accordo stipulato il 7 Agosto 1998.
  5. I permessi sindacali fruibili sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 81 minuti per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l’Azienda San Camillo-Forlanini vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando.
  6. I permessi sindacali, dal 1 Gennaio 1999, nella misura di 81 minuti per dipendente sono ripartiti in misura pari a n.30 minuti alla R.S.U. e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative, salvo modifiche di cui all’art.9 punto 3 dell’accordo quadro del 7 Agosto 1998, secondo la tabella di ripartizione allegata a tale accordo che è parte integrante del presente CCIA e che va aggiornata annualmente in relazione al numero dei dipendenti e alle deleghe conferite alle OO.SS..
  7. La partecipazione alle trattative e/o Commissioni bilaterali, nonché ad incontri convocati ufficialmente dall’Amministrazione, viene considerata come orario di lavoro per i rappresentanti della RSU e delle OO.SS. rappresentative territoriali aventi titolo, qualora dipendenti dell’Azienda S.Camillo – Forlanini; il numero dei rappresentanti della RSU a cui si applica quanto sopra non potrà essere superiore a 8 più il Coordinatore, quello delle OO.SS. a 2. Le ore eventualmente eccedenti il debito orario settimanale vanno recuperate. Fatto salvo quanto previsto nel periodo precedente la RSU potrà designare, per la delegazione trattante, ulteriori membri che parteciperanno alle trattative utilizzando gli strumenti ordinari di partecipazione sindacale previsti dalla normativa vigente (distacchi, permessi ecc..)
  8. In ogni caso per quanto previsto nel comma precedente non è previsto alcun compenso per il lavoro straordinario.
  9. Dal 1 Gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo ed il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 Gennaio di ogni anno ed il dato elettorale risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni della R.S.U, avvenute in data 23.24.25 Novembre 1998 rispetto al totale dei voti espressi, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all’ARAN .
  10. In base a quanto sopra stabilito la ripartizione dei permessi per il 1999 è quella riportata nella tabella, allegato A

Articolo 12 - Permessi sindacali retribuiti

  1. Nell’ambito del monte ore complessivo annuo di ciascuna organizzazione sindacale ogni dirigente sindacale può usufruire di permessi cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a 12 giorni a trimestre. Convenzionalmente ogni giorno lavorativo viene considerato di 6 ore.
  2. La fruizione dei permessi per l’attività sindacale esterna all’Azienda è autorizzata, dalla stessa, tramite la U.O. di appartenenza di volta in volta, salvo che non ostino eccezionali e comprovate motivate esigenze di servizio, su richiesta scritta, fatta pervenire, per il tramite della struttura sindacale di appartenenza, almeno 3 giorni prima del permesso richiesto o in casi eccezionali almeno 24 ore prima , al dirigente dell’U.O. di appartenenza del dipendente. A tal fine viene utilizzato il modulo fac-simile allegato al presente protocollo (allegato 1).
  3. I permessi sindacali sono equiparati ai fini del trattamento giuridico ed economico a tutti gli effetti al servizio prestato e sono retribuiti, con esclusione di compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 13 - Esercizio delle libertà sindacali

  1. L’Amministrazione si impegna ,in ottemperanza a quanto previsto dall’art.3 Accordo Quadro del 7 Agosto 1998, nell’ambito di ciascuna Sede Dipartimentale, ad individuare appositi ed idonei spazi riservati alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, per l’affissione di comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
  2. Tali spazi, individuati dalla R.S.U. e dalla Direzione Dipartimentale, devono essere posti in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dei Dipartimenti dell’Azienda.
  3. Eventuali affissioni al di fuori di tali spazi saranno considerati abusivi e quindi saranno eliminati d’ufficio,
  4. L’Amministrazione mette a disposizione permanente della R.S.U. idoneo locale organizzato con modalità concordate con mezzi e strumenti per garantire l’esercizio delle libertà sindacali e ciò nel rispetto delle disposizioni del Dipartimento F.P. emanate con circolare n.22 del 25.10.94 e dell’art.4 dell’accordo quadro del 7 Agosto 1998.

Articolo 14 - Assemblee

  1. I dipendenti hanno diritto, senza decurtazione dello stipendio, di riunirsi in assemblea nel limite massimo di 10 ore annue.
  2. Le assemblee che riguardano le generalità dei dipendenti o gruppo di essi, possono essere indette singolarmente e congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati dall’Art.8 del CCNL.
  3. La convocazione, la sede, l’orario e la presunta durata dell’assemblea è comunicata all’Ufficio Relazioni Sindacali a cura della R.S.U. in forma scritta con preavviso di almeno tre giorni, e comunque, salvo in casi di eccezionale urgenza, almeno 24 ore prima.
  4. Durante lo svolgimento delle assemblee sono garantiti i servizi minimi essenziali con i contingenti di personale determinati nel presente accordo e negli eventuali accordi decentrati. La richiesta di partecipazione deve essere comunicata dal singolo dipendente al responsabile della U.O. di appartenenza con le stesse modalità previste dall’art.10 comma 2, valide per i dirigenti sindacali. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole UU.OO che ne danno comunicazione all’Ufficio Relazioni Sindacali aziendale.
  5. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni , l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
  6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle UU.OO interessate secondo quanto previsto al punto 2.
  7. E’ facoltà della R.S.U. indire assemblee non retribuite con le stesse modalità sopraindicate, al di fuori dei limiti orari stabiliti dall’accordo di lavoro.
  8. L’eventuale orario eccedente le 10 ore previste, possono essere recuperate dal lavoratore entro i 30 giorni successivi.

Articolo 15 - Norme finali)

  1. Per quanto non previsto dal presente accordo viene fatto rinvio alla vigente normativa che disciplina la materia oggetto d’intesa.

PARTE II
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 16 - Sistema classificatorio

  1. Le parti al momento della sottoscrizione definitiva del presente CCIA , senza pregiudizio per altri, eventuali successivi passaggi di cui dovesse necessitare l’organizzazione del lavoro e dei servizi, hanno concordato sulla adozione di bandi relativi alle modalità di svolgimento delle selezioni interne per la progressione nel sistema classificatorio mediante:

a) Passaggi verticali relativi ai seguenti profili:

  1. n. 13 posti di Collaboratore professionale infermiere (categoria D);
  2. n. 7 posti di Collaboratore professionale Tecnico sanitario di radiologia medica (categoria D);
  3. n. 2 posti di Collaboratore professionale Tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso il laboratorio di biochimica clinica(categoria D);
  4. n. 1 posto di Collaboratore professionale Tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso il servizio di fisiopatologia respiratoria (categoria D);
  5. n. 1 posto di Collaboratore professionale Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (categoria D);
  6. n. 1 posto di Collaboratore professionale Tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso il servizio di anatomia patologica (categoria D);
  7. n. 5 posti di Collaboratore amministrativo (categoria D);
  8. n. 3 posti di Collaboratore tecnico-professionale (categoria D)
  9. n. 11 posti di Operatore professionale Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (categoria C);
  10. n. 10 posti di Operatore professionale Tecnico sanitario di radiologia (categoria C);
  11. n. 2 posti di Programmatore categoria C);
  12. n. 3 posti di Operatore tecnico di mestiere (categoria B);
  13. n. 6 posti di Operatore tecnico Centralinista (categoria B);
  14. n. 34 posti di Operatore tecnico autista-barelliere per le esigenze del Servizio trasporti interni (categoria B).

b) Passaggi diagonali relativi ai seguenti profili:

  1. n. 1 posto di Collaboratore professionale esperto tecnico sanitario di radiologia medica (categoria Ds);
  2. n. 1 posto di Collaboratore professionale esperto tecnico sanitario di laboratorio biomedico (categoria Ds);
  3. n. 1 posto di Collaboratore professionale esperto fisioterapista (categoria Ds);;
  4. n. 1 posto di Collaboratore professionale esperto dietista (categoria Ds);
  5. n. 1 posto di Collaboratore professionale esperto assistente sociale (categoria Ds);
  6. n. 91 posti di Operatore tecnico specializzato di mestiere operaio (categoria Bs);
  7. n. 92 posti di Operatore tecnico specializzato autista-soccorritore di autoambulanza per le esigenze del SES-118(categoria Bs);

c) Passaggi orizzontali relativi ai seguenti profili:

  1. n. 4 posti di Operatore professionale ostetrico (categoria C);
  2. n. 14 posti di Operatore tecnico autista-barelliere per le esigenze del Servizio trasporti interni (categoria B);
  3. n. 15 posti di Operatore tecnico specializzato autista-soccorritore di autoambulanza per le esigenze del SES-118(categoria Bs);

Articolo 17 - Integrazione su sistema classificatorio

  1. Si concorda sulla riduzione stabile della dotazione organica relativa a 160 posti di coadiutore amministrativo, (categoria B), e l’istituzione di un numero di nuovi posti di assistente amministrativo (categoria C) pari a 108.
  2. Con cadenza annuale sarà emesso il bando di selezione per i posti di assistente amministrativo per un numero di posti utile a consentire l’accesso a tale profilo degli attuali coadiutori amministrativi che alla data di entrata in vigore del presente CCIA non sono in possesso dei requisiti previsti dal CCNL.
  3. All’atto del nuovo inquadramento nel profilo di assistente amministrativo del personale di cui ai commi precedenti i relativi posti di coadiutore amministrativo sono contestualmente aboliti.
  4. In prima applicazione sarà individuato, con le modalità previste dal successivo articolo 18 del presente CCIA, il numero di posti riservato ai passaggi verticali relativi al profilo di assistente amministrativo (categoria C) in base al numero dei coadiutori amministrativi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCIA, in possesso dei requisiti necessari per i suddetti passaggi di cui all’allegato 1 del CCNL 1998-2001, tenendo presente quanto previsto dall’art. 22 del medesimo CCNL.
  5. Per la copertura dei posti residui nella dotazione organica di coadiutore amministrativo si darà precedenza all’applicazione dell’articolo 16 del DPR 384/90.
  6. Per l’inquadramento nel nuovo profilo di assistente amministrativo si applica il regolamento per i passaggi interni nel sistema di classificazione di cui al successivo articolo 18, prevedendo per la quota relativa all’accesso esterno, pari al 5% , l’utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico già espletato nella nostra azienda.
  7. Al fine di dare definitiva soluzione ad alcune delle problematiche più annose tra quelle oggetto dell’articolo 35, oltre a quanto previsto nell’articolo 16 e nel presente articolo, si attivano ulteriori percorsi selettivi caratterizzati da concorsi interamente riservati al personale interno appartenente a qualsiasi categoria, utilizzando quanto previsto dall’articolo 6, comma 12, della Legge 127/97, così come modificata ed integrata dall’articolo 2, comma 17 della Legge 181/98 per i seguenti profili:
      1. Operatore professionale Fisioterapista (categoria C): 6 posti riservati all’interno;
      2. Operatore professionale Tecnico di Neurofisiopatologia (categoria C): 4 posti riservati all’interno.
  8. Prima della pubblicazione dei bandi che individuano le modalità di selezione , si applica quanto previsto dal successivo articolo 18.7, comma 3.
  9. Per il profilo di assistente tecnico per il quale sono stati banditi 2 concorsi pubblici, rispettivamente a 5 posti di geometra e a 2 posti di perito elettrotecnico, che determinano la completa copertura della attuale pianta organica, si concorda di revocare le procedure pubbliche concorsuali in atto al fine di attivare una specifica sessione di concertazione che individui, nell’ambito del profilo, il numero e la tipologia dei posti da ricoprire, anche alla luce delle decisioni che saranno assunte sulla riorganizzazione del servizio manutenzioni interne.

Articolo 18 - Regolamento per i passaggi interni nel sistema di classificazione

Articolo 18.1 - Oggetto e destinatari

1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni interne per la progressione nel sistema classificatorio prevista dall’articolo 15 CCNL mediante passaggi:

a) da una categoria all’altra immediatamente superiore (definiti passaggi verticali);

  1. all’interno delle categorie B e D e cioè da B a BS e da D a DS (definiti passaggi diagonali);
  2. nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello (definiti passaggi orizzontali).
  1. Tali passaggi avvengono con i criteri di cui agli art. 16 e 17 del CCNL.
  2. Il regolamento per le selezioni interne garantisce comunque l’accesso dall’esterno come previsto all’art. 14 CCNL.
  3. L’Azienda può bandire concorsi pubblici e/o avviare gli iscritti al collocamento, per i passaggi di cui ai punti b e c, solo dopo che le selezioni interne abbiano dato esito negativo.
  4. Al finanziamento del sistema classificatorio si provvede mediante l’articolo 37 CCNL.

Articolo 18.2 - Norma di principio

  1. La progressione del personale dipendente dell’Azienda all’interno del sistema classificatorio deve rispondere all’obiettivo primario del miglioramento della funzionalità dei servizi sanitari dell’accrescimento dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, dell’ottimizzazione delle risorse umane.
  2. A tale proposito, nell’ambito della pianificazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’art. 6 del D.lgs 29/93, l’Azienda individua con cadenza annuale i posti da ricoprire attraverso le selezioni disciplinate dal presente regolamento, garantendo in ogni caso l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria nella misura prevista dal regolamento di cui all’art. 14 del CCNL.
  3. Nelle more dell’emanazione del suddetto regolamento, la percentuale prevista per l’accesso esterno è quantificata nel modo seguente:
  1. Categoria A: 100%;
  2. Categoria B: 5%;
  3. Categoria Bs: 0%, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, art. 15, del CCNL;
  4. Categoria C: 50% (fatto salvo, in prima applicazione, quanto previsto dall’articolo 17 bis);
  5. Categoria D: 30%;
  6. Categoria Ds: 0%, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, art. 15, del CCNL;
  1. Tutti i passaggi previsti dal presente regolamento devono avvenire in posti vacanti nella dotazione organica complessiva dell’Azienda, essa risulta dall’insieme degli effettivi fabbisogni di personale verificati e programmati ai sensi del comma precedente, previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 comma 2 del CCNL.
  2. Nella programmazione del fabbisogno possono essere ricompresi anche i posti che si rendono vacanti entro l’anno di riferimento per cause di cessazione certe ed irreversibili al momento dell’adozione dell’atto.

Articolo 18.3 - Bando di selezione

  1. Il bando deve contenere tutti gli elementi identificativi del profilo, mestiere, settore relativi al posto da ricoprire. I requisiti prescritti dall’allegato 1 del CCNL devono essere riportati esattamente e per esteso. Qualora il citato allegato preveda titoli generici o lasci discrezionalità alle Aziende nella previsione di un titolo, il bando deve contenere espressamente l’individuazione del titolo e le eventuali equipollenze.
  2. In ogni caso per il possesso dei requisiti di accesso si fa riferimento al comma 1 dell’art. 16 del CCNL.
  3. Nel bando dovranno essere indicato/i il tipo/i di prova/e selettiva/e da sostenere.
  4. L’Azienda si impegna a dare la massima diffusione al bando, in particolare nelle postazioni del SES-118, per l’ammissione alla selezione attraverso la pubblicazione dello stesso all’Albo e presso i terminali marcatempo e con l’invio a tutti i Dirigenti delle diverse articolazioni aziendali di copia del bando che deve essere portata a conoscenza di tutto il personale assegnato. Il bando va trasmesso alla RSU e a tutte le Organizzazione sindacali rappresentative presenti in Azienda.
  5. Nello stesso incontro concertativo previsto dal comma 3 dell’art. 18.7 saranno individuate le percentuali di posti da riservare rispettivamente ai passaggi verticali ed orizzontali.

Articolo 18.4 - Requisiti di ammissione e presentazione delle domande

  1. Per l’ammissione alle selezioni gli aspiranti in possesso degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dall’allegato n. 1 dei CCNL, devono presentare all’Ufficio indicato nel bando – che ne rilascia apposita ricevuta – entro 15 giorni dalla data di affissione all’Albo domanda redatta in carta semplice completa delle seguenti indicazioni:
  1. Nome e cognome
  2. Data e luogo di nascita
  3. Profilo ed eventuale mestiere o settore di attività rivestito
  4. C.d.R. di appartenenza
  5. Selezione a cui si intende partecipare
  6. Indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria comunicazione
  1. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto in forma di autodichiarazione, l’apposito foglio notizie predisposto dall’Azienda e facente parte integrante del bando di selezione.
  2. Quanto dichiarato nel foglio notizie deve corrispondere esattamente alla documentazione già in possesso dell’Azienda ovvero ad eventuale altra documentazione di cui l'aspirante ha l'onere di indicare con precisione i necessari riferimenti per l'acquisizione d'ufficio.
  3. Ogni inesattezza o mancata corrispondenza con la documentazione già in possesso o acquisita comporta l’esclusione dalla selezione, ferma restando la responsabilità penale eventualmente prevista in tali casi dalle vigenti disposizioni legislative.
  4. Gli aspiranti alla selezione sono in ogni caso liberi di allegare alla domanda la documentazione che ritengano opportuna agli effetti della valutazione.
  5. Per le pubblicazioni si applicano le norme di cui al DPR 483/97.
  6. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che nel biennio precedente alla data del bando abbiano ricevuto una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto.

Articolo 18.5 - Esclusione dalle selezioni

  1. L’esclusione dalle selezioni è adottata con provvedimento motivato del Dirigente responsabile da notificare entro 15 giorni dalla sua adozione.
  2. Avverso tale decisione il dipendente può presentare ricorso interno entro sette giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma precedente.

Articolo 18.6 - Composizione delle commissioni

  1. Le commissioni per le selezioni sono nominate con atto del Direttore Generale e sono composte da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente e da un Segretario, individuati tra i Dirigenti Responsabili di struttura esperti per materia e/o tra il personale del comparto qualora sia necessario per la professionalità da selezionare e per la peculiarità del profilo.
  2. E’ altresì consentito il ricorso ad esperti esterni in caso di motivate esigenze.
  3. Al personale interno non va corrisposto alcuno specifico compenso; la partecipazione con esito positivo a commissioni selettive viene valutata con particolare riguardo in sede di assegnazione della retribuzione di risultato o ai fini del premio per la qualità della prestazione individuale.
  4. Agli eventuali componenti esterni viene corrisposto il compenso previsto dalle vigenti disposizioni per la partecipazione ai concorsi pubblici.
  5. Non possono far parte delle commissioni coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3 del D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 18.7 - Criteri di selezione

  1. La verifica del possesso dei requisiti di professionalità viene effettuata mediante l’espletamento di apposita/e prova/e, prevista/e nel bando di selezione, costituita/e congiunamente o disgiuntamente dalle seguenti:
  1. prova teorica e/o orale;
  2. prova pratica;
  3. prova scritta;
  4. corso di formazione.
  1. La selezione deve comprendere anche la valutazione comparata dei titoli con i criteri di cui all’art. 9 del presente regolamento.
  2. Prima della pubblicazione del bando che individua le modalità di selezione tra quelle elencate nel comma 1, viene attivata con la RSU e le OO.SS. rappresentative l’informazione preventiva di cui all’articolo 5.1 del presente CCIA seguita, su richiesta delle parti sociali, da un incontro per la concertazione dei requisiti da utilizzare tra quelli del presente regolamento in relazione alla categoria e al profilo da selezionare.

Articolo 18.8 - Modalità di espletamento

  1. Per le modalità di espletamento e, in particolare, per la convocazione dei candidati ammessi, per la durata e lo svolgimento delle prove, per la valutazione delle stesse e per la redazione dei verbali dei lavori la Commissione si attiene ai principi generali di cui al titolo I, capo II del DPR 483/97.
  2. La commissione deve in ogni caso garantire l’imparzialità, l’economicità e la celerità dell’espletamento delle selezioni.

Articolo 18.9 - Criteri generali per la valutazione delle prove selettive e dei titoli

1.      La commissione dispone di 100 punti così suddivisi:

    1. punti 70 per la/e prova/e selettiva/e;
    2. punti 30 per titoli.
  1. I criteri generali di valutazione dei titoli differiscono a seconda del profilo a cui si riferisce la selezione.
  2. A tal fine vengono utilizzati gli schemi di cui agli articoli 18.9.1 e 18.9.2 del presente CCIA.

Articolo 18.9.1 - Criteri generali per la valutazione dei titoli per i passaggi che interessano le categorie A e B

Le categorie dei titoli che saranno valutate per i passaggi da A a B e da B a Bs di cui al presente articolo sono i seguenti:

  1. Titolo di studio superiore a quello previsto per l’ammissione: punti 2
  2. Attività di tutoraggio formalmente documentati dal legale rappresentante dell’Ente o un suo delegato punti 0,1 per mese fino ad un massimo di punti 1;
  3. Anzianità di servizio: fino a un massimo di punti 12: 0,25 punti per anno;
  4. diplomi di specializzazione o perfezionamento della durata di almeno tre mesi: fino a un massimo di 1 punto ciascuno fino ad un massimo di 3 punti;
  5. mansioni superiori di cui al'art. 28 CCNL fino a un massimo di 8 punti: 0,8 punti ad anno per mansioni rientranti in categoria superiore rispetto a quella di appartenenza.
  6. corsi di formazione e/o di aggiornamento, anche esterni all’Azienda con previsione di esame finale fino a un massimo di 3 punti così suddivisi:

corsi di 1 o 2 giorni

0,02

 

 

corsi da 3 a 10 gg. 

0,3

 

 

corsi da 11 gg. ad un mese

1

 

 

corsi da un mese a sei mesi

1,5

 

 

corsi superiori a sei mesi

2

 

 

corsi annuali

3

 

 

I corsi saranno valutati solo se inerenti il profilo o la categoria

Per i corsi senza esami finali i punteggi sono ridotti del 50%

  1. pubblicazioni e titoli vari fino a un massimo di 1 punto, così suddivisi:

pubblicazioni

max 1

 

 

altri titoli non valutati nelle precedenti categorie

max 0,5

 

 

2. Il punteggio attribuito sarà comunque adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentati che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione verrà riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Articolo 18.9.2 - Criteri generali per la valutazione dei titoli per i passaggi che interessano le categorie C e D

1. Le categorie dei titoli che saranno valutate per i passaggi dalla categoria b a C, da C a D e da D a Ds, di cui al presente articolo sono i seguenti:

  1. Titolo di studio superiore a quello previsto per l’ammissione: punti 2
  2. Attività di tutoraggio formalmente documentati dal legale rappresentante dell’Ente o un suo delegato punti 0,1 per mese fino ad un massimo di punti 2;
  3. Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi e di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, misurata in periodi di svolgimento delle funzioni riferite al profilo di appartenenza in U.O., reparti, servizi diversi ad esclusione dei servizi ambulatoriali: fino ad un max di punti 2: punti 0,5 per ogni periodo di servizio svolto in U.O., reparti, servizi diversi. Sono valutabili solo i periodi superiori a 6 mesi;
  4. Capacità di predisporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro (es. cartella infermieristica, ecc.) certificate dal Responsabile del Dipartimento: fino ad un massimo di punti 1 secondo criteri individuati dalla Commissione esaminatrice
  5. Anzianità di servizio: fino a un massimo di punti 8: 0,25 punti per anno;
  6. diplomi di specializzazione o perfezionamento della durata di almeno tre mesi: fino a un massimo di 1 punto ciascuno fino ad un massimo di 3 punti;
  7. mansioni superiori di cui al'art. 28 CCNL fino a un massimo di 5 punti: 0,5 punto ad anno per mansioni rientranti in categoria superiore rispetto a quella di appartenenza, anche se di altro ruolo rispetto a quello occupato.
  8. corsi di formazione e/o di aggiornamento, anche esterni all’Azienda con previsione di esame finale fino a un massimo di 4 punti così suddivisi:

corsi di 1 o 2 giorni

0,02

 

 

corsi da 3 a 10 gg.

0,3

 

 

corsi da 11 gg. ad un mese

1

 

 

corsi da un mese a sei mesi

1,5

 

 

corsi superiori a sei mesi

2

 

 

corsi annuali

3

 

 

I corsi saranno valutati solo se inerenti il profilo o la categoria

Per i corsi senza esami finali i punteggi sono ridotti del 50%

  1. pubblicazioni e titoli vari fino a un massimo di 2 punti, così suddivisi:

pubblicazioni

max 1,5

 

 

altri titoli non valutati nelle precedenti categorie

max 0,5

 

 

l.         Attività di insegnamento: fino ad un massimo di punti 1: o,1 punto per anno.

2. Il punteggio attribuito sarà comunque adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentati che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione verrà riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Articolo 18.10 - Valutazione delle prove selettive

  1. Nei casi in cui la selezione consista in una sola prova, il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 50/70.
  2. Qualora la selezione consista in più prove il superamento di ciascuna prova è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza che sarà espresso in termini numerici in base al numero delle prove e ai punteggi assegnati a ciascuna di esse.
  3. Qualora il candidato non raggiunga il punteggio previsto nei commi 1 e 2, lo stesso è da considerarsi non idoneo con conseguente esclusione dalla graduatoria.

Articolo 18.11 - Passaggi orizzontali

  1. I criteri di valutazione dei titoli di cui all’art. 18.9.1 e 18.9.2 vengono utilizzati anche per la selezione tra più domande di dipendenti interessati ai passaggi orizzontali all’interno della medesima categoria da profili diversi dello stesso livello.
  2. Qualora per accedere a profili diversi sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi previsti da disposizioni legislative la verifica dell’idoneità professionale avviene anche mediante apposita prova teorico-pratica e/o orale con i criteri e le modalità di cui alle precedenti disposizioni.
  3. In caso di particolari peculiarità del profilo da motivare espressamente nel bando, l’Azienda si riserva la facoltà di prevedere la prova teorico-pratica e/o orale anche in selezioni per le quali non sia previsto il possesso dei titoli abilitanti.

Articolo 18.11.1 - Passaggi diagonali

1.      I criteri di valutazione dei titoli di cui all’art. 18.9.1 e 18.9.2 vengono utilizzati anche per la selezione dei dipendenti interessati ai passaggi diagonali all’interno della medesima categoria di cui all’art. 18.1, comma 1, lettera b).

Articolo 18.12 - Graduatoria

Al termine delle selezioni verranno stilate apposite graduatorie distinte per tutte le categorie e i profili per le quali sono state indette. Il bando prevede le modalità di pubblicizzazione delle graduatorie.
Le graduatorie potranno essere utilizzate per scorrimento entro 24 mesi dalla loro approvazione per la copertura di posti che si rendono vacanti a qualsiasi titolo e non rientranti nella garanzia di cui all’art. 14 del CCNL.

Articolo 18.13 - Immissione in servizio

I candidati risultati idonei saranno immessi in ruolo nel profilo e nella categoria di cui alla presente selezione, previo accertamento dell’assenza di prescrizioni o limitazioni alla mansione specifica.

Articolo 18.14 - Ricorsi

Entro cinque giorni dalla pubblicizzazione delle graduatorie, i candidati potranno ricorrere contro l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli inviando una memoria scritta alla commissione la quale decide in via definitiva entro i cinque giorni successivi.

Articolo 18.15 - Pari opportunità

In qualunque fase di applicazione del presente regolamento deve essere reso effettivo il rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Art. 18.16 - Norma di raccordo con i concorsi pubblici

L’Azienda potrà bandire concorsi pubblici o avviare iscritti nelle liste di collocamento per i passaggi previsti ai punti b) e c) del comma 1 dell’art. 15 del CCNL, solo se le selezioni interne hanno esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare.

A tale ultimo proposito l’Azienda, prima di bandire il concorso pubblico, procede ad effettuare una specifica ricognizione finalizzata alla verifica della mancanza delle professionalità richieste.

Articolo 18.17 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al CCNL e ad ogni altra normativa riguardante la materia.
Il presente regolamento può essere oggetto di modificazione o revisione qualora se ne ravvisi la pubblica utilità e l’interesse per l’Azienda, previo confronto con le OO.SS. e la RSU secondo le clausole previste dal CCNL.

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Articolo 19 - Sviluppo professionale

Articolo 19.1 – Norma di principio

1.      Lo sviluppo professionale è disciplinato mediante:

    1. progressione economica nelle fasce retributive, prevista dall’articolo 30 CCNL comma 1 lett. B, con i criteri dell’articolo 35 CCNL;
    2. posizioni organizzative di cui all’articolo 20 CCNL, con le modalità e nella misura ( indennità di funzione) di cui all’articolo 36 del CCNL.
  1. Per quanto concerne le fasce retributive e l’indennità di funzione per posizioni organizzate si provvede con il fondo previsto con l’articolo 39 del CCNL.

Articolo 19.2 - Progressione economica per fasce

  1. In base alle risorse economiche previste dall’articolo 39 del CCNL, l’Azienda ripartisce in misura percentuale, in base alla densità di operatori per ogni singola categoria e profilo professionale, le quote relative.
  2. Le quote ottenute per ogni profilo professionale nelle categorie proprie, sono ripartite in prima applicazione:
    1. per il passaggio alla 1^ fascia 17%
    2. per il passaggio alla 2^ fascia 71%
    3. per il passaggio alla 3^ fascia 8%
    4. per il passaggio alla 4^ fascia 4%
  3. In via definitiva, le quote sono ripartite proporzionalmente a seconda della densità degli operatori nelle qualifiche e nelle varie fasce.
  4. Per il solo accesso a tale istituto i dipendenti devono aver maturato il requisito di anni cinque anzianità di servizio.
  5. La commissione dispone di punti 100 così ripartiti:
    1. Ipunteggi da assegnare alle categorie A e B, per le prime tre fasce, sono i seguenti:
    2. Esperienza professionale punti max 65 :
    3. anzianità nel profilo punti 2 per anno.
    4. anzianità in profilo diverso stessa categoria e stesso ruolo punti 1 per anno.
    5. anzianità in categoria inferiore punti o ruolo diverso: 0.75 per anno.
    6. Titoli punti max 15;
    7. Diploma o titolo superiore punti 1
    8. Corsi di formazione e/o aggiornamento punti 7
    9. corsi da 1 a 2 giorni punti 0,02
    10. corsi da 3 a 10 giorni punti 0.5
    11. corsi da 11 giorni ad i mese punti 1,5
    12. corsi da 1 mese a 6 mesi punti 2,5
    13. corsi annuali punti 3
    14. I corsi saranno valutati soltanto se inerenti al profilo o alla categoria rivestita.
    15. I corsi senza esame finale sono valutati al 50%.
    16. Diplomi e/o attestati di specializzazione punti 5:
    17. durata di almeno 3 mesi punti 1.5
    18. durata di almeno 6 mesi punti 2,5
    19. I corsi saranno valutati soltanto se inerenti al profilo o alla categoria rivestita.
    20. I corsi senza esame finale sono valutati al 59%.
    21. Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 1
    22. Titoli non valutati nelle precedenti categorie punti 1
    23. Produttività collettiva max punti 10
    24. Produttività individuale max punti 10
    1. I punteggi da assegnare alle categorie C e D, per la prime tre fasce sono i seguenti:
    2. Esperienza professionale punti max 40 :
    3. anzianità nel profilo punti 1.5 per anno.
    4. anzianità in profilo diverso, stessa categoria e stesso ruolo: punti 1 per anno
    5. anzianità in categoria inferiore o ruolo diverso nella stessa categoria: punti 0,5 per anno
    6. Titoli punti max 30;
    7. Laurea punti 3
    8. Diploma di scuola media sup. punti 2
    9. Corsi di formazione e/o aggiornamento punti 7:
    10. corsi da 1 a 2 giorni punti 0,02
    11. corsi da 3 a 10 giorni punti 0.3
    12. corsi da 11 giorni ad i mese punti 1
    13. corsi da 1 mese a 6 mesi punti 1,5
    14. corsi annuali punti 2,5
    15. I corsi saranno valutati soltanto se inerenti al profilo o alla categoria rivestita.
    16. I corsi senza esame finale sono valutati al 50%.
    17. Diplomi di specializzazione punti 6:
    18. durata di almeno 3 mesi punti 1.5
    19. durata di almeno 6 mesi punti 2,5
    20. I corsi saranno valutati soltanto se inerenti al profilo o alla categoria rivestita.
    21. I corsi senza esame finale sono valutati al 50%.
    22. Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 4.
    23. Titoli non valutati nelle precedenti categorie punti 3
    24. Produttività collettiva max punti 15
    25. Produttività individuale max punti 12
    1. I punteggi da assegnare alle categorie A e B, per la quarta fascia, sono i seguenti:
    2. Esperienza professionale punti max 50 :
    3. anzianità nel profilo punti 1.5 per anno.
    4. anzianità in profilo diverso e stessa categoria punti 1 per anno
    5. anzianità in categoria inferiore punti 0.75 per anno
    6. Titoli punti max 15 come per i passaggi alle fasce sottostanti
    7. Produttività collettiva max punti 15
    8. Produttività individuale max punti 20
    9. I punteggi da assegnare alle categorie C e D, per la quarta fascia, sono i seguenti:
    10. Esperienza professionale punti max 30
    11. Titoli punti max 30 come per i passaggi 1^ 2^ 3^ fascia.
    12. Produttività collettiva max punti 10
    13. Produttività individuale max punti 25
    14. Attività di tutoraggio e/o ai neo assunti max punti 5:punti 0.1 per mese.
  1. I passaggi di una fascia all’altra avvengono con decorrenza fissa: 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1 gennaio 2000.
  2. Il numero dei dipendenti che annualmente acquisiscono la fascia economica superiore, secondo i criteri dei commi precedenti, è stabilito in base alle risorse disponibili nel fondo dell’art. 39 CCNL, definite dal presente CCIA all’art. 33
  3. Per l’acquisizione di una ulteriore fascia retributiva i dipendenti devono maturare un ulteriore biennio di esperienza professionale nel profilo e nella categoria di inquadramento.
  4. La costituzione del fondo per la progressione economica decorre dal 1/1/98, ferma restando l’attribuzione delle fasce economiche ai singoli dipendenti solo dalla data di esecutività delle procedure selettive.
  5. In prima applicazione i 5 anni di anzianità di servizio previsti dall’articolo 19.2, comma 4, come requisito di accesso alle fasce si applicano solo all’anzianità di servizio maturata nel profilo e nell’ex livello (ora categoria) di attuale inquadramento.

Articolo 20 - Posizioni organizzative

20.1 - Finanziamento e descrizione delle posizioni organizzative

  1. Con il presente accordo si prevede che le risorse di cui all’art.39 CCNL per le posizioni organizzative siano pari a £. 200.000.000.
  2. Le risorse di cui al comma 1, derivate tanto dal CCNL che da risorse aggiuntive aziendali, vengono attribuite ad un fondo denominato "fondo per le posizioni organizzative", finalizzato ad erogare la retribuzione variabile di posizione organizzativa dei dipendenti del comparto responsabili di articolazione organizzativa complessa a cui il Direttore Generale affida incarichi per i quali viene individuata la retribuzione variabile, sia relativamente al premio per la qualità della prestazione individuale e per i compensi della produttività collettiva, che di posizione organizzativa.
  3. L’entità del fondo di cui al comma 1 non si storicizza, ma rimane collegata alla attribuzione individuale delle singole posizioni organizzative; al singolo dipendente non può essere attribuita più di una indennità di funzione legata alla posizione organizzativa.
  4. La retribuzione di posizione organizzativa va collegata all’effettivo livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione. I relativi importi vanno determinati secondo i criteri di cui al presente accordo in modo da tenere conto della diversità dell’impegno richiesto, degli obiettivi assegnati, del grado di rilevanza e della collocazione istituzionale della struttura assegnata nell’ambito dell’Azienda.
  5. Per dare risalto alle novità introdotte con l’art.21 del CCNL, le parti concordano sulla attivazione di una specifica sessione di concertazione dove valutare l’opportunità di istituire posizioni organizzative caratterizzate dalla trasversalità delle strutture e/o attività coordinate, finalizzate a valorizzare, in particolare, la categoria C del ruolo sanitario
  6. Ai soli fini della fissazione della retribuzione di posizione organizzativa l’azienda attribuisce a ciascuna posizione di responsabilità particolarmente complessa prevista nell’assetto organizzativo dell’Ente un punteggio variabile fino a 100, fatta salva per i direttori di dipartimento la possibilità di stipulare con il Direttore Generale un contratto individuale secondo le modalità e i parametri previsti dal CCNL e dal presente contratto integrativo.
  7. Gli incarichi, all'interno dei dipartimenti, di Responsabile di posizione organizzativa, sono affidati direttamente dal Direttore Generale a responsabili di articolazioni organizzative complesse preventivamente individuate con atto deliberativo, scelti da una rosa, anche di più nomi, proposta dal Direttore di Dipartimento secondo i criteri previsti dall’art. 21, comma 2 del CCNL.
  8. L’affidamento dell’incarico di Responsabile di area organizzativa dipartimentale di processo di cui al Piano di riorganizzazione aziendale già istituito o da istituire in futuro, avverrà da parte del Direttore Generale con un parere di gradimento espresso dal Direttore del Dipartimento per la Qualità Aziendale e dal Direttore del dipartimento interessato.
  9. All’interno degli incarichi di posizione organizzativa i valori economici da attribuire a ciascun responsabile sono distribuiti nell’ambito delle seguenti fasce di valori:
    a) da un minimo di lire 6.000.000 annui fino ad un massimo di lire 18.000.000, per le posizioni di responsabilità di strutture complesse, caratterizzate cioè dalla presenza contestuale di più criteri e parametri di elevata consistenza, tra quelli individuati dall’art. 20 del CCNL

20.2 - Criteri per la graduazione delle posizioni organizzative

  1. L’Azienda, in base alla risultanza della graduazione delle funzioni di responsabilità particolarmente complesse, attribuisce ad ogni posizione un valore economico, previa concertazione con la RSU e le OO.SS. rappresentative. Per valutare in modo equilibrato ed obiettivo l’attribuzione dei punteggi si concorda di applicare la seguente tabella 1 in cui i singoli criteri di cui all’art. 20 del CCNL sono valutati all’interno di fattori che costituiscono il punto di riferimento applicativo, con il peso ivi indicato:

TABELLA 1

Criteri art.20, comma 3, ccnl Fattori

Peso max

Valutazione fattori

Punti

a) Autonomia della posizione

10

1° grado

2° grado

3° grado

1

5

10

b) e c) Peculiarità, complessità e specializzazione delle competenze

15

1° grado*

2° grado*

3° grado*

*da intrecciarsi con gli ulteriori gradi a), b), c), a-1), b-1), c-1).

1,5-9

9-11

12-15

 

a) e d) Responsabilità con particolare riferimento alla gestione del budget affidato

25

1° grado

2° grado

3° grado

1-5

7-12

20-25

Integrazione al CCNL Complessità e peculiarità organizzativa della struttura anche in riferimento all'innovazione tecnologica

22

1° grado

2°grado

3° grado

17

20

22

e) Finalità

28

1° grado

2° grado

22

28

  1. Criterio a: livello di autonomia e responsabilità della posizione anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
  2. Criterio b: grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
  3. Criterio c: complessità delle competenze attribuite;
  4. Criterio d: entità delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
  5. Criterio e: valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.

VALUTAZIONE DEI VARI FATTORI E SOTTO FATTORI

  1. Autonomia della posizione:
  2. 1° grado: grado : riferita anche ad obiettivi e risorse di singole articolazioni organizzative complesse
  3. 2°grado : riferita anche ad obiettivi e risorse di articolazioni organizzative complesse multiple e differenziate
  4. 3° grado: ampia, nei limiti degli indirizzi della direzione generale
  5. Peculiarità, complessità e specializzazione delle competenze
  6. 1° grado: specializzazione tecnico professionale di base idonea a svolgere i compiti comuni dell’ attività in esame (competenza comune facilmente interscambiabile nel processo operativo)
  7. 2° grado: specializzazione tecnico-professionale correlata a compiti non comuni dell’ attività in esame (competenza difficilmente interscambiabile nel processo operativo)
  8. 3° grado: specializzazione tecnico-professionale correlata a compiti assolutamente non intercambiabili nel processo operativo.
  9. Il range di punteggio (tra minimo e massimo) di ogni grado è attribuito in base alla valutazione dei seguenti sottofattori :
  10. grado a): competenza prevista per la gestione di programmi i cui obiettivi e le cui procedure sono confinate all’interno di una articolazione organizzativa e/o di limitato contenuto tecnico-scientifico;
  11. grado b): competenza prevista per la gestione di programmi i cui obiettivi e le cui procedure coinvolgono più articolazioni organizzative e/o di rilevante contenuto tecnico-scientifico o sociale;
  12. grado c): competenza prevista per la gestione di programmi i cui obiettivi e le cui procedure interessano l’ intera azienda e/o di altissimo contenuto tecnico scientifico o sociale ;
  13. grado a -1) : sono richieste limitate capacità di innovazione ;
  14. grado b -1) : sono richieste buone capacità di innovazione ;
  15. grado c -1) : sono richieste elevate capacità di innovazione.
  16. Responsabilità con particolare riferimento alla gestione del budget affidato
  17. Il range di punteggio tra minimo e massimo per i vari gradi è attribuito in base alla consistenza della produzione delle entrate proprie e del budget assegnato, rapportando al 100% il valore massimo della media di entrambi gli indicatori riscontrata nella struttura a più alto valore sotto questo aspetto:
  18. 1° grado: responsabilità degli obiettivi e dei risultati dell’attività propria e dei collaboratori
  19. 2°grado: responsabilità degli obiettivi e dei risultati di gruppi omogenei di operatori in rapporto al budget affidato
  20. 3°grado: responsabilità degli obiettivi e dei risultati di gruppi differenziati di operatori in rapporto al budget affidato
  21. Complessità e peculiarità organizzativa della struttura anche in riferimento all’innovazione tecnologica
  22. 1° grado: bassa complessità (prestazioni ripetitive, modesta variabilità ambientale, processi produttivi consolidati e rutinari, discreto livello di differenziazione interna);
  23. 2° grado: media complessità (prestazioni complesse, significativa pressione ambientale, processi produttivi poco standardizzabili, significativa differenziazione interna);
  24. 3° grado: alta complessità (prestazioni complesse, forte pressione ambientale, alta differenziazione interna).
  25. Finalità
  26. 1° grado: finalità rilevante rispetto agli obiettivi istituzionali;
  27. 2° grado: finalità strategica rispetto agli obiettivi istituzionali.
  28. La valutazione dei fattori e dei relativi punteggi di cui alla tabella 1 comportano le seguenti ricadute applicative sulle funzioni e strutture individuate dal piano di riorganizzazione aziendale:

TABELLA 2

Fattori

Valutazione fattori

Funzioni e articolazioni organizzative

Punti

1) Autonomia della posizione 1° grado Altre funzioni (diverse dai gradi 2 e 3)

1

 

2° grado Resp. Area

5

 

3° grado Direttore Dipartimento

10

2) Peculiarità, complessità e specializzazione delle competenze ** 1° grado* Altre funzioni (diverse dai gradi 2 e 3)

1,5-9

 

2° grado* Resp. Area

9-11

** Il punteggio tra minimo e massimo è attribuito in base allo schema di assegnazione di cui alla figura 1 3° grado*

da intrecciarsi con gli ulteriori gradi a),b),c),a-1),b-1),c-1)

Direttore Dipartimento

12-15

3) Responsabilità con particolare riferimento alla gestione del budget affidato. 1° grado Altre funzioni (diverse dai gradi 2 e 3)

1-5*

*il punteggio tra minimo e massimo è attribuito in base alla consistenza delle entrate proprie e del budget secondo lo schema di attribuzione di cui alla figura 2 2° grado Responsabile Area

7-12*

 

3° grado Direttore di Dipartimento

20-25*

4) Complessità e peculiarità organizzativa della struttura anche in riferimento all’innovazione tecnologica. 1° grado Dipartimento:
  • Scienze Mediche
  • Servizi
  • Materno-infantile
  • Risorse umane
  • Risorse economiche

17

 

2° grado Dipartimento:
  • Qualità Aziendale
  • Staff Direzione Sanitaria e Amministrativa
  • Neuroscienze
  • Malattie polmonari
  • Beni e servizi

20

 

 

3° grado Dipartimento:
  • Cardioscienze
  • DEA
  • SES-118
  • Scienze Chirurgiche
  • Assistenza
  • Ingegneria sanitaria

22

5) Finalità 1° grado Dipartimento:
  • Scienze Mediche
  • Staff Direzione Sanitaria e amministrativa
  • Servizi
  • Materno-infantile
  • Neuroscienze
  • Malattie Polmonari
  • Qualità aziendale
  • Risorse umane
  • Risorse economiche
  • Beni e servizi

22

 

 

 

 

 

 

 

2° grado Dipartimento:
  • Cardioscienze
  • Scienze Chirurgiche
  • Assistenza
  • Ingegneria sanitaria
  • DEA
  • SES-118

28

FIGURA 1
Fattore: Peculiarità delle competenze e conoscenze operative e/o professionali

FUNZIONI SOTTOFATTORI VALUTAZIONE SOTTOFATTORI PUNTI DA ATTRIBUIRE
Altre funzioni (diverse dai gradi 2 e 3) Specializzazione Punti
0,5 1 2 3
A livello dipartimentale

 

Peculiarità competenze Punti
0,5 1 2 3
A livello dipartimentale

 

Complessità competenze Punti
0,5 1 2 3
A livello dipartimentale
Totale

 

 

 

Resp. Area Specializzazione Punti*
3 3,5
*Nell’incarico individuale tra dirigente e direttore generale

 

Peculiarità competenze Punti*
3 3,5
*Nell’incarico individuale tra dirigente e direttore generale

 

Complessità competenze Punti*
3 4
*Nell’incarico individuale tra dirigente e direttore generale
Totale

 

 

 

Dir. Dipartimento Specializzazione Punti*
4 4,5 5
*Nell’incarico individuale tra dirigente e direttore generale

 

Peculiarità competenze Punti*
4 4,5 5
*Nell’incarico individuale tra dirigente e direttore generale

 

Complessità competenze Punti*
4 4,5 5
*Nell’incarico individuale tra dirigente e direttore generale
Totale

 

 

 

FIGURA 2
Fattore: Responsabilità con particolare riferimento alla gestione del budget affidato

FUNZIONI SOTTOFATTORI VALUTAZIONE SOTTOFATTORI PUNTI DA ATTRIBUIRE TOTALE
Altre funzioni (diverse dai gradi 2 e 3) Tipologia dell’incarico 1 2 3 4 5 A livello dipartimentale

 

Resp. Area Consistenza entrate proprie e budget affidato Punti
7 8 9 10 11 12
Nell’incarico individuale tra dirigente e direttore generale.

 

Direttore Dipartimento Consistenza entrate proprie e budget affidato Punti
20 21 22 23 24 25
Nell’incarico individuale tra dirigente e direttore generale

 

20.3 - Modalità di assegnazione dei punteggi relativi alle posizioni organizzative

  1. Indipendentemente dai punti assegnati ad ogni incarico nell’ambito di ciascun dipartimento, secondo i criteri precedenti di cui al presente accordo, per i Direttori di Dipartimento e per gli incarichi di direzione di articolazione organizzativa complessa considerati particolarmente strategici, non superiori al 20% del totale, è demandata alla diretta contrattazione tra Direttore Generale e Dirigente l’ammontare aggiuntivo della parte variabile della retribuzione, fino ad un tetto massimo che complessivamente non potrà superare, comunque, l'entità del fondo di cui all'articolo 20.1, comma 2;
  2. In base alla griglia di valutazione delle posizioni definite dalle precedenti tabelle e figure si costruisce il punteggio totale delle posizioni organizzative secondo quanto previsto dal piano di riorganizzazione aziendale.
  3. I punteggi teorici relativi ai fattori 2) e 3) delle precedenti tabelle di cui all'articolo 20.2, al cui interno vengono valutati gli specifici sottofattori di cui alle Figure 1 e 2, saranno assegnati dal livello centrale ai singoli dipartimenti.
  4. L’attribuzione specifica individuale ai singoli dipendenti avverrà da parte del Direttore Generale, per le funzioni previste, sulla base di una proposta motivata del direttore di dipartimento , mediante una valutazione specifica dei vari sottofattori di cui alle figure 1 e 2 dell'articolo 20.2 ed in base ad un confronto preventivo "a cascata" tra i vari responsabili.
  5. L’attribuzione finale dei punteggi ai singoli dipendenti è oggetto, su richiesta, di informazione alle OO.SS..
  6. Il valore retributivo teorico medio di ogni punto, per le posizioni organizzative viene determinato dalla divisione del fondo relativo di cui sopra, sul totale dei punti calcolati sulla dotazione organica di posizioni organizzative approvata con atto deliberativo dell’Azienda.
  7. Tale valore muterà al mutare del numero del personale in servizio titolare delle posizioni organizzative e nel momento della attribuzione individuale del range di punteggio previsto per il fattore 2) e 3) di cui alla tabella 1 e 2 dell'articolo 20.2, nonché in base agli eventuali incrementi con risorse nuove del fondo specifico.
  8. Per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite, prendendo in considerazione il personale collocato nelle categorie di cui al comma 2 dell’art. 21 del CCNL.
  9. L’affidamento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa sono disciplinati, per quanto non previsto dal presente CCIA, dall’art. 21 del CCNL.

20.4 - Valutazione dei titolari di posizione organizzativa

  1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai titolari di posizione organizzativa, in relazione allo svolgimento degli incarichi affidati, l’azienda definisce sistemi e meccanismi di valutazione fondati su indicatori obiettivi, gestiti attraverso i servizi di controllo interno o il nucleo di valutazione.
  2. L’Azienda determina in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione secondo quanto previsto nel presente articolo.
  3. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai titolari di posizione organizzativa cui sono stati affidati incarichi di direzione di struttura, il nucleo di valutazione dovrà comunque considerare l’operato degli stessi in correlazione con gli obiettivi da perseguire secondo le direttive ricevute; in caso di incarico con affidamento di budget, la correlazione deve tener conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali rese effettivamente disponibili.
  4. Nello specifico le parti concordano che sono criteri utili da valutare, variamente combinati e integrati secondo la metodologia valutativa adottata:
  1. grado di conseguimento degli obiettivi assegnati alla articolazione organizzativa di riferimento;
  2. capacità di analisi (capacità di analizzare i problemi ed elaborare piani specifici a risorse invariate e a risorse variabili):
  3. capacità di pianificazione e programmazione (capacità di pianificare le attività legate a specifici incarichi ed indicarne la schedulazione; capacità di programmare le attività tenendo conto dei costi e della qualità delle stesse);
  4. capacità di gestione (capacità di rispettare e far rispettare il programma di lavoro ed elaborare correttivi validi in caso di eventuali ritardi; capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro, in particolare il fondo per la qualità delle prestazione individuale e per la produttività collettiva, capacità dimostrata nelle attività di vigilanza, ispettive e di controllo, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione);
  5. capacità di rispettare a far rispettare le regole e i vincoli dall’organizzazione senza indurre formalismi e burocratisimi e promuovendo la qualità dei servizi;
  6. capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;
  7. qualità dell’apporto personale specifico;
  8. capacità comunicative (rappresentare agli organismi preposti i problemi e risolverli con il minimo possibile di comunicazioni cartacee e/o atti burocratici; capacità di emanare direttive chiare ai collaboratori e agli altri dirigenti con i punti cardine di ciò che va fatto);
  9. contributo all’integrazione tra diverse unità operative/organizzative e servizi e all’adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione degli orari, emergenze, cambiamenti di modalità operative.
  1. I servizi di controllo e/o il nucleo di valutazione, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una eventuale valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del responsabile interessato, anche assistito da una persona di fiducia.
  2. L’esito della valutazione periodica, di norma annuale, è riportato nel fascicolo personale degli interessati. Dello stesso si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi.

PARTE III
FLESSIBILITA’ E STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 21 - Articolazione dell’orario di lavoro e flessibilità

  1. L’orario di lavoro ha un rapporto importante con il piano occupazionale dell’Azienda e con l’istituto del lavoro straordinario.
  2. L’orario di lavoro del personale turnante nelle 24 ore si svolge , di norma, facendo riferimento al turno in quinta secondo schemi che non producano orario straordinario.
  3. L’articolazione dell’orario per il personale di cui al comma 2 si sviluppa, di norma, nel modo seguente: 7-14; 14-21;21-7 e, comunque, esclusivamente, all’interno di tale schema generale.
  4. La durata massima di un turno di lavoro ordinario è fino a 10 ore.Il prolungamento massimo fino alle 12 ore previsto dall’art. 26,comma 3, lettera e) del CCNL, in caso di necessità inderogabili ed eccezionali di servizio, non può, comunque costituire elemento di programmazione ordinaria dell’orario di lavoro. In ogni caso la durata della prestazione lavorativa a qualsiasi titolo prestata non potrà eccedere per più di due ore l’orario del turno di lavoro ordinario.
  5. In deroga a quanto previsto dal comma 3 disposizioni diverse rispetto a quelle previste nei precedenti commi possono essere decise in sede decentrata dipartimentale, previa concertazione. La loro efficacia in ogni caso decorre solo dal momento di ratifica da parte del Direttore Generale.
  6. Per il personale turnante di cui ai commi precedenti il conteggio del debito orario viene effettuato su base annuale in modo da evitare picchi di rientri obbligatori calcolati su base mensile. A tal fine il sistema informatico dovrà riportare mensilmente il debito e/o il credito orario di ciascun dipendente in modo da consentire una adeguata programmazione dei recuperi. Alla fine dell’anno solare verrà comunque effettuato il conguaglio positivo o negativo del debito orario.
  7. Nelle more della implementazione del sistema informatico, secondo quanto previsto dal comma 6, dovrà essere portata a termine la ricognitiva relativa a quanto, eventualmente, previsto dal comma 5.
  8. Nei servizi funzionanti sulle 12 ore e/o in servizi che, per efficienza degli stessi e per le esigenze dell’utenza, debbono ampliare il proprio orario di apertura e/o concentrare le attività in determinati picchi orari, i dirigenti preposti, previa concertazione, possono prevedere la flessibilità oraria, ad esclusione dei dipendenti inseriti nei turni H24 nelle strutture di degenza.
  9. Al personale che inoltra specifica richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concessa una flessibilità oraria di 30/60 minuti sull’orario previsto.
  10. Si prevede una priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con l’organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11/8/1991 n° 266.

Articolo 22 - Lavoro straordinario

  1. La riduzione dello straordinario nei limiti previsti dal CCNL dovrà essere raggiunta tramite interventi organizzativi e strutturali (come la copertura dell’organico) con un suo progressivo, graduale e corrispondente contenimento.
  2. Il suo utilizzo può avvenire solo per evenienze effettivamente eccezionali e non può essere programmato per coprire le ordinarie esigenze di servizio.
  3. Per ciò che attiene il tetto massimo individuale di espletamento dello straordinario, che non può essere in nessun caso superato, si rimanda integralmente a quanto stabilito all' art. 34, commi 3 e 4, del CCNL .
  4. Per fronteggiare effettive e impreviste situazioni di eccezionalità e picchi di attività non programmabili in ogni dipartimento e, a cascata, in ogni struttura, viene costituito un fondo di ore straordinarie in base a quanto previsto dall' art. 34, comma 3, del C.C.N.L..
  5. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.
  6. La struttura in cui è collocato il controllo di gestione avrà il compito di monitorare a cadenza quadrimestrale l’andamento dello straordinario per ogni Dipartimento e singole strutture a verifica della coerenza con il budget assegnato.
  7. I criteri di ripartizione del budget orario all’interno di ogni Dipartimento sono oggetto di informazione alla RSU e alle OO.SS territoriali rappresentative in sede decentrata dipartimentale.
  8. Lo straordinario verrà calcolato in automatico solo per quel personale turnante che supera di 3 ore il normale turno di servizio; la permanenza in servizio inferiore alle 3 ore non verrà calcolata dal sistema informatico, ma verrà conteggiata e retribuita previa segnalazione sul tabulato e autorizzazione del responsabile del servizio.

Articolo 23 - Indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo e danno

  1. Al personale operante in servizi attivati per almeno 12 ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni, la relativa indennità viene corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio ed i riposi compensativi in base ad uno svolgimento di 5 pomeriggi mensili medi o comunque di almeno 52 pomeriggi calcolati su base annua.
  2. Al personale operante in servizi attivati sulle 24 ore giornaliere ed effettivamente operanti su tre turni, la relativa indennità viene corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio, compresi i riposi compensativi, in base ad uno svolgimento regolare del turno in quinta di cui all’art. 21, commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 21.
  3. L’indennità di cui all’art. 44, comma 6, lettere a) e b) del CCNL 1994-1997 viene corrisposta al personale infermieristico operante nelle seguenti strutture o mezzi:
      • Centro Rianimazione Marchiafava
      • Centro Rianimazione Spallanzani
      • CMR, autoambulanze, automediche, motomediche ed elicotteri
      • Pronto Soccorso unificato, compreso il pediatrico e l’ostetrico
      • Medicina d’urgenza
      • Chirurgia d’urgenza
      • Terapia intensiva neonatale
      • Patologia neonatale
      • Terapia intensiva neurochirurgia
      • Terapia intensiva cardiochirurgia
      • UTIC
      • Cardiologia subintensiva
      • UTIPT
      • Nefrologia e dialisi
      • Camere operatorie
      • Terapia intensiva Malattie polmonari
      • STIRS
  1. Al personale operante in strutture di degenza riservate esclusivamente ad utenti affetti da malattie infettive trasmissibili viene corrisposta l’indennità di cui all’articolo 44, comma 6, lettera c) e comma 8, in base al profilo di appartenenza, del CCNL 1994-1997.
  2. L’indennità di cui al comma 3 potrà essere progressivamente estesa nelle strutture di cui alla dichiarazione congiunta n° 3, in base agli stessi criteri e modalità di cui ai commi 3 e 4 del successivo articolo 25, nel caso che dopo il primo semestre di applicazione del presente CCIA, nelle singole strutture vi sia stata una riduzione della spesa per lavoro straordinario pari al doppio dei maggiori oneri derivati dalla estensione della suddetta indennità.

Articolo 24 - Indennità per servizio notturno e festivo

  1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di lire 4.500 lorde, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
  2. Per il servizio prestato per il giorno festivo compete una indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
  3. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta al dipendente più di una indennità festiva.

Articolo 24 bis - Festività

1. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:

  • Capodanno (1 gennaio)
  • Epifania (6 gennaio)
  • Anniversario della liberazione (25 aprile)
  • Lunedì di Pasqua
  • Festa del lavoro (1 maggio)
  • Assunzione (15 agosto)
  • Ognissanti (1 novembre)
  • Immacolata (8 dicembre)
  • Natale (25 dicembre)
  • S. Stefano (26 dicembre)

1. In occasione delle suddette festività coloro che per ragioni inerenti al servizio dovranno prestare la propria opera avranno diritto comunque ad un corrispondente recupero da fruire entro il mese successivo, fatte salve le esigenze di servizio.

2. E’ altresì considerata giorno festivo per tutti i dipendenti dell’Azienda, compresi quelli in servizio nel SES-118, la ricorrenza del Santo Patrono di Roma (29 giugno) purché ricadente in giorno lavorativo.

Articolo 25 - Riduzione orario di lavoro

  1. Per il personale operante nelle terapie intensive e rianimazioni di cui al comma 4 dell’articolo 23, nonché per gli operatori componenti gli equipaggi dei mezzi di cui alla tabella del punto F) (compresi gli elicotteri e le eventuali motomediche) del protocollo d’intesa relativo alla sessione di concertazione sul SES-118, adibiti a regimi di orario articolato sul turno in quinta, secondo quanto previsto dal precedente articolo 21, commi 2 e 3, e articolo 23, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente CCIA, viene prevista,in via sperimentale, ai sensi dell’articolo 27 del CCNL, una riduzione dell’orario di lavoro settimanale di un’ora; tale sperimentazione verrà applicata anche a tutto il personale infermieristico turnante nelle 24 ore nelle strutture di degenza.
  2. Per effetto di quanto previsto dal comma precedente, l’orario di lavoro settimanale per il personale ivi indicato è stabilito in 35 ore medie settimanali.
  3. I maggiori oneri derivati dalla applicazione della suddetta contrazione oraria dovranno essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario nella struttura interessata. A tal fine la relativa spesa viene contestualmente e proporzionalmente ridotta.
  4. In caso che entro il primo semestre dall’applicazione della riduzione dell’orario di lavoro di cui sopra, non sia riscontrata una diminuzione del lavoro straordinario secondo quanto previsto dal comma 3, viene ripristinato l’orario di lavoro precedente, pari a 36 ore medie settimanali.
  5. La riduzione dell’orario di lavoro prevista, in via sperimentale, dal comma 1, potrà essere progressivamente estesa, con gli stessi criteri e modalità di cui ai commi precedenti, anche al personale delle restanti strutture non appena si saranno reperite le risorse umane, a copertura della dotazione organica, indispensabili per il raggiungimento di tale obiettivo e nel caso che dopo il primo semestre di sperimentazione previsto dal comma 4, vi sia stata una riduzione della spesa per lavoro straordinario, a livello aziendale, pari al doppio dei maggiori oneri derivati dalla riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro settimanale.

Articolo 26 - Mensa

  1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alle particolare articolazione dell’orario.
  2. L'Azienda garantisce il servizio di mensa o, in mancanza, l’esercizio del diritto con modalità sostitutive.
  3. Il pasto va consumato di norma al di fuori e al termine dell’orario di lavoro e non è comunque monetizzabile.
  4. Per il costo del pasto il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto.
  5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario e non deve essere superiore a 30 minuti.

Articolo 26 bis - Pausa mensa e/o per recupero psico/fisico

  1. I dipendenti che hanno diritto alla mensa, in relazione alla particolare articolazione dell’orario, consumano il pasto fuori e al termine dell’orario di lavoro.
  2. Il tempo impiegato per il consumo del pasto e, comunque, per la pausa necessaria per il recupero psico/fisico, pari a 30 minuti, viene conteggiato automaticamente in detrazione dal sistema informatico di rilevazione dell’orario.
  3. In caso che i dipendenti di cui al comma 1 non usufruiscano della pausa prevista dal comma 2, i 30 minuti vanno rilevati e conteggiati manualmente dal dirigente responsabile dell’articolazione organizzativa dove il dipendente presta servizio non conteggiando in detrazione il tempo di cui sopra.
  4. Per le funzioni della commissione paritetica permanente per il controllo della quali/quantità del servizio mensa si fa riferimento al successivo art. 36.

Articolo 26 tris - Entrata in vigore della parte III del C.C.I.A.

  1. Tutte le innovazioni contenute nella Parte III del presente CCIA (articoli da 21 a 26 bis) entrano in vigore dal momento di implementazione ed adeguamento del sistema informatico che ne recepisce i contenuti che avverrà non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente CCIA.
  2. Nelle more di quanto previsto dal comma precedente la normazione dei relativi istituti fa riferimento a quanto previsto dal precedente accordo decentrato aziendale.

Articolo 27 - Regolamento per la mobilità interna

Articolo 27.1 - Principi generali

  1. Il presente regolamento, fermo restando quanto previsto nel protocollo d’intesa del 16/11/99 sulla materia, disciplina le procedure relative alla mobilità all'interno dell'Azienda, compresa la mobilità da e verso il SES-118 ed all'interno dello stesso Servizio 118 e delle sue articolazioni; ciò in attesa della negoziazione a livello nazionale della materia prevista dall'art. 43 del CCNL 1997-2001.
  2. Ai fini della mobilità le articolazioni organizzative Aziendali (strutture semplici e complesse) sono suddivise nei seguenti raggruppamenti:
  1. Strutture definite di tipo standard (Area dell’assistenza di base);
  2. Strutture definite di tipologia meno usurante (Area dei servizi ambulatoriali);
  3. Strutture definite di elevato tenore tecnologico e/o assistenziale e/o di particolare rilevanza aziendale;
  4. Strutture relative all’assistenza ostetrico-pediatrica.
  1. Le assegnazioni dei neoassunti viene effettuata tenendo conto delle eventuali domande di trasferimento presentate dai dipendenti già in servizio; in tal senso si procederà mediante una valutazione comparata del curriculum formativo e professionale in rapporto al posto da ricoprire, utilizzando la scheda di valutazione di cui all’allegato 1.
  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento al DPR 384/84.

Articolo 27.2 - Tipologia di mobilità

  1. L'istituto della mobilità riguarda:
  1. La mobilità per casi sociali;
  2. La mobilità per motivi di salute;
  3. La mobilità d'urgenza;
  4. La mobilità ordinaria.

Articolo 27.3 - Mobilità per casi sociali

  1. La valutazione della mobilità per i casi sociali viene effettuata dal dirigente della struttura, a cui il dipendente ha fatto formale richiesta debitamente documentata; ciò al fine di tutelare la privacy del dipendente.
  2. I casi sociali sono quelli previsti dalla vigente normativa e cioè:
  1. Dipendenti vedovi/e separati/e, ragazze madri, ragazzi padri con figli a carico fino all’età di anni 12;
  2. Dipendenti beneficiari della legge 104;
  3. Altre situazioni specificatamente previste dalla normativa.

Articolo 27.3 bis - Mobilità per motivi di salute

  1. La valutazione della mobilità per motivi di salute che ne limitino le capacità lavorative, formalmente documentati, viene effettuata dal dirigente della struttura, a cui il dipendente ha fatto formale richiesta; ciò al fine di tutelare la privacy del dipendente.

Articolo 27.4 - Mobilità d'urgenza

  1. Nei casi in cui nell'ambito dell'Azienda sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi a seguito di eventi contingenti e non prevedibili e quindi nelle situazioni di emergenza-urgenza l’Azienda procede alla copertura del posto in forma provvisoria secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 3, del DPR 384/90.
  2. Nel caso il posto si renda vacante in forma definitiva e non transitoria l’Azienda dovrà entro 30 giorni attivare le procedure indicendo un avviso di mobilità interna (locandina).
  3. Il dipendente comandato può ricoprire il posto assegnatogli d’urgenza per un periodo non superiore ai giorni 30.

Articolo 27.5 - Mobilità ordinaria

  1. L'istituto della mobilità ordinaria concerne l'utilizzazione definitiva del personale in strutture dell'Azienda ubicate in località diversa da quella della sede di assegnazione. Rientra in questa fattispecie anche la mobilità interdipartimentale.
  2. Allo scopo di rendere la mobilità, oltre che una soluzione ai bisogni di minore usura lavorativa dei dipendenti, anche una risposta alla logica dinamica del lavoro aziendale si concorda di prevedere una distinta disciplina in base alla categoria e ai diversi raggruppanti delle strutture di cui all’articolo 1, comma 2.
  3. In tal senso la disciplina della mobilità ordinaria del personale del comparto viene suddivisa nel modo seguente:
  1. Mobilità per la categoria A e B;
  2. Mobilità per la categoria C;
  3. Mobilità per la categoria D.
  1. Qualora un determinato posto non sia richiesto da alcuno, l’Azienda provvederà all’assegnazione applicando i criteri del presente accordo all’inverso.

Articolo 27.6 - Mobilità ordinaria per le categorie A e B

  1. Per il personale inquadrato nelle categorie A e B si adotta per la mobilità ordinaria relativa alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 1, una selezione in base ai criteri di cui all’allegato 2.; per la mobilità ordinaria relativa alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 1, una selezione in base ai criteri di cui all’allegato 3.
  2. Solo per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti aggiuntivi che troveranno collocazione, con il relativo punteggio, già nella stesura della locandina dell’avviso.

Articolo 27.7 - Mobilità ordinaria per la categoria C

  1. Per il personale inquadrato nella categoria C si adotteranno avvisi di mobilità articolati in base al profilo e al ruolo da ricoprire, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative, tenendo conto dei criteri di cui ai successivi commi.
  2. Per il personale dei ruoli non sanitari si adotta per la mobilità ordinaria una selezione in base ai criteri di cui all’allegato 4.
  3. Solo per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti aggiuntivi che troveranno collocazione, con il relativo punteggio, già nella stesura della locandina dell’avviso.
  1. Per il personale del ruolo sanitario e tecnico-sanitario si adotta per la mobilità ordinaria relativa alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 1, una selezione in base ai criteri di cui all’allegato 5; per la mobilità ordinaria relativa alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 1, una selezione mediante la valutazione comparata del curriculum professionale integrata da un colloquio e/o prova pratica inerente la specifica materia relativa alla professionalità necessaria per il posto da ricoprire, anche al fine di verificare l’effettiva corrispondenza dei titoli cartacei dichiarati e/o allegati, alla necessaria capacità operativa nell’applicazione concreta degli stessi. La selezione deve comprendere anche la valutazione comparata dei titoli con i criteri di cui all'allegato 7 del presente regolamento.
  2. Solo per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti aggiuntivi che troveranno collocazione, con il relativo punteggio, già nella stesura della locandina dell’avviso.

Articolo 27.8 - Mobilità ordinaria per la categoria D

  1. Per il personale inquadrato nella categoria D si adotteranno avvisi di mobilità articolati in base al profilo e al ruolo da ricoprire, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative, tenendo conto dei criteri di cui ai successivi commi.
  2. Per il personale dei ruoli non sanitari si adotta per la mobilità ordinaria una selezione in base ai criteri di cui all’allegato 6.
  3. Solo per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti aggiuntivi che troveranno collocazione, con il relativo punteggio, già nella stesura della locandina dell’avviso.
  4. Per il personale del ruolo sanitario e tecnico-sanitario si adotta per la mobilità ordinaria relativa alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 1, una selezione in base ai criteri di cui all’allegato 5; per la mobilità ordinaria relativa alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 1, una selezione mediante la valutazione comparata del curriculum professionale integrata da un colloquio e/o prova pratica inerente la specifica materia relativa alla professionalità necessaria per il posto da ricoprire, anche al fine di verificare l’effettiva corrispondenza dei titoli cartacei dichiarati e/o allegati, alla necessaria capacità operativa nell’applicazione concreta degli stessi. La selezione deve comprendere anche la valutazione comparata dei titoli con i criteri di cui all’allegato 7 del presente regolamento.
  5. Solo per i casi eccezionali, previa informazione alla RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative, si adotteranno quei requisiti aggiuntivi che troveranno collocazione, con il relativo punteggio, già nella stesura della locandina dell’avviso.

Articolo 27.9 - Avviso di mobilità

  1. L’Azienda deve fornire adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante pubblicazione di un Avviso interno
  2. L’Avviso deve contenere tutti gli elementi identificativi del profilo, mestiere, settore relativi al posto da ricoprire. I requisiti prescritti dall’allegato 1 del CCNL devono essere riportati esattamente e per esteso. Qualora il citato allegato preveda titoli generici o lasci discrezionalità alle Aziende nella previsione di un titolo, l’Avviso deve contenere espressamente l’individuazione del titolo e le eventuali equipollenze.
  3. L’Azienda si impegna a dare la massima diffusione all’Avviso per l’ammissione alla selezione attraverso la pubblicazione dello stesso all’Albo e presso i terminali marcatempo e con l’invio ai Dirigenti delle diverse articolazioni aziendali interessati di copia del bando che deve essere portata a conoscenza di tutto il personale assegnato potenzialmente interessato. L’Avviso va trasmesso alla RSU e a tutte le Organizzazione sindacali rappresentative presenti in Azienda.

Articolo 27.10 - Requisiti di ammissione e presentazione delle domande

  1. Per l’ammissione alle selezioni gli aspiranti in possesso degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dall’allegato n. 1 dei CCNL, devono presentare all’Ufficio indicato nell’Avviso – che ne rilascia apposita ricevuta – entro 15 giorni dalla data di affissione all’Albo domanda redatta in carta semplice completa delle seguenti indicazioni:

a) Nome e cognome

b) Data e luogo di nascita

c) Profilo ed eventuale mestiere o settore di attività rivestito

d) Centro di Responsabilità di appartenenza

e) Selezione a cui si intende partecipare

f) Indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria comunicazione

  1. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto in forma di autodichiarazione, l’apposito foglio notizie predisposto dall’Azienda e facente parte integrante del bando di selezione. Quanto dichiarato nel foglio notizie deve corrispondere esattamente alla documentazione già in possesso dell’Azienda ovvero ad eventuale altra documentazione di cui l'aspirante ha l'onere di indicare con precisione i necessari riferimenti per l'acquisizione d'ufficio. La mancata corrispondenza con la documentazione già in possesso o acquisita comporta l’esclusione dalla selezione, ferma restando la responsabilità penale eventualmente prevista in tali casi dalle vigenti disposizioni legislative. Gli aspiranti alla selezione sono in ogni caso liberi di allegare alla domanda la documentazione che ritengano opportuna agli effetti della valutazione. Per le pubblicazioni si applicano le norme di cui al DPR 483/97.

Articolo 27.11 - Esclusione dalle selezioni

1.      L’esclusione dalle selezioni è adottata con provvedimento motivato del Dirigente responsabile da notificare entro 15 giorni dalla sua adozione.

Articolo 27.12 - Composizione delle commissioni

  1. Le commissioni per le selezioni sono nominate con atto del Direttore Generale e sono composte da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente e da un Segretario, individuati tra i Dirigenti Responsabili di struttura esperti per materia e/o tra il personale del comparto qualora sia necessario per la professionalità da selezionare e per la peculiarità del profilo.
  2. Al personale interno non va corrisposto alcuno specifico compenso.
  3. Non possono far parte delle commissioni coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3 del D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 27.13 - Modalità di espletamento

  1. Per le modalità di espletamento della selezione relativa all’Avviso di mobilità e per la redazione dei verbali dei lavori, la Commissione si attiene ai principi generali di cui al titolo I, capo II del DPR 483/97.
  2. La commissione deve in ogni caso garantire l’imparzialità, l’economicità e la celerità dell’espletamento delle selezioni.

Articolo 27.14 - Graduatoria

  1. Al termine delle selezioni verranno stilate apposite graduatorie per tutte le categorie e i profili per le quali sono state indette. Il bando prevede le modalità di pubblicizzazione delle graduatorie.
  2. Le graduatorie per la copertura di posti che si rendono vacanti a qualsiasi titolo potranno essere utilizzate per scorrimento entro diciotto mesi dalla loro approvazione, fatta salva la maggior durata prevista da norme di legge per le graduatorie concorsuali.

Articolo 27.15 - Utilizzazione della graduatoria per le esigenze del SES - 118

  1. Per consentire all'interno del SES-118 una mobilità del personale che tenga conto della specificità di tale Servizio, la graduatoria di cui all'art. 14 verrà utilizzata dando la precedenza ai dipendenti già operanti presso il medesimo Servizio, sempre che il posto da ricoprire riguardi tale ambito di attività.
  2. In caso di rinuncia alla mobilità da parte dei dipendenti già in servizio nel SES-118 si procederà alla copertura dei posti vacanti secondo l'ordine di graduatoria con il personale operante nell'ambito dei Presidi Ospedalieri S Camillo e Forlanini che hanno risposto all'Avviso di mobilità.

Articolo 27.16 - Ricorsi

  1. Entro cinque giorni dalla pubblicizzazione delle graduatorie, i candidati potranno ricorrere contro l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli inviando una memoria scritta alla commissione la quale decide in via definitiva entro i cinque giorni successivi.

Articolo 27.17 - Pari opportunità

  1. In qualunque fase di applicazione del presente regolamento deve essere reso effettivo il rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Articolo 27.18 - Norma finale

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al CCNL e ad ogni altra normativa riguardante la materia.
  2. Il presente regolamento può essere oggetto di modificazione o revisione qualora se ne ravvisi la pubblica utilità e l’interesse per l’Azienda, previo confronto con le OO.SS. e la RSU secondo le clausole previste dal CCNL.

PARTE IV
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Articolo 28 - Diritto allo studio

  1. I permessi, relativi al diritto allo studio, pari a 150 ore annue, qualora le richieste superino il 3%, previsto dalla normativa vigente, del personale in servizio presso l’Azienda all’inizio dell’anno, sono concessi nel seguente ordine, ferma rimanendo la percentuale suddetta:
  1. ai dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi di scuola media superiore;
  2. ai dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi relativi ai profili del ruolo sanitario (anche di specializzazione, riconosciuti);
  3. ai dipendenti che frequentano l’ultimo anno del corso di studi, e se studenti universitari o post universitari, abbiano superato gli esami negli anni precedenti;
  4. ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso; successivamente quelli, che nell’ordine, frequentano gli anni di corso ad esso anteriori, escluso il primo;
  1. Nell’ambito di ciascuno nella fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post universitari, sulla base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
  2. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito di detti permessi per lo stesso o per altro o per altro corso di studi, e in caso di ulteriore parità secondo l’ordine decrescente di età.
  3. Per la concessione dei permessi al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
  4. Per i dipendenti di cui alla lettera a) del comma 1, in caso di non superamento degli esame di diploma sostenuto, perdono il beneficio per l’anno successivo.
  5. Per i dipendenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 le 150 ore accordate sono ridotte proporzionalmente al numero degli esami non superati, previsto dall’ordinamento degli studi del relativo corso per l’anno di riferimento.
  6. In applicazione dell’art. 5, comma 4, della L. 8/3/2000, n° 53, la percentuale dei dipendenti che può usufruire dei congedi per la formazione previsti nella citata legge, non può superare l’1%, calcolato sul personale in servizio presso l’Azienda all’inizio dell’anno.
  7. Per quanto non compreso nel presente articolo si applicano le disposizioni di legge in materia.

Articolo 29 - Formazione e aggiornamento professionale

  1. Al fine di consentire la valorizzazione delle risorse umane e ribadendo l’indirizzo già espresso nel Piano strategico aziendale, l’Azienda garantisce una disponibilità di risorse ai fini del presente articolo nella misura non inferiore a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/1995, in conformità a quanto contenuto sulla materia nel Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997 sottoscritto dal Governo con le OO.SS confederali.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate allo svolgimento di percorsi di formazione ed aggiornamento così suddivisi:
  1. Formazione e aggiornamento obbligatori relativi al Piano di formazione strategico triennale (delibere n. 348/98 e 1740/98);
  2. Formazione e aggiornamento obbligatori e facoltativi relativi a materie specialistiche professionali gestite dai dipartimenti a cui è assegnato uno specifico budget ( delibera n. 788/99)
  3. Formazione e aggiornamento obbligatori e facoltativi relativi a materie specialistiche specifiche gestite dai dipartimenti centrali (Dipartimento Qualità, Dipartimento dell’Assistenza);
  4. Formazione e aggiornamento facoltativi volontari passivi fornite dall’Azienda;
  5. Formazione e aggiornamento facoltativi attivi a richiesta del dipendente con la fruizione di permessi per aggiornamento come previsto dal CCNL;
  6. Formazione con esami finali selettivi legati al sistema di classificazione verticale e/o orizzontale previsto per i profili di cui agli articoli 16, 17 e 18 del presente CCIA ;
  7. Aggiornamento con esami finali selettivi volti a far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni del profilo di inquadramento legato alla progressione economica nelle fasce retributive.
  8. Aggiornamento e formazione per processi di riqualificazione e riconversione legati alle sessioni di concertazione di cui agli articoli …
  1. Nell’ambito delle previsioni di cui al comma 2, l’Azienda ripartisce le risorse di cui al comma 1 in misura percentuale, in base ai bisogni formativi di ogni singolo Dipartimento, assicurando che la formazione non sia preclusa a nessuna categoria e sia estesa a un numero di operatori crescente nel tempo.

PARTE V
TRATTAMENTO ECONOMICO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO

Articolo 30 - Fondo articolo 38, commi 1° e 2° del CCNL relativo ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (1° fondo)

1. La sua composizione è data dall’unificazione di :

a) £. 5.171.827.000 pari all’ex fondo sullo straordinario consolidato al 31/12/1997 (Art. 43 CCNL).

b) £.12.464.916.000 pari all’ex fondo per particolari condizioni di disagio consolidato al 31/12/1997.

c) £.7.183.363.000 (pari alle quote relative al personale del SES-118 ricostruite in base alle indicazioni della circolare della Regione Lazio n° 5448/56/58 del 21/10/99).

2. Quindi, alla stipula del presente C.C.I.A, il Fondo è quantificato nella misura di £.24.820.106.000

3. Dal 31/12/1999 tale fondo è incrementato da :

a) £. 106.264.000 pari all’0,06% del monte salari consolidato al 31/12/1997 al netto degli oneri riflessi.

b) £. 33.230.000 pari all’0,06% del monte salari consolidato al 31/12/1997 al netto degli oneri riflessi. Del personale del SES-118.

4. Quindi, alla data del 31/12/1999, il Fondo dell’Azienda è quantificato nella misura di £.24.959.600.000 decurtato di un importo corrispondente a 65 ore pro capite del compenso per lavoro straordinario per ciascuno dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 19, comma 3, lettera f) del presente CCIA.

Articolo 31 - Fondo articolo 38, commi 3, 4, 5, 7 CCNL relativo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazione individuale (2° fondo)

1. La sua composizione è data dall’unificazione di :

a) £. 358.044.290 pari all’ex fondo per la qualità delle prestazioni individuali consolidato al 31/12/1997 (Art. 46).

b) £. 7.216.082.140 pari all’ex fondo della produttività collettiva consolidato al 31/12/1997 (Art. 46)

c) £. 1.300.000.000 (vedi Delibera n. 304 del 23/02/1999 relativa al personale del SES-118)

d) £. 8.874.126.430 Totale

2. Tale cifra viene incrementata da :

a) £. 1.771.071.000 Per le risorse aggiuntive, pari all’1% del monte salari consolidato al 31/12/1997 relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 4 lettera b) CCNL).

b) £. 55.583.000 Pari all’1% del monte salari relativo al personale del SES-118 in servizio all’1/1/98 in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 4 lettera b) CCNL).

c) £.. 16.890.000 Per le risorse date dall’Art. 43 della L. 449/97.

d) £. 256.188.983 Per i risparmi sulla trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale.

e) £. 1.368.836.000 ½ risorse aggiuntive regionali 1997/1998

f) £. 646.986.000 Residuo del fondo art. 39

f) Totale (anno 1998) £. 12.989.682.317

3. Per l’anno 1999 tale cifra è rideterminata nel modo seguente:

a) £. 8.874.126.430 di cui al comma 1.

4. Tale cifra viene incrementata da :

a) £. 1.826.654.404 Pari all’1% del monte salari relativo ai presidi ospedalieri e al SES-118 consolidato al 31/12/1997 in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 4, lettera b) CCNL).

b) £. 1.826.654.404 Per le risorse aggiuntive, pari all’1% del monte salari consolidato al 31/12/1997 relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri e del SES-118 in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 5 CCNL).

c) £ 365.290.000 Per le risorse aggiuntive, pari all’0,2 % del monte salari consolidato al 31/12/1997 relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri e del SES-118 in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 5 CCNL).

h) £. 599.141.228 Per i risparmi sulla trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale.

i) £. 1.368.836.000 ½ risorse aggiuntive regionali 1998

l) £. 86.447.934 Residuo del fondo art. 39

m) £. 622.933.992 derivati dagli avanzi riscontrati nel fondo dell’anno 1998 (integrabili da ulteriori eventuali residui riscontrabili dopo il saldo definitivo del 1998 di aprile 2000).

n) Totale £. 15.530.084.892

  1. Quindi, alla stipula del presente C.C.I.A., fatto salvo quanto previsto alla lettera m) del precedente comma, il II° Fondo per l’anno 1999 è quantificato nella misura di £. 15.530.084.892
  2. Per il 2000 la cifra di cui al precedente comma 5 viene decurtata di:

£. 1.331.118.000 Pari al 15% delle risorse contrattuali di cui al comma 3 per incrementare il III° Fondo (art. 39 CCNL e art. 32 CCIA) e incrementata di £. 100.000.000 derivata dalle risorse aziendali definite dalla deliberazione 2490/99 e 3449/99

  1. Per effetto di quanto previsto dal comma 6 il fondo disponibile per l’anno 2000 è pari a £. 14.298.966.892
  2. Il fondo di cui ai precedenti commi 6 e 7 è incrementabile con i risparmi di gestione da verificare a livello dipartimentale in sede di consuntivo rispetto al budget affidato, secondo i criteri e le modalità previste dall’articolo 20, commi 7 e 8, della deliberazione n° 3449/99.

Articolo 32 - Disciplina del trattamento accessorio legato alla produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi nonché ai premi per la qualità della prestazione individuale

PREMESSA

La difficile situazione ambientale dell'Azienda, per ragioni dovute alla complessa opera di ammodernamento e ristrutturazione, crea un oggettivo rallentamento della funzionalità dei servizi e rende meno agevole lo svolgimento delle funzioni proprie di ogni operatore.
Inoltre tenendo conto che il presente accordo interviene nel secondo semestre dell'anno in corso, le parti concordano sull'esigenza che il sistema incentivante del personale debba essere strettamente collegato alla realizzazione di programmi e di progetti per il miglioramento dei servizi sia sul piano della quantità che su quello della qualità.
In altri termini l'obiettivo generale delle parti è quello di realizzare un sistema che punti al miglioramento della performance dell'Azienda, delle strutture semplici e complesse nonché dei singoli operatori.

Articolo 32.1 - Produttività collettiva ed individuale

1.La retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione di programmi e di progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prefissati secondo le linee di seguito indicate nel presente articolo che presuppongono la metodologia della negoziazione per budget per ogni singolo centro di responsabilità che la delibera n. 504/97 di riorganizzazione aziendale ha individuato nei dipartimenti e nelle ulteriori articolazioni organizzative degli stessi, per le quali i direttori e i comitati dei dipartimenti dovranno adottare "a cascata" analoga metodologia.

2. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal CCNL 1998-2002, con il presente accordo si prevede che il fondo per la retribuzione di risultato sia alimentato dalle seguenti risorse:

  1. Risorse ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 4 del vigente CCNL, definite dal precedente articolo 31
  2. Le risorse di cui al precedente punto a vengono decurtate di una quota pari al 15%, ai sensi del comma 7, articolo 38 CCNL, da utilizzare per finanziare il fondo dell'art. 39 del CCNL medesimo come definito dal precedente .

c. Risorse ai sensi dell'art. 38, comma 5, del vigente CCNL, nella misura e con le    modalità previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 10/9/99 dalle OO.SS. Regionali con la Regione Lazio che viene allegato al presente accordo e dall’articolo 31 del presente CCIA.

d. Risorse derivanti da eventuali risparmi di gestione, definite nella delibera n° 2490/99 e 3449/99,pari per l’anno 2000 a lire 50.000.000.

e. Risorse derivate dalla libera professione intramuraria pari ad una quota rimasta a saldo dell'Azienda derivata dagli introiti delle attività svolte in costanza di ricovero ordinario e\o in day hospital\surgery; l'ammontare di tale quota definita nella delibera n° 2490/99 è pari per l’anno 2000 a lire 50.000.000.

f. Risorse derivanti dalle attività relative alle eventuali prestazioni ambulatoriali erogate in regime libero professionale d’equipe e\o aziendale che saranno specificamente indicate in appositi allegati concordati nella apposita commissione mista già istituita per l’applicazione della libera professione intramoenia, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa previsti dalla delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5836 del 3 novembre 1998.

3. Le risorse di cui al comma precedente, lettere d) ed e) sono al netto di quanto erogato ai dipendenti in servizio nel turno notturno del 31/12/1999 e nel turno mattutino del 1/1/2000, quantificate in lire 94.650.000, secondo quanto previsto dal punto 14 del protocollo d’intesa del 17/12/1999 di cui all’allegato A.

4. Le risorse di cui alle lettere e ed f e quelle derivanti da eventuali progetti e/o programmi speciali di cui all’art. 20 della deliberazione 3449/99 saranno assegnate ai dipartimenti e, a cascata, alle UU.OO., o altra articolazione organizzativa secondo le modalità e i criteri ivi previsti in conformità alle previsioni contenute nell’allegato 1 al presente articolo.

5. Le risorse di cui ai punti a, b, c, d, saranno assegnate ai singoli dipartimenti e, a cascata, ad ogni U.O., o altra articolazione organizzativa, calcolando per tutti lo stesso pro-capite, riferito al personale in servizio utilizzando la somma delle quote individuali previste per ogni addetto sulla base dei seguenti parametri:

ex 3° livello - 137

ex 4° livello - 147

ex 5° livello - 151

ex 6° livello - 166

ex 7° livello - 194

ex 8° livello - 201

ex 8° l. bis - 228

6. Il fondo complessivo derivante dalle risorse di cui al precedente comma 5, viene suddiviso in tre quote; la prima, pari al 40% viene assegnata in base al raggiungimento degli obiettivi indicati nei successivi commi del presente accordo (obiettivi: A e B e B1; la seconda, pari al 40%, in base agli obiettivi specifici assegnati al dirigente di ciascun Centro di Responsabilità da parte della Direzione Generale, fatto salvo quanto previsto nella norma finale e di salvaguardia, art. 3, del presente accordo; la terza, pari al 20%, in base alla qualità della prestazione individuale, cui corrispondere i premi previsti dalla lettera c), comma 3, art. 38 CCNL.

7. La contrattazione degli obiettivi viene formalizzata tra il Direttore Generale e Il Dirigente Responsabile della struttura organizzativa. A ciascun Dirigente preposto alla direzione del Centro di Responsabilità il Direttore Generale assegna, in relazione agli obiettivi concordati, la quota di fondo di risultato come prima definito.

8. I Dirigenti di ciascun Centro di Responsabilità con la medesima procedura di negoziazione per budget procedono all’assegnazione di obiettivi coerenti con quelli assegnati dal Direttore Generale agli altri dirigenti e procedono successivamente ad informare tutti i dipendenti.

9. La quota di salario di risultato assegnato ai titolari di posizioni organizzative viene detratto a monte dal budget del dipartimento di appartenenza. A tal fine viene destinata per l'intera Azienda una quota che comunque non potrà superare lo 1% del fondo totale; eventuali superamenti di tale tetto saranno reintegrati da risorse aggiuntive aziendali che non graveranno sul fondo di cui all'art. 38 relativi al presente istituto.

10. Il conseguimento e la verifica dei risultati è oggetto di valutazione da parte del nucleo di valutazione attraverso la definizione di griglie nelle quali siano apprezzabili, il grado di raggiungimento dell’obiettivo (costruito per fasi), e l’apporto dei dipendenti all’ottenimento dello stesso.

11. Tutti gli obiettivi di seguito indicati hanno una ricaduta economica e\o di qualità in quanto inseriti in un processo che deve tendere al pareggio del bilancio e al miglioramento della soddisfazione del cliente esterno e\o interno. Pertanto la finalità principale di ogni obiettivo è legata o all’aumento delle entrate o alla riduzione dei costi, o ad entrambe, migliorando la qualità dei servizi erogati.

12. Gli obiettivi proposti e i relativi indicatori di verifica per l’anno 1999 sono i seguenti:

OBIETTIVO A = GENERALE AZIENDALE - Miglioramento efficienza operativa dell’Azienda Ospedaliera con ottimizzazione degli indicatori tradizionali.

OBIETTIVO B = QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI OSPEDALIERI.

OBIETTIVO B1: QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ E DEI SERVIZI EROGATI DAL SES-118

13. OBIETTIVO A: GENERALE AZIENDALE

FONDO IMPEGNATO Pari al 20% del fondo globale assegnato alle singole UU.OO. e/o Servizi.
PERSONALE INTERESSATO Tutto il personale del comparto dell’azienda ospedaliera e del SES-118. Gli indici di riferimento vengono valutati complessivamente facendo la media dei risultati di tutte le UU.OO a livello dipartimentale o aziendale a seconda della collocazione dei dipendenti nei singoli dipartimenti (sanitari o centrali).
EROGAZIONE DEL FONDO: Il fondo impegnato viene diviso in due quote semestrali; il 40% viene erogato in forma di acconto, in caso di valutazione positiva dello stato di avanzamento del progetto dopo il primo semestre; il residuo del fondo viene erogato a verifica finale del raggiungimento dell’obiettivo e proporzionalmente ad esso
INDICATORI DI VERIFICA Per la valutazione dell’obiettivo generale vengono utilizzati indicatori tradizionali, in connessione con quelli adottati per il sistema dei DRG, in base alle direttive della DGRL n. 2069 del 20\4\1999, considerato che queste rappresentano una metodologia innovativa per misurare la performance dell’azienda .

Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e criteri di misurazione

Tabella 13

INDICATORI

PESO

CRITERIO DI MISURAZIONE

 

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO

FATTORE DI IMPEDIMENTO AMBIENTALE GENERALE

PERCENTUALE PONDERATA

1.Miglioramento dell’indice del peso medio per ricovero in day hospital

20

Aumento del peso medio per ricovero entro il 31.12.99 di almeno 0,1 rispetto al 1998 Si

 

No

 

 

 

2.Miglioramento dell’indice del peso medio per ricovero ordinario

30

Aumento del peso medio per ricovero entro il 31.12.99 di almeno 0,1 rispetto al 1998 Si

 

No

 

 

 

3.FatturatoDRG per posto letto ordinario /365

20

Raggiungimento livello di eccellenza o miglioramento dei dati 1998 calcolati in proporzione. Si

 


No

 

 

 

4.FatturatoDRG per posto letto in day-hospital /365

30

Raggiungimento livello di eccellenza o miglioramento dei dati 1998 calcolati in proporzione. Si

 

No

 

 

 

Nota 1: l’obiettivo si intende raggiunto quando si dimostri che il risultato conseguito dall’U.O. fosse già a livello di eccellenza nell’anno precedente, ovvero che il miglioramento, benché inferiore a quanto previsto ha presentato livelli di miglioramento; si considerano livelli di eccellenza gli indicatori rapportati ai dati medi regionali o nazionali di UU.OO. della stessa specialità siti in ospedali di analoga complessità (di provenienza dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale, dal Ministero della Sanità o da Società scientifiche); in mancanza, il livello di eccellenza preso a riferimento è quello migliore aziendale.

Nota 2: il fattore di impedimento ambientale generale sarà calcolato in base ai seguenti parametri:

  • 20% di bonus per tutte le UU.OO. in considerazione delle generalizzate difficoltà causate alla loro operatività dalle opere di ristrutturazione in corso e dalla fase critica di reingegnerizzazione aziendale prevista per il 99-2000;
  • tempi di chiusura prolungata di attività, in proporzione diretta all’annualità per ogni singolo servizio.

14. OBIETTIVO B: QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI IN OSPEDALE

FONDO IMPEGNATO Pari al 20% del fondo globale assegnato alle singole UU.OO. e/o Servizi.
PERSONALE INTERESSATO Tutto il personale del comparto dell’Azienda ad esclusione del SES-118 a cui si applica l'obiettivo B1.
EROGAZIONE DEL FONDO Il fondo impegnato viene diviso in due quote semestrali; il 40% viene erogato in forma di acconto, in caso di valutazione positiva dello stato di avanzamento del progetto dopo il primo semestre; il residuo del fondo viene erogato a verifica finale del raggiungimento dell’obiettivo e proporzionalmente ad esso
INDICATORI DI VERIFICA AREA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE
  • Soddisfazione del cliente esterno e\o interno
  • Qualità dei risultati complessivi di dipartimento e\o aziendali
  • Miglioramento dei processi
  • Presenza in servizio

AREA SANITARIA

  • Soddisfazione del cliente esterno e\o interno
  • Miglioramento dei processi
  • Riduzione dei tempi di refertazione degli esami diagnostici
  • Presenza in servizio

Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e criteri di misurazione

Tabella 14

INDICATORI

PESO

CRITERIO DI MISURAZIONE

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO

FATTORE DI IMPEDIMENTO AMBIENTALE SPECIFICO ***

PERCENTUALE PONDERATA

AREA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE

1. Indagine sulla qualità percepita

50

Soddisfazione cliente interno e/o esterno: >60% Si

 

No

 

 

 

2. Qualità delle prestazioni

10

Media dipartimentale e\o aziendale degli indicatori di qualità complessivi previsti per la dirigenza medica, sanitaria e del comparto.

 

 

 

 

3. Effettuazione di una valutazione di un processo all’interno dell’articolazione organizzativa con conseguente proposta di miglioramento

20

Descrizione del processo e di una proposta di miglioramento degli effetti dello stesso Si

 

No

 

 

 

4. Presenza in servizio

20

Report semestrale attestante il rispetto della media prevista. Si

 

No

 

 

 

AREA SANITARIA**

1. Indagine sulla qualità percepita

40

Soddisfazione cliente: >60% Si

No

 

 

 

2. Effettuazione di una valutazione di un processo all’interno dell’articolazione organizzativa con conseguente proposta di miglioramento

20

Descrizione del processo e di una proposta di miglioramento degli effetti dello stesso Si

 

No

 

 

 

3. Presenza in servizio

20

Report semestrale attestante il rispetto della media prevista. Si

 

No

 

 

 

4. Riduzione dei tempi di refertazione e/o di attesa degli esami diagnostici

20

Riduzione del 10% rispetto alla media aziendale riferita al 1998 v. nota * Si

 

No

 

 

 

*Nota 1: il parametro si intende soddisfatto se il tempo di attesa rispettasse già nel 98 il parametro regionale o fosse già eseguito in tempo reale

**Nota 2: per i dipendenti sanitari operanti nel e per il Servizio di Prevenzione e Protezione si applicano gli indicatori dei dipendenti non sanitari;

*** Nota 3: Il fattore di impedimento ambientale specifico sarà calcolato per ciascuna struttura in modo direttamente proporzionale alla percentuale di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte dei relativi dirigenti.

15. OBIETTIVO B1: QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ E DEI SERVIZI EROGATI DAL SES-118

FONDO IMPEGNATO Pari al 20% del fondo globale assegnato alle singole UU.OO. e/o Servizi.
PERSONALE INTERESSATO Tutto il personale del SES-118.
EROGAZIONE DEL FONDO Il fondo impegnato viene diviso in due quote semestrali; il 40% viene erogato in forma di acconto, in caso di valutazione positiva dello stato di avanzamento del progetto dopo il primo semestre; il residuo del fondo viene erogato a verifica finale del raggiungimento dell’obiettivo e proporzionalmente ad esso
INDICATORI DI VERIFICA
  • Qualità del filtro sanitario in Centrale Operativa: tra i compiti istituzionali del 118 è prevista la scelta del mezzo di soccorso adeguato alla gravità dell’evento. La razionalizzazione dei criteri di scelta rappresenta, oltre che garanzia di maggior efficacia al sistema, anche elemento di efficienza in termini di costo/beneficio e migliore utilizzo delle risorse.
  • Soddisfazione del cliente esterno e\o interno
  • Miglioramento dei processi
  • Presenza in servizio

Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e criteri di misurazione

Tabella 15

INDICATORI

PESO

CRITERIO DI MISURAZIONE

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO

FATTORE DI IMPEDIMENTO AMBIENTALE SPECIFICO **

PERCENTUALE PONDERATA

1. Introduzione e valutazione di qualità del filtro sanitario in C.O.

20

Indagine valutativa di efficacia in postazione campione: codice di gravità C.O versus scheda mezzo Si

 

 

 

No

 

 

 

2. Indagine sulla qualità percepita

40

Soddisfazione cliente >60% Si

No

 

 

 

3. Effettuazione di una valutazione di un processo all’interno dell’articolazione organizzativa con conseguente proposta di miglioramento.

20

Descrizione del processo e di una proposta di miglioramento degli effetti dello stesso Si

 

 

No

 

 

 

4. Presenza in servizio

20

Report semestrale attestante il rispetto della media prevista. Si

 

No

 

 

 

** Il fattore di impedimento ambientale sarà calcolato per ciascuna struttura in modo direttamente proporzionale alla percentuale di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte dei relativi dirigenti.

16. Per le UU.OO. e\o Servizi in cui gli indicatori degli obiettivi generali B e B1 dovessero essere, in tutto o in parte, di difficile individuazione, saranno applicate le medie generali e\o dipartimentali.

************

17. Per gli obiettivi specifici di unità operativa\Servizio e\o dipartimentali a cui è assegnato il 40% del fondo di cui al comma 5, le parti concordano sulle seguenti linee guida che a livello decentrato dipartimentale dovranno essere inserite in una tabella valutativa per la gestione dei criteri e dei pesi di loro competenza :

Implementazione contabilità per centri di costo;

Riduzione tempi di attesa ambulatoriali tenendo conto del livello di produttività massima per ogni singolo servizio definito dalla Direzione Sanitaria;

Controllo di qualità della SDO;

Implementazione contabilità per centri di costo;

Gestione dei ricoveri urgenti all'interno dell'Azienda;

Riduzione degenza preoperatoria;

Introduzione di tecniche e metodiche assistenziali innovative nel campo infermieristico ed ostetrico, tecnico sanitario e riabilitativo;

Uso appropriato dei presidi sanitari;

Riduzione degli straordinari con ottimizzazione e razionalizzazione dell’uso delle risorse umane, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro;

Riunioni di lavoro periodiche per la pianificazione e programmazione del lavoro utili alla condivisione ed assegnazione dei piani di lavoro nonché alla produzione di linee guida e protocolli assistenziali riscontrabili oggettivamente;

Svolgimento di conferenze di servizio;

Miglioramento del confort alberghiero.

18. In riferimento all’obiettivo relativo al contenimento delle spese per il lavoro straordinario, così come previsto dall'art. 34 del CCNL, si concorda che lo stesso dovrà contestualmente prevedere da parte dell’Azienda:

  1. individuazione di chiare direttive in merito alla riorganizzazione del lavoro che determini una riduzione del ricorso allo straordinario;
  2. responsabilizzazione dei dirigenti in merito all’attuazione di quanto indicato in precedenza.

19. I compensi di cui al comma 6, nonché la differenziazione degli stessi, saranno attribuiti dal dirigente responsabile, con riguardo alla collocazione organizzativa e professionale dei dipendenti interessati e della funzionalità della loro partecipazione ai singoli progetti ed obiettivi assegnati e al grado di partecipazione individuale nel raggiungimento degli obiettivi stessi. Gli obiettivi assegnati saranno preventivamente illustrati dal dirigente. L’attribuzione degli obiettivi ai singoli o gruppi ed il connesso incentivo economico, determinati con atto motivato, sono comunicati ai singoli dipendenti.

20. I criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati sono oggetto di contrattazione decentrata dipartimentale tenendo conto delle caratteristiche degli obiettivi, in modo da garantire la selettività della erogazione dei compensi ai dipendenti ed il loro effettivo carattere incentivante.

21. Per i premi relativi alla qualità della prestazione individuale gli indicatori di verifica, indipendentemente dal ruolo di appartenenza sono i seguenti: precisione e qualità delle prestazioni svolte, capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità e alla gestione di cambiamenti organizzativi, orientamento all’utenza e alla collaborazione all’interno del proprio servizio e tra servizi diversi, capacità organizzativa e di proposizione di soluzioni innovative, presenza in servizio secondo il seguente schema di misurazione dei criteri e di ponderazione degli stessi:

Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e criteri di misurazione

INDICATORE

PESO

CRITERI DI MISURAZIONE

 

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO

PERCENTUALE PONDERATA

1. Precisione e qualità delle prestazioni svolte

30

Report semestrale del dirigente attestante il grado di aderenza all’obiettivo posto Si

 

 

No

 

 

2. Capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità, alla gestione di cambiamenti organizzativi e di proposizione di soluzioni innovative

25

Report semestrale del dirigente attestante il grado di aderenza all’obiettivo posto Si

 

 

No

 

 

3. Orientamento all’utenza e alla collaborazione all’interno del proprio servizio e tra servizi diversi

15

Report semestrale del dirigente attestante il grado di aderenza all’obiettivo posto Si

 

 

 

No

 

 

4. Presenza in servizio

30

Report semestrale attestante il rispetto della media prevista Si

 

 

No

 

 

22. In riferimento all'indicatore "presenza in servizio" previsto negli obiettivi di cui al presente articolo si concorda sulle seguenti modalità di calcolo:

  1. quota massima, pari al 100% del salario spettante per tale indicatore, attribuita a 247 presenze annuali, ovvero 195 presenze effettive per quanti operano su 5 giorni/settimana;
  2. penalizzazione dello 0,65% per ogni giornata di assenza, non considerando come tale:
  1. riposo compensativo;
  2. congedo ordinario aggiuntivo(rischio radiologico);
  3. congedo ordinario residuo anno precedente;
  4. assenza per maternità relativamente al periodo di astensione obbligatoria previsto dalla L. 1204/71;
  5. permessi di cui all'art.33, commi 2 e 3 della L. 104/92;
  6. permessi sindacali nei limiti e nelle modalità previste dagli articoli 10,11 e 12 del CCNQ del 7/10/98 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali;
  7. comando per formazione o aggiornamento obbligatorio.

23. Le risorse non attribuite ai singoli operatori per mancanza del raggiungimento totale degli obiettivi sono ridistribuite tra coloro che nella stessa struttura di appartenenza avranno ottenuto un valore superiore all'80%.

24. Nel caso che in una o più strutture dipartimentali nessun operatore raggiunga una percentuale di raggiungimento superiore a quanto previsto nel comma 23, le risorse residue saranno ridistribuite nelle altre strutture dello stesso dipartimento o, in mancanza, in altri dipartimenti, che abbiano conseguito un raggiungimento degli obiettivi superiore all'80%.

Articolo 32. 2 - Responsabilità dei dirigenti

1. L’erogazione degli acconti e del saldo nei tempi previsti è condizionata dal rispetto, da parte dei dirigenti delle U.O. e dei Servizi, nonché dei Direttori di Dipartimento, per la parte di rispettiva competenza, della puntualità dei tempi di comunicazione degli adempimenti previsti dai progetti di cui al presente accordo al Nucleo di valutazione, collocato all’interno del Dipartimento della Qualità aziendale, secondo quanto previsto dalla delibera n. 1401 del 9/7/98.

2. Il Nucleo di valutazione dovrà valutare il grado di conseguimento dei risultati raggiunti.

3. Il mancato rispetto da parte dei dirigenti preposti degli adempimenti di cui sopra costituisce elemento di valutazione ai sensi dell’art. 59 del CCNL del contratto della dirigenza medica e dell’art. 57 del contratto della dirigenza amministrativa, professionale, sanitaria e tecnica.

Articolo 32.3 - Norme finali e di salvaguardia

  1. L’intera materia relativa alla produttività collettiva ed individuale viene regolamentata dal presente accordo a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
  2. Perdono pertanto efficacia e sono da considerarsi abrogati i precedenti accordi sulla stessa materia di cui al Contratto integrativo aziendale sottoscritto dalle Parti in data 24.9.1998 o comunque in contrasto con il presente accordo.
  3. In caso di risorse aggiuntive o comunque destinate o da destinare al presente istituto, sia di provenienza aziendale, che regionale e nazionale, le stesse andranno ad implementare il fondo di cui al presente accordo ed impegnate nell’anno solare di riferimento. Rientrano in tale fattispecie anche gli eventuali avanzi aziendali di fondi destinati alla produttività collettiva e\o individuale relativi agli anni precedenti e non utilizzati.
  4. Il presente accordo sarà immediatamente comunicato, per la sua applicazione, a tutti i dirigenti al fine degli adempimenti di loro competenza. Tali adempimenti rientrano nella responsabilità dei dirigenti di cui all’art. 2 del presente accordo.
  5. Riguardo all’Area Sanitaria e Tecnico-sanitaria per gli indicatori relativi il parere dei Dirigenti del Servizio infermieristico e tecnico-sanitario, ad ogni livello di articolazione organizzativa, sono vincolanti ai fini della distribuzione dei compensi di cui al presente articolo.
  6. Alla fine di ogni anno le parti si incontreranno per valutare eventuali fattori di impedimento ambientale che abbiano, oggettivamente, penalizzato in modo particolare specifiche strutture.
  7. In caso di mancata attribuzione e relativa informazione dei dipendenti sugli obiettivi specifici di cui al comma 17 dell'art. 1 del presente accordo da parte dei dirigenti, l'erogazione del fondo relativo alla produttività collettiva, pari all'80% del totale, avverrà in base alla percentuale di raggiungimento calcolata sugli obiettivi A, di cui al comma 13, B di cui al comma 14 e B1 di cui al comma 15 dell'art. 32.1 del presente accordo.
  8. Per il primo semestre 1999, visto il ritardo con cui si individuano gli obiettivi da raggiungere per l'intero anno, in deroga a quanto previsto dal presente accordo, si concorda quanto segue:
  1. Erogazione di un acconto, fatto salvo quanto già erogato nel 1999 a tal fine, calcolato sull'80% delle risorse del fondo art. 38 del CCNL di cui al comma 2, lettera a. dell'art. 32.1 del presente accordo;
  2. Per la valutazione dello stato di avanzamento dei progetti su cui corrispondere l'acconto, si concorda di prendere a riferimento la percentuale media di raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. obiettivo A: Generale Aziendale, relativo all'anno 1998 previsto nei contratti integrativi della dirigenza sanitaria; 2. obiettivi B e B1 del presente accordo relativamente ai soli indicatori riguardanti: l'effettuazione di una valutazione di un processo all'interno dell' articolazione organizzativa con conseguente proposta di miglioramento dello stesso; presenza in servizio.
  1. Entro il primo trimestre di ogni anno le parti si incontreranno per valutare la consistenza e l'utilizzazione delle risorse di cui al fondo disciplinato dal presente accordo.

Articolo 33 - Fondo articolo 39 del CCNL relativo alle fasce retributive, alle posizioni organizzative, alla parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica (3° fondo)

1. La sua composizione per il 1998 è data da :

a) £. 13.067.122.750 pari alla differenza annuale tra i valori economici attribuiti al personale e lo stipendio tabellare iniziale della categoria d’appartenenza. Sono inglobati nel fondo anche gli assegni ad personam nei valori economici attribuiti al personale per il calcolo della differenza e i valori delle indennità dell’art. 30, comma 5 (indennità specifica).

b) £.12.420.136.750 SPESO ANNO 1998

c) £.646.986.000 DIFFERENZA [£.351.196.737 - £.295.789.263 (pari agli importi del personale cessato)] 

2. Quindi, alla stipula del presente C.C.I.A. , la disponibilità del Fondo di cui al presente articolo è quantificato nella misura di £.295.789.263

3. La sua composizione per il 1999 è data da :

a) £. 13.067.122.750 pari alla differenza annuale tra i valori economici attribuiti al personale e lo stipendio tabellare iniziale della categoria d’appartenenza. Sono inglobati nel fondo anche gli assegni ad personam nei valori economici attribuiti al personale per il calcolo della differenza e i valori delle indennità dell’art. 30, comma 5 (indennità specifica).

b) £.12.980.674.816 SPESO ANNO 1999

c) £. 86.447.934 DIFFERENZA 

  1. Alla stipula del presente C.C.I.A. , la disponibilità del Fondo di cui al presente articolo è quantificato nella misura di £. 363.361.602, pari agli importi del personale cessato dal servizio dal 1/1/99 al 31/12/99.
  2. La sua composizione per il 2000 è data da : £. 13.067.122.750 incrementata:

a) £. 1.434.568.000 Pari allo 0,81% del monte salari consolidato al 31/12/1997 pari a £. 177.107.140.449

b) £ 106.050.000 Per le indennità infermieristiche che i lavoratori e le lavoratrici, in servizio alla data del 31/12/1999 avrebbero maturato al raggiungimento dell’anzianità di servizio.

c) £. 295.789.263 Incremento riportato da anno 1998

d) £. 363.361.602 Pari agli importi del personale cessato dal servizio dal 1/1/1999 al 31/12/99

e) £. 150.000.000 Pari alle risorse aggiuntive aziendali definite dalla delibera n° 2490/99

f) £. 1.331.118.964 Pari al 15% del 2° fondo (art. 31, comma 1)

g) £. 735.379.693 Pari al 15% dei minori oneri derivati dalla riduzione stabile della dotazione organica di posti di coadiutori amministrativi di cui all’art. 17 bis (detratta la maggiore spesa derivata dalla riconversione degli stessi e dalla copertura dall’esterno dei nuovi posti di assistente amministrativo).

h) £……………… derivate dall’applicazione del comma 4, lettera b) del citato art. 39 del CCNL, in previsione di quanto già concordato (SES-118) ed eventualmente da concordare nelle successive sessioni di concertazione;

i) £………………. provenienti dal fondo di cui all’art. 38 per effetto dell’assorbimento nell’indennità di funzione del compenso per la lavoro straordinario pari a 65 ore pro capite annue per ogni posizione organizzativa attribuita a decorrere dalla data di attribuzione.

6. Pertanto alla stipula del presente CCIA, fatto salvo quanto previsto dalla lettera h) e i) del precedente comma 5, il fondo complessivo di cui al presente articolo è pari a £. 17.483.390.272.

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34 - Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico

  1. In caso di passaggio orizzontale di profilo di cui al comma 3 dell’art.17 del CCNL vigente, il dipendente conserva la fascia retributiva in godimento, comprendendo in questa anche l’indennità di qualificazione professionale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 45 del CCNL 1994-1997.
  2. La norma di garanzia di cui al comma precedente opera solo per i passaggi avvenuti a decorrere dal 1/1/1998, data di entrata in vigore del nuovo CCNL 1998-2001, ancorchè gli stessi passaggi si riferiscano all’applicazione dell’art. 17 del DPR 384/90 per i quali il medesimo art. 17 del DPR citato non prevedeva tale garanzia.

Articolo 35 - Fuori qualifica

  1. La conclusione del processo relativo alla nuova classificazione del personale introdotto con gli articoli 16, 17 e 18 del presente CCIA è propedeutico alla quantificazione e, quindi, alla individuazione dei cosiddetti "fuori qualifica".
  2. Le parti concordano che entro la vigenza dell’attuale CCNL venga definitivamente abolito il metodo fino ad oggi utilizzato e che ha prodotto il fenomeno dei fuori qualifica.
  3. Dalla firma del presente accordo non verranno più incaricati dipendenti a svolgere prestazioni non di competenza al profilo rivestito.
  4. Per ciò che attiene l’applicazione dell’articolo 16 del DPR 384/90 si provvederà comunque all’inquadramento del personale previa individuazione ed, eventualmente, riconversione di posti della attuale dotazione organica.
  5. L’Azienda acquisiti gli atti relativi ai lavori della commissione paritetica all’uopo istituita sul personale cosiddetto fuori qualifica, procederà con:
  1. pubblicazione dell’elenco del personale che effettivamente, ai sensi di legge, è stato utilizzato in mansioni diverse, consentendo eventuali ricorsi;
  2. ai fini di cui alla precedente lettera a) si considera utilizzazione in mansioni diverse solo in costanza delle seguenti condizioni:
  • validazione dal parte del dirigente preposto;
  • esistenza del posto vacante in pianta organica;
  • possesso del dipendente dei requisiti per l’accesso dall’esterno e/o interno al posto ricoperto ai sensi dell’allegato 1 al CCNL 1998-2001.
  1. approvazione di delibera di presa d’atto ed invio della stessa alla Regione Lazio con richiesta di risorse aggiuntive.
  1. Per ciò che attiene l’applicazione dell’articolo 17 del DPR 384/90 si procederà esclusivamente in base alle necessità legate alla riorganizzazione dei servizi approvata dall’Azienda solo dopo l’applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCIA.
  2. Al personale che si trova nelle condizioni, previste dalle norme, di svolgimento di mansioni superiori, va riconosciuto il periodo svolto ai fini dei concorsi interni, come previsto dal CCNL e dal presente CCIA.

Articolo 36 - Commissioni paritetiche – osservatori

1. Le commissioni paritetiche hanno il compito di supportare la contrattazione e la concertazione attraverso le funzioni proprie che sono:

    1. Raccolta dati che l’Azienda è tenuta a fornire;
    2. Promuovere iniziative atte ad accrescere le conoscenze tra i lavoratori, le lavoratrici e gli utenti su tematiche proprie alla Commissione.

2. Le Commissioni ed Osservatori da avviare sono a livello dipartimentale:

    1. commissione per la definizione dei carichi di lavoro, per i percorsi di Qualità e per l’ottimizzazione dei servizi;
    2. commissione per l’individualizzazione dei percorsi di formazione e di aggiornamento del personale;

 3. Le Commissioni ed Osservatori da avviare sono a livello centrale:

  1. Commissione permanente per il controllo della quali/quantità del servizio mensa
  2. Osservatorio per la verifica sull’andamento dello straordinario e della riduzione dell’orario;
  3. Osservatorio sul 118.

Articolo 37 - Comitato per le pari opportunità

1.      In applicazione delle normative vigenti, il Comitato per le pari opportunità in seno all’Azienda S. Camillo Forlanini, al di là della mera attuazione al dettato normativo di cui alla legge 10 aprile 1991 n° 125, si adopererà per una concreta delle iniziative concernenti le pari opportunità in ogni struttura dell’Azienda Ospedaliera anche attraverso il rilevamento e la costante attuazione alle problematiche aziendali ed esercitando funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento per l’applicazione delle proposte idonee a raggiungere il loro superamento.

37.1 - Compiti

1. Il comitato, all’interno dell’Azienda, svolge i seguenti compiti:

a) Promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e Direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone e per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;

b) Fornisce, attraverso una relazione annuale, informazioni circa le condizioni delle lavoratrici all’interno dell’Azienda ed in particolare sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi;

c) Raccoglie dati, attraverso indagini conoscitive, ricerche ed analisi, relativi alle materie di propria competenza.

37.2 - Finalità

1. Nel rispetto delle finalità generali stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti, il Comitato per le pari opportunità si prefigge di:

a) Elaborare e proporre programmi di intervento sulla base di indagini conoscitive;

b) Migliorare la qualità del lavoro delle donne proponendo degli strumenti per ridurre eventuali ostacoli allo sviluppo professionale e alla professione di carriera e favorire l’effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia;

c) Promuovere incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti interessati;

d) Pubblicizzare tra le lavoratrici e i lavoratori dell’Azienda l’attività svolta dal Comitato ed i risultati emersi;

ed inoltre favorire:

  l’accesso ai corsi di formazione professionale e le modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni nel sistema classificatorio;

  la flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;

  i processi di mobilità;

  le iniziative divulgative atte ad accrescere conoscenza e consapevolezza su tematiche aziendali e generali, in un rapporto di interscambio con le altre amministrazioni, gruppi, associazioni, OO.SS.;

  idonee iniziative per i necessari contatti con altri comitati,

37.3 - Composizione

a.      Il Comitato è presieduto da un rappresentante dell’Azienda ed è costituito da un componente designato da ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL del comparto sanità 1998/2001 ed un pari numero di rappresentanti dell’Azienda.

b.      Il presidente designa un vicepresidente.

c.      Per ogni componete effettivo è previsto un componente supplente.

d.      Gli organismi rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo comitato.

e.      I componenti possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.

f.        Il Presidente richiederà all’Amministrazione la sostituzione dei componenti che non avranno partecipato a più di tre riunioni ordinarie consecutive del Comitato.

Articolo 38 - Esternalizzazioni

  1. Per l’assegnazione di attività aziendali a soggetti esterni le parti concluderanno la fase concertativa dopo la stipula del presente contratto, premettendo che i dipendenti interessati, dovranno rimanere remunerati dall’Azienda stessa.

Articolo 39 - Patrocinio del dipendente

  1. L’Azienda Ospedaliera, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento delle compiti d’ufficio, assicurerà al dipendente la difesa tecnica innanzi all’Autorità Giudiziaria penale, dando mandato a professionisti con i quali l’amministrazione si impegna a stipulare specifica convenzione.
  2. Le competenze a titolo di onorari professionali spettanti ai summenzionati professionisti, verranno erogate dall’azienda, fatta salva ed impregiudicata la facoltà per la medesima di recuperare quanto corrisposto in rivalsa, allorché il dipendente dovesse all’esito processuale, risultare condannato per i reati ascritti con sentenza passata in giudicato.
  3. Le disposizioni precedenti non trovano applicazione per tutti i procedimenti penali promossi d’ufficio dagli Organi giudiziari requirenti che individuino l’azienda nella veste di parte lesa.
  4. Resterà in ogni caso fatta salva ed impregiudicata per l’azienda, la facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali promossi a carico dei propri dipendenti.
  5. Nei procedimenti per responsabilità civile verso terzi, in cui l’azienda è convenuta in virtù del rapporto di immedesimazione organica con i propri dipendenti ex art. 28 Cost., il dipendente verrà assistito e difeso dai legali dell’Ufficio legale aziendale. Anche in tale procedimenti, è fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell’azienda, di agire in rivalsa nei confronti dei responsabili, in caso di soccombenza per dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato.

Articolo 40 - Indumenti di lavoro

  1. Al personale durante il servizio è fatto obbligo indossare indumenti di lavoro idonei e calzature appropriate in relazione al tipo attività svolta e secondo la normativa vigente (Dlg 626/94).
  2. L’Azienda con propri oneri fornisce gli indumenti di lavoro per ogni singolo dipendente cambiando gli stessi con cadenza periodica o, in caso di eventuale usura, prima della sostituzione prevista.

Articolo 41 - Circolo ricreativo

  1. Le parti concordano di costituire un circolo culturale e ricreativo aziendale per soddisfare i bisogni di cultura, sport, ricreazione e tempo libero dei dipendenti dell’Azienda S. Camillo – Forlanini e SES 118, ai sensi dell’art.11 legge 300/70,
  2. A tal fine la RSU e le OO.SS rappresentative individueranno un apposito comitato promotore.

PARTE VII
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

Articolo 42 - Servizi Pubblici essenziali

  1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
  1. assistenza sanitaria;
  2. igiene e sanità pubblica;
  3. protezione civile;
  4. distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
  5. erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
  1. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e garantita, con le modalità di cui all’art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

A)  Assistenza sanitaria:

A1)Assistenza d’urgenza:

  • pronto soccorso, medico e chirurgico;
  • rianimazione, terapia intensiva;
  • unità coronariche;
  • assistenza ai grandi ustionati;
  • emodialisi;
  • prestazioni di ostetricia connesse ai parti o ad altra attività non rinviabile legata alla L. 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza;
  • medicina neonatale;
  • servizi del SES-118 (ambulanze), compreso eliambulanze;
  • servizio trasporto infermi.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

A2) Assistenza ordinaria:

  • servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
  • unita spinali;
  • prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
  • assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
  • assistenza ad anziani ed handicappati;
  • nido e assistenza neonatale;
  • attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

  • servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell’ente, assicurino la comunicazione all’interno ed esterno dello stesso;
  • servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
  • raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
  • servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e territoriali nonché quelle referendarie.

B) Igiene e sanità pubblica:

  • referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
  • controllo per la prevenzione dei rischi ambientali.
  • vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive;
  • referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

C) Protezione civile:

  • attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

D) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

  • attività connesse alla funzionalità degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informativi ecc.) necessari per l’espletamento delle prestazioni suindicate;
  • interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

E) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

  • servizio del personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.

Articolo 43 - Contrattazione decentrata e contingenti di personale

  1. Al fine di cui all’articolo 1 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante il presente contratto stipulato ai sensi dell’articolo 45, commi 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Ai sensi del comma 1 si individuano i seguenti contigenti:

Dipartimenti Sanitari

Per tutte quelle attività di cui all’art. 42, comma 2, lettera A1, dovrà essere mantenuto in servizio il contingente del personale normalmente impegnato nel turno di lavoro

Servizio di Farmacia: funzionamento analogo al turno festivo

Per tutte le U.O. di degenza non comprese nell’assistenza sanitaria d’urgenza:

n° 1infermiere ogni 20 p.l., circa

n° 1 ausiliario ogni 20 p.l., circa

n° 1 caposala ogni 80 p.l., circa

Dip.to Ingegneria Ospedaliera

Operai elettricisti: 4 di mattina, 2 di pomeriggio, 2 di notte

" " idraulici: 2 di mattina, 1 di pomeriggio, 1 di notte

" " ascensoristi: 2 di mattina, 2 di pomeriggio, 2 di notte

" " elettromeccanici: 1 di mattina, 1 di pomeriggio, 1 di notte

Conduttori di caldaia: secondo i turni programmati

n° 1collaboratore esperto(geometra, perito industriale o ingegnere)

n° 2 assistenti tecnici

n° 4 amministrativi

n° 1 operatore tecnico addetto ai gas medicali, per turno

C.E.D.

n° 2 programmatori

n° 1 operatore tecnico

Tutti gli addetti nel caso in cui l'astensione dal lavoro sia stabilita tra il 5 ed il 15 del mese

Dip.to Risorse Umane

n° 2 amministrativi per l'erogazione degli emolumenti retributivi e per il versamento dei

contributi previdenziali, per l'astensione dal lavoro tra il 5 ed il 15 del mese

U. O. Trattamento Economico

Ufficio competenze fisse: 1 collaboratore amministrativo

1 assistente amministrativo

Ufficio competenze diverse: 2 assistenti amministrativi

Ufficio gestione ritenute: 1 collaboratore coordinatore

1 assistente amministrativo

Ufficio gestione trattenute: 1 collaboratore amministrativo

U. O. Stato Giuridico

Ufficio competenze accessorie: 3 assistenti amministrativi

8 coadiutori amministrativi

Dip.to Acquisizione Beni e Servizi

Servizio di portineria solo per le sedi perimetrali: 1 unità per turno diurno

1 unità per turno notturno

Servizio telefonico: 2 unità per turno per ogni centralino

Servizio di cucina: 35 unità suddivise nei due turni

Servizio Magazzino Alimentari: 1consegnatario e 2 dispensieri

per ciascun magazzino(solo mattina)

Servizio Trasporto Interno: 2 autisti per turno, per trasporto malati osp.le Forlanini

2 carrellisti per turno, per trasporto vitto

2 carrellisti per turno, per trasporto malati osp.le San Camillo

  1. In conformità di quanto previsto al comma 2, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli servizi, ufficio sedi di lavoro, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali, alla RSU ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d’urgenza" di cui alla lettera A1) dell’articolo 1, va mantenuto in servizio il personale del ruolo sanitario e tecnico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non superiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
  2. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 1, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

Articolo 44 - Modalità di effettuazione degli scioperi

  1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art. 1, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
  2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali o con le singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca dello sciopero.
  3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono cosi articolati:
  1. il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera giornata (24 ore);
  2. gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
  3. gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno;
  4. intervallo minimo fra un’azione di sciopero e l’altra di ciascuna organizzazione sindacale, di almeno dodici giorni;
  5. garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro.

Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:

  1. nel mese di agosto;
  2. nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
  3. nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
  1. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Articolo 45 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione

  1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
  2. Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall’adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.

Articolo 46 - Sanzioni

  1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui a11a legge 12 giugno 1990, n. 146 e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n. 146.

Articolo 47 - Applicabilità

  1. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 1

In riferimento alla esatta interpretazione del comma 8 dell’articolo 39 del CCNL, le parti concordano di inoltrare un apposito quesito all’ARAN del cui esito prenderanno atto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 2

Con riferimento all’articolo 35 del presente CCIA, per il personale fuori qualifica che svolge mansioni di profilo e categoria, afferenti al ruolo sanitario, non immediatamente superiori rispetto a quelle di inquadramento, le parti concordano sulla necessità di esperire ogni utile tentativo previsto dalla normativa al fine della ricollocazione del suddetto personale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 3

Fermo restando quanto sarà all’uopo concordato in sede di concertazione per il SES – 118, in riferimento al comma 6 dell’articolo 23 le parti si impegnano a prendere in considerazione prioritariamente, per il personale infermieristico e del ruolo sanitario, le strutture e le attività legati all’interventistica e all’emergenza, per i giorni di effettivo ed esclusivo coinvolgimento nella erogazione delle prestazioni correlate alle attività sopraindicate.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 4

Dopo il primo semestre di applicazione del presente accordo, le parti verificheranno l’esito della sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro di cui all’art. 25.

In quella sede, in base a quanto previsto dal citato articolo, comma 4, le parti valuteranno l’opportunità di introdurre, per il personale infermieristico turnante nelle 24 ore nelle strutture di degenza e smontante in uscita, nell’orario di servizio, un conteggio forfetario di 15 minuti necessari alla trasmissione verbale delle consegne, idonea ad una migliore qualità dell’assistenza erogata ai degenti.